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Sentenza

Sentenza n. 1786/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 375/2023 del giorno 14/07/2023, pubblicata il 17/07/2023, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di 500 euro a titolo di bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di 500 euro, a titolo di bonus "Carta del Docente" previsto dall'art. 1 l. n. 107/2015, in relazione al lavoro svolto alle dipendenze del Ministero. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 9 settembre 2025, la notificazione del titolo all'Amministrazione il 3 febbraio 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 7 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute alla ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, sin d'ora, quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si attivi, su istanza della ricorrente, in caso di mancato adempimento del Ministero entro il primo termine e provveda entro l'ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ritenuto applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo del bonus "Carta del Docente" riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso quale condizione di proponibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro non eseguito dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato nell'ambito dell'amministrazione soccombente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, e può essere assoggettato a un termine ulteriore decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, il dirigente pubblico nominato commissario ad acta non ha diritto a un compenso ulteriore per l'attività di esecuzione del giudicato, principio ritenuto applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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