Sentenza n. 5071/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 12 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica abbia attivato il procedimento per il rilascio del visto e abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare l’attivazione del procedimento e determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfi integralmente la pretesa azionata.
- La cessazione della materia del contendere è dichiarabile quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che realizza integralmente il bene della vita richiesto, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione sul silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta valutando il tempo intercorso tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione e le concrete difficoltà organizzative correlate all’elevato numero di istanze.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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