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Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento adottato dal Sindaco di Viticuso il 4 novembre 2024, con cui è stato disposto il divieto di transito veicolare sulla strada “Forcella Sabatino” situata nel Comune di Viticuso, di accesso all’area destinata alla realizzazione di un parco eolico progettato dalla società ricorrente, già autorizzato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone, in violazione del giudicato della sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione v, n. 11870/2022, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1170/2024; - delle delibere del Comune Viticuso che hanno concesso e prorogato la concessione, per l’installazione di due parchi eolici, di aree soggette ad uso civico a favore della società MAFERR, cui poi è subentrata la società Eolo S.r.l. e, quale cessionaria parziale dei diritti di concessione di Eolo, la società ATE – Ambiente Territorio Energia S.r.l., rispettivamente nelle località Piani di Monte Maio e località Colle Aquilone nel Comune di Vallerotonda, per la società Eolo, e località ricompresa tra Serre Capezzate – Forcella Cervaro-Serre Cardinale-Monte Arcalone-confine di San Vittore nel Lazio e Conca Casale, e ricomprese tra: Piani di Monte Maio – Monte Maio Forcella Cervaro – S.P. Viticuso Cervaro Confine San Vittore e confine Cervaro, per la società ATE; - delle delibere del Comune di Viticuso che hanno concesso l’uso delle aree in questione alle due società sopra menzionate, e in particolare, degli atti di approvazione di due “Addendum” del 19 luglio 2023 stipulati dal Comune di Viticuso, rispettivamente, con la società Eolo (relativo alle convenzioni Rep n. 270/00 del 31 ottobre 2000, e Rep. 272/2001 del 26 gennaio 2021, e Rep. n. 301/2003 dell’11 luglio 2003), e con la società ATE – Ambiente Territorio Energia S.r.l. alla convenzione del Rep. n. 387 del 18 gennaio 2012, solo da ultimo conosciuti a seguito di accesso effettuato in data 12 dicembre 2024 presso il Comune di Viticuso in esecuzione della sentenza del Tar Lazio - Latina n. 784/2024, del 4 dicembre 2024, con i quali è stata approvata una proroga di 29 anni alle concessioni sopra citate; degli atti presupposti di approvazione della convenzione Rep. n. 270 stipulata in data 31 ottobre 2000 – con successive integrazioni) tra Comune di Viticuso e società Eolo e della convenzione Rep. n. 387 del 18 gennaio 2012 tra Comune e ATE S.r.l.; delle delibere di consiglio comunale e giunta comunale di approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti eolici presentati dalle società suindicate e di concessione esclusiva delle aree in questione e relativa viabilità di accesso; - di tutte le convenzioni inerenti la concessione per la costruzione di un impianto eolico in favore della Eolo S.r.l. delle porzioni di aree site nell’intero territorio in agro del Comune di Viticuso composte di tutti quei piazzali delle vie di accesso ai siti dell’impianto eolico interessati dalle opere anche accessorie e di collegamento fino ad una potenza complessiva finale di 10 MW); - delle delibere del Consiglio comunale di Viticuso n. 10 e 11 del 19 luglio 2024 di approvazione del progetto di repowering dell’impianto eolico della società Eolo; - nonché dell’autorizzazione resa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile -in data 8 luglio 2002 (prot. AM/20666) ed ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale anteriore e successivo, ivi inclusa, ove lesiva e per quanto di ragione, autorizzazione Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile dell’8 luglio 2002 (prot. AM/20666); e per l’ottemperanza - della sentenza del Tar Lazio, Sezione V, n. 11870 del 15 settembre 2022, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1170 del 05 febbraio 2024, passata in giudicato, che ha annullato, in via definitiva, gli atti con cui la Regione Lazio -determinazione della Regione Lazio n. G16581 del 28 dicembre 2021 e n. G15164 del 7 dicembre 2021- aveva rigettato l’istanza della società ricorrente per il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi in zona agricola del Comune di Cervaro – FR-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 ottobre 2025, per l’annullamento, previa sospensione - dell’ordinanza n. 10 del 23 settembre 2025 del responsabile del servizio del comune di Viticuso, emessa in violazione dell’ordinanza cautelare n. 217/2025 del 11 settembre 2025; - della presupposta relazione del tecnico comunale geometra Francesco Petrarcone del 28 luglio 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIO WATT S.R.L. il 2 novembre 2025, per l’annullamento - degli stessi atti e provvedimenti, sotto diversi ed ulteriori profili.

Giustizia amministrativa202500597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale del 4 novembre 2024 che vietava ai terzi il transito sulla viabilità di accesso e interna al parco eolico gestito da una controinteressata; ordinanza del responsabile del servizio comunale n. 10 del 23 settembre 2025; ulteriori atti concessori e autorizzativi presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un PAUR regionale e provinciale per la realizzazione di un parco eolico, contestava il divieto di transito sulla strada Forcella Sabatino, indicata nel PAUR come accesso all’impianto, sostenendo che il Comune avesse adottato il provvedimento per tutelare l’interesse esclusivo della società concessionaria del parco eolico preesistente. Deduceva violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 11870/2022, confermata dal Consiglio di Stato n. 1170/2024, con cui era stato annullato il precedente diniego regionale al rilascio del titolo autorizzatorio; carenza di potere e violazione degli artt. 6 e 7 del codice della strada; inesistenza di un diritto di uso esclusivo sulla viabilità gravata da uso civico; violazione della disciplina sugli usi civici e dei principi di concorrenza ed evidenza pubblica. Con i primi motivi aggiunti impugnava l’ordinanza n. 10/2025, che le intimava di astenersi dal transito, dall’occupazione e da attività tecniche sul tracciato realizzato dalla società concessionaria. Deduceva la violazione dell’ordinanza cautelare n. 217/2025, del giudicato, degli artt. 823 e 825 c.c., della disciplina sugli usi civici e il difetto dei presupposti dell’autotutela possessoria pubblicistica. Con i secondi motivi aggiunti deduceva ulteriori vizi, tra cui l’incompetenza del responsabile del servizio e la violazione del divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, annullando sia l’ordinanza sindacale del 4 novembre 2024 sia l’ordinanza n. 10/2025. Ha ritenuto che la questione dell’utilizzabilità della viabilità da parte della ricorrente fosse già stata esaminata nel precedente giudizio sul diniego del PAUR e coperta dal giudicato, poiché il Comune aveva già sostenuto che la strada fosse riservata alla società concessionaria. Il Comune non poteva quindi fondare nuovi provvedimenti sulla medesima tesi, già ritenuta infondata, configurandosi violazione del giudicato e sviamento, in quanto l’intervento risultava diretto a tutelare l’interesse privato della concessionaria anziché l’interesse collettivo. Il divieto di circolazione è stato inoltre ritenuto privo di una base normativa attributiva del potere e incompatibile con gli artt. 6 e 7 del codice della strada, non ricorrendo ragioni temporanee di incolumità, tutela del patrimonio stradale, esigenze tecniche, prevenzione dell’inquinamento o tutela ambientale tali da giustificare la misura. Non è stata provata né la conclusione del procedimento di mutamento della destinazione d’uso delle aree gravate da uso civico né l’esistenza di un diritto esclusivo della concessionaria. Le convenzioni esaminate limitavano l’occupazione dei terreni alle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto e riconoscevano, nella fase di esercizio, il libero accesso per la manutenzione, senza attribuire un’esclusiva generale sulla viabilità. Anche il richiamo all’autorizzazione regionale del 2002 non dimostrava l’esistenza di una prescrizione di chiusura al traffico: il passaggio relativo alla sbarra costituiva un richiamo alla richiesta della società istante, non una prescrizione regionale. Quanto all’ordinanza n. 10/2025, il TAR ha escluso che l’autotutela pubblicistica ex artt. 823 e 825 c.c. potesse essere utilizzata per garantire l’uso esclusivo del bene a una società privata, anziché l’uso collettivo del bene demaniale. Ha inoltre rilevato il contrasto tra l’affermazione comunale sull’inesistenza della strada Forcella Sabatino e la documentazione relativa al progetto comunale del 2004 di sistemazione della stessa strada. Il quarto motivo, relativo alla legittimità delle concessioni, è stato assorbito perché l’annullamento delle ordinanze soddisfaceva l’interesse concreto della ricorrente e non sussisteva un interesse diretto all’annullamento degli atti concessori, impugnati solo come presupposti. Non vi è stata pronuncia sostanziale sugli atti di repowering e sull’autorizzazione regionale del 2002, formalmente indicati ma privi di specifiche censure. La domanda di ottemperanza è stata dichiarata non esaminabile dalla Sezione di Latina, essendo competente il TAR Lazio, sede di Roma, quale giudice che aveva emesso la sentenza da eseguire. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per violazione del divieto di frazionamento delle impugnazioni e per la ripetizione di censure già proponibili o già proposte con il primo ricorso per motivi aggiunti. Il Comune e le società controinteressate sono state condannate, secondo il principio della maggiore soccombenza, al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.500,00 ciascuna, oltre accessori; nulla sulle spese nei confronti della Regione Lazio.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 112 c.p.a.

    Il giudicato amministrativo impedisce di rimettere in discussione questioni già dedotte e decise, comprese quelle coperte dal dedotto e dal deducibile; l’ottemperanza spetta al giudice competente secondo le regole del codice del processo amministrativo.

  • art. 47 c.p.a.

    La controversia è stata assegnata alla sede staccata in ragione della limitazione territoriale degli effetti della controversia.

  • art. 73 c.p.a.

    La documentazione depositata oltre il termine processuale è stata stralciata, non risultando necessaria ai fini della decisione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il rito abbreviato previsto per determinate controversie non era applicabile, poiché il giudizio era stato introdotto e trattato con rito ordinario.

  • artt. 14, comma 3, 47, comma 1, e 113 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza deve essere proposta davanti al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; la sede staccata del TAR non era competente rispetto alle sentenze pronunciate dalla sede centrale.

  • art. 6 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    per il tempo strettamente necessario

    Il potere di vietare la circolazione sulle strade è esercitabile solo nei casi e per le finalità previste dalla legge, tra cui ragioni di incolumità pubblica, tutela del patrimonio stradale o esigenze tecniche, e non per assicurare l’uso esclusivo della strada a un concessionario privato.

  • art. 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale

    Le limitazioni alla circolazione devono essere giustificate dalle specifiche esigenze previste dalla norma; tali presupposti non ricorrevano nel caso esaminato.

  • artt. 823 e 825 c.c.

    I poteri di autotutela pubblicistica sui beni demaniali o gravati da servitù pubblica sono esercitabili per proteggere l’uso collettivo del bene, non per garantire il godimento esclusivo di una società privata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra le censure relative al procedimento di adozione dell’ordinanza, senza costituire la principale ratio decidendi.

  • art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766

    Richiamato nel precedente giudizio in relazione alle autorizzazioni di mutamento temporaneo della destinazione d’uso delle aree gravate da usi civici; nel presente giudizio non è stata provata la conclusione del relativo procedimento.

  • art. 41 R.D. n. 332/1928

    Richiamato con riguardo al procedimento di mutamento temporaneo della destinazione d’uso delle aree soggette a uso civico, la cui conclusione non è stata dimostrata.

  • art. 8, commi 1 e 8-ter, l.r. Lazio n. 1/1986

    Richiamato nella disciplina regionale degli usi civici; il giudice ha rilevato l’assenza di prova dell’uso esclusivo della viabilità e della conclusione del procedimento di mutamento della destinazione d’uso.

  • art. 3 l. 20 novembre 2017, n. 168

    Richiamato in materia di beni collettivi e usi civici, senza una specifica ulteriore interpretazione autonoma nella ratio decidendi.

  • artt. 1 e 21-octies l. 241/1990

    I principi di legalità, trasparenza, concorrenza e proporzionalità sono stati richiamati nelle censure; la decisione è stata tuttavia fondata principalmente sulla violazione del giudicato, sulla carenza di potere e sull’uso distorto dell’autotutela.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo copre il dedotto e il deducibile: una questione già ritualmente introdotta nel precedente giudizio e definita, anche attraverso la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte soccombente, non può essere nuovamente posta a fondamento di un successivo provvedimento amministrativo contrastante con il decisum.
  • Il potere di limitare la circolazione stradale previsto dagli artt. 6 e 7 del codice della strada può essere esercitato solo nei casi e per le finalità tipizzate dalla legge, con adeguata motivazione; non può essere utilizzato per assicurare a un concessionario privato l’uso esclusivo di una viabilità.
  • L’autotutela pubblicistica prevista dagli artt. 823 e 825 c.c. tutela la conservazione e l’uso collettivo dei beni demaniali o gravati da servitù pubblica e non può essere esercitata per proteggere il godimento esclusivo del bene da parte di un soggetto privato.
  • L’uso esclusivo di una viabilità realizzata su aree soggette a uso civico non può essere presunto sulla base di generici richiami a convenzioni o autorizzazioni: deve risultare da un titolo valido e dalla prova della regolare modificazione della destinazione d’uso del bene collettivo.
  • Il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione rende inammissibile un successivo atto contenente censure che, sulla base del medesimo quadro conoscitivo e documentale, avrebbero potuto e dovuto essere dedotte nel primo ricorso o nei primi motivi aggiunti.
  • La domanda di ottemperanza deve essere proposta davanti al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; la competenza funzionale non può essere derogata dalla connessione territoriale con una controversia di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliUsi civici e demani collettiviGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicitàOttemperanza e commissario ad acta

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