Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-508/23

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 ottobre 2024. — Medspa Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio denominativo dell'Unione Europea ALDO COPPOLA AMO – Marchi nazionali e registrazione internazionale denominativi anteriori MIAMO – Marchio nazionale e registrazione internazionale figurativa anteriori MIAMO Healthy Skin System – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-508/23

Giurisprudenza europea62023TJ0508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Medspa contro il diniego di accoglimento dell’opposizione al marchio ALDO COPPOLA AMO. Ha ritenuto che, nonostante l’identità dei prodotti e servizi, i segni in conflitto presentino differenze visive, fonetiche e concettuali tali da escludere il rischio di confusione. Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibili alcuni allegati prodotti per la prima volta in giudizio e ha respinto le domande autonome relative alle spese e al rinvio.

Opposizione al marchio dell’Unione europea ALDO COPPOLA AMO: escluso il rischio di confusione con i marchi anteriori MIAMO ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia errato nel ritenere insussistente un rischio di confusione tra il segno denominativo richiesto ALDO COPPOLA AMO e i marchi anteriori MIAMO, in particolare quanto a comparazione dei segni, carattere distintivo dei segni anteriori, interdipendenza con l’identità dei prodotti e dei servizi, e rilevanza della presunta notorietà del nome Aldo Coppola; nonché questioni processuali sulla ricevibilità di talune prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale e sulla competenza a pronunciare una declaratoria autonoma sulle spese

Principio di diritto

In sede di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto dell’impressione complessiva dei segni, del loro carattere distintivo e dell’interdipendenza con l’identità dei prodotti e servizi; tuttavia, anche in presenza di prodotti e servizi identici, può essere escluso il rischio di confusione se i segni presentano differenze visive, fonetiche e concettuali sufficientemente marcate. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che ALDO COPPOLA AMO e MIAMO sono solo debolmente simili, che il marchio anteriore MIAMO ha carattere distintivo normale e che non è provata una notorietà idonea a rafforzare la tutela; pertanto l’opposizione è stata legittimamente respinta. Sono inoltre irricevibili le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale, salvo quelle che riguardano prassi decisionale o atti liberamente invocabili secondo la giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione del Tribunale dell’11 luglio 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante e-Curia

Opposizione al marchio dell’Unione europea ALDO COPPOLA AMO

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2023, resa in un procedimento di opposizione fondato su marchi anteriori MIAMO. Il Tribunale esamina soprattutto se sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

HIC Srl aveva depositato il 23 maggio 2019 la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ALDO COPPOLA AMO per prodotti e servizi, in particolare, delle classi 3, 21, 41 e 44. Medspa Srl aveva proposto opposizione richiamando diversi marchi anteriori denominativi e figurativi MIAMO, tra cui la registrazione internazionale n. 1 260 992 che designa l’Unione. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo assente un rischio di confusione. La commissione aveva considerato il pubblico di riferimento composto dal pubblico generale e da quello professionale, con grado di attenzione da medio a superiore alla media, aveva analizzato i prodotti e servizi come identici e aveva concluso che i segni erano solo debolmente simili sul piano visivo e fonetico, oltre che diversi o non comparabili sul piano concettuale.

Questioni processuali preliminari

Il Tribunale ha innanzitutto respinto la domanda della ricorrente volta a ottenere una dichiarazione autonoma secondo cui essa non sarebbe tenuta a rimborsare le spese dell’interveniente dinanzi agli organi EUIPO, osservando che, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può pronunciare sentenze dichiarative. Ha poi respinto l’eccezione di irricevibilità del controricorso dell’EUIPO, chiarendo che il termine per il deposito era stato rispettato alla luce degli articoli 179 e 60 del regolamento di procedura e delle regole di notifica tramite e-Curia.

Ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

La ricorrente aveva prodotto nuovi allegati, tra cui estratti di siti Internet e del registro dei marchi dell’Unione europea. Il Tribunale ha dichiarato irricevibili gli allegati A 8 e A 12 ter perché diretti a sostenere fatti e argomenti non dedotti nel procedimento amministrativo e quindi estranei al quadro fattuale e giuridico davanti alla commissione di ricorso, in applicazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 e dell’articolo 188 del regolamento di procedura. Diversamente, ha ritenuto ricevibile l’allegato A 10 ter, in quanto consistente in estratti del registro dei marchi UE richiamabili per contestare la corretta applicazione del regolamento e la prassi decisionale dell’EUIPO.

Normativa rilevante e metodo di valutazione del rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, per effetto dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è tutelato. Tale rischio comprende anche il rischio di associazione. La valutazione deve essere globale e tenere conto di tutti i fattori pertinenti, incluso il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi. Tuttavia, il Tribunale sottolinea che l’identità dei prodotti e servizi non comporta automaticamente un rischio di confusione se i segni sono solo scarsamente simili e producono impressioni complessive chiaramente differenti.

Analisi dei segni in conflitto: MIAMO e ALDO COPPOLA AMO

Sul marchio anteriore MIAMO, il Tribunale conferma che una parte del pubblico italofono e ispanofono può scomporlo in "mi" e "amo" e attribuirgli un significato, mentre per il resto del pubblico il segno è privo di significato. In ogni caso, trattandosi di una sola parola, nessuno dei suoi elementi può essere considerato più distintivo di un altro. Quanto al marchio richiesto ALDO COPPOLA AMO, il Tribunale ritiene che "Aldo" e "Coppola" siano percepiti come nome e cognome italiani con carattere distintivo normale, non essendo stata dimostrata la loro asserita diffusione o notorietà. L’elemento "amo" non è descrittivo dei prodotti e servizi e conserva anch’esso carattere distintivo; inoltre non può dirsi trascurabile nell’impressione complessiva.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni coincidono solo per le lettere finali "a", "m", "o", ma divergono profondamente per lunghezza, struttura e composizione: un unico elemento di cinque lettere contro tre elementi per quattordici lettere complessive. Sul piano fonetico, la somiglianza è solo ridotta, perché le differenze strutturali incidono in modo evidente sulla pronuncia complessiva. Sul piano concettuale, per il pubblico italofono e ispanofono i segni sono diversi: MIAMO può evocare "mi amo" o "mio signore/mio padrone", mentre ALDO COPPOLA AMO viene percepito come un nome e cognome seguiti da una parola aggiuntiva senza nesso concettuale. Per il resto del pubblico, il confronto concettuale non è possibile.

Carattere distintivo del marchio anteriore e notorietà del nome Aldo Coppola

Poiché la ricorrente non aveva invocato un carattere distintivo elevato del marchio anteriore, la commissione di ricorso aveva fondato l’esame sul carattere distintivo intrinseco normale di MIAMO. Il Tribunale conferma tale valutazione. Viene inoltre respinta la tesi secondo cui il nome Aldo Coppola sarebbe notorio o di forte diffusione. Il Tribunale osserva che le prove fornite non dimostrano la notorietà del parrucchiere alla data del deposito della domanda e che non basta richiamare articoli datati 2013 o materiali non datati per provare una riconoscibilità attuale presso il pubblico di riferimento.

Valutazione globale e assenza di rischio di confusione

Pur riconoscendo l’identità dei prodotti e servizi, il Tribunale conclude che le differenze tra i segni sono sufficienti a escludere la possibilità che il pubblico creda a una medesima origine commerciale o a un collegamento economico tra le imprese. Viene esclusa l’applicabilità utile della sentenza Medion: l’elemento "amo" non riproduce in modo quasi identico il marchio anteriore MIAMO, e la soppressione di "mi" non è una modifica minima ma incide su due delle cinque lettere del segno anteriore. Anche i richiami alla prassi decisionale dell’EUIPO non sono decisivi, perché la legalità deve essere valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza.

Altri marchi anteriori invocati nell’opposizione

Per i marchi denominativi anteriori ulteriori, il Tribunale osserva che coincidono con MIAMO e quindi subiscono la stessa sorte. Per i marchi figurativi anteriori, invece, la presenza di ulteriori elementi grafici e denominativi, incluso "healthy skin system", accentua le differenze rispetto al marchio richiesto e rafforza l’esclusione del rischio di confusione.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. Sono state respinte anche la domanda di riforma della decisione impugnata e la domanda subordinata di rinvio alla commissione di ricorso, poiché l’EUIPO, in forza dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, deve adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. La ricorrente, rimasta soccombente e avendo avuto luogo un’udienza, è stata condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’Unione europeaopposizione alla registrazione di marchiorischio di confusioneprova e ricevibilità nel giudizio unionalespese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.