Sentenza del 24/07/2018 n. 19581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva ritenuto dovuta l’imposta sostitutiva indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi della disciplina sul condono fiscale. La società sosteneva che tale dichiarazione fosse stata presentata solo strumentalmente per regolarizzare le scritture contabili e che l’imposta fosse già stata assolta dalla società controllata lussemburghese. Ha quindi denunciato, tra l’altro, doppia imposizione, mancata estensione alla controllante degli effetti del condono della controllata, erronea valorizzazione della dichiarazione integrativa, mancata notifica dell’avviso bonario e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, relativo al presunto sgravio della cartella, perché la società non aveva prodotto né specificato il provvedimento di sgravio e l’Agenzia aveva sostenuto che si trattasse di uno sgravio esecutivo della sentenza di primo grado, non di autotutela. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: la dichiarazione integrativa presentata per il condono è stata considerata un atto volontario, vincolante e irrevocabile, salvo errore materiale manifesto; i chiarimenti successivi o esterni alla dichiarazione non potevano modificarne gli effetti. È stata esclusa la doppia imposizione, poiché controllante e controllata erano soggetti distinti, ed è stata negata l’estensione automatica del condono della controllata alla controllante. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della liquidazione dell’imposta, l’assenza dei presupposti per l’avviso bonario e il rigetto implicito della domanda sulle sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 16.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 8, commi 5, 6, 7 e 8
"La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente è irrevocabile"
La dichiarazione integrativa per il condono costituisce un atto volontario e vincolante. Il contribuente non può successivamente contestarne gli effetti per sostenere che la dichiarazione fosse stata presentata per una finalità diversa, salvo un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile.
Legge n. 289 del 2002, art. 14
La regolarizzazione delle attività e delle scritture contabili detenute all’estero è collegata agli adempimenti previsti dalla disciplina del condono e richiede il rispetto delle modalità dichiarative e dei versamenti stabiliti dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
Il condono può precludere l’attività di accertamento sostanziale, ma non impedisce la liquidazione delle imposte e il controllo formale dei dati dichiarati, compresa la correzione di errori materiali o di calcolo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione al divieto di doppia imposizione, ma la Corte ha escluso che tale divieto fosse violato, trattandosi di società giuridicamente distinte.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163
Il divieto di doppia imposizione non opera quando le pretese fiscali riguardano soggetti distinti e derivano da autonome dichiarazioni o obblighi tributari, anche se collegati economicamente.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
L’avviso bonario preventivo è richiesto nei casi previsti dalla legge, in particolare quando emergano incertezze rilevanti. Non è necessario quando la pretesa deriva direttamente e chiaramente dai dati di una dichiarazione integrativa.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
La non punibilità per obiettive condizioni di incertezza normativa non è stata riconosciuta, poiché la Corte ha ritenuto chiara l’applicazione della disciplina alla dichiarazione integrativa presentata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere richiede la prova dell’effettivo annullamento o sgravio dell’atto impugnato; una semplice allegazione della parte non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando si presenta una dichiarazione integrativa nell’ambito di un condono o di una definizione agevolata, i dati indicati possono diventare vincolanti e l’imposta dichiarata può essere riscossa anche se il contribuente sostiene di aver compilato il modello solo per ottenere un diverso beneficio contabile.
- Le finalità soggettive dichiarate dal contribuente e le memorie inviate all’Ufficio non prevalgono, di regola, sul contenuto oggettivo della dichiarazione integrativa e sul versamento effettuato per aderire alla definizione agevolata.
- Il condono presentato da una società controllata non produce automaticamente effetti a favore della società controllante: ogni soggetto giuridico deve adempiere autonomamente, salvo una specifica previsione normativa.
- Il divieto di doppia imposizione non impedisce pretese fiscali riferite a società diverse, anche appartenenti allo stesso gruppo, se ciascuna è considerata autonomo soggetto d’imposta e gli obblighi derivano da dichiarazioni o presupposti distinti.
- La presentazione di un’istanza di condono non impedisce all’Amministrazione di liquidare l’imposta sulla base dei dati dichiarati e di iscrivere a ruolo gli importi non versati.
- Per ottenere l’estinzione del giudizio a seguito di sgravio o annullamento in autotutela è necessario produrre il provvedimento e dimostrare data, contenuto e ragioni dell’annullamento.
- L’avviso bonario e l’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa non sono automatici: occorre dimostrare un’effettiva e obiettiva ambiguità della disciplina, non una mera difficoltà interpretativa o una diversa finalità perseguita dal contribuente.
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