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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40720/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEG, IRAP e IVA relative al 2003, oltre interessi e sanzioni, conseguente a liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado. In Cassazione la parte ricorrente deduceva sette motivi: (1) nullità o inesistenza della notifica della cartella per assenza della relata sulla copia ricevuta; (2) omessa o insufficiente motivazione sul medesimo fatto; (3) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 per avere la CTR ritenuto nuovi alcuni motivi di appello su responsabile del procedimento, prova del credito e sottoscrizione della cartella; (4) omessa motivazione sul fatto che tali questioni sarebbero state già trattate in primo grado e non eccepite come nuove dalle controparti; (5) omessa pronuncia sul sesto motivo di appello relativo all'illegittimità e infondatezza della pretesa erariale; (6) motivazione apparente su tale punto; (7) violazione dell'art. 2697 c.c. e ulteriore vizio motivazionale, sempre in relazione all'asserita illegittimità della pretesa tributaria. La Corte ha dichiarato tardivo il controricorso dell'Agenzia delle Entrate, ma ha riconosciuto la legittimazione passiva sia dell'Agenzia sia dell'agente della riscossione, poiché erano dedotti anche vizi propri della cartella. Nel merito, ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la CTR aveva accertato una notifica a mezzo posta presso la sede legale, con consegna a persona addetta alla ricezione, senza necessità della relata sulla copia destinata al destinatario; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva prodotto gli atti notificatori, impedendo la verifica della decisività delle censure. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, riaffermando il principio per cui nel processo tributario il thema decidendum è circoscritto ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo e non possono essere introdotte in appello questioni nuove, salvo motivi aggiunti nei casi consentiti dall'art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto ai motivi quinto, sesto e settimo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia e la motivazione apparente, osservando che la CTR si era effettivamente pronunciata sull'illegittimità del credito e aveva richiamato le difese dell'Ufficio relative alla liquidazione della dichiarazione presentata dalla contribuente sulla base dei dati da essa stessa forniti. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico della ricorrente solo nei confronti dell'agente della riscossione, mentre per l'Agenzia non sono state liquidate per la tardività del suo controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo inammissibili i primi quattro motivi e in parte infondati/in parte inammissibili gli ultimi tre. Ha confermato la sentenza della CTR del Molise che aveva già respinto l'appello contro la cartella di pagamento. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente soltanto in favore dell'agente della riscossione, mentre il controricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato tardivo. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del controllo automatizzato delle imposte dirette alla origine della cartella impugnata

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base del controllo automatizzato ai fini IVA

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare tardivo il controricorso dell'Agenzia, notificato oltre il termine di venti giorni

  • art. 145 c.p.c.

    la notifica presso la sede legale a persona addetta alla ricezione è stata ritenuta conforme alla norma

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    norma invocata dal ricorrente sulla notificazione della cartella

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    norme invocate per dedurre la nullità o inesistenza della notifica

  • artt. 148, 156 e ss., 160 c.p.c.

    norme invocate per sostenere il vizio notificatorio

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il divieto di nuove eccezioni e domande nel processo tributario

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto tributario

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come unica ipotesi in cui sono consentiti motivi aggiunti per documenti non conosciuti o depositati su ordine della Commissione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, esclusa dalla Corte perché la CTR si era comunque espressa sul punto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla ripartizione dell'onere probatorio sulla pretesa erariale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'oggetto del giudizio di appello resta circoscritto ai motivi dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo; le questioni nuove sono inammissibili, salvo i motivi aggiunti nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La deduzione di un vizio di notifica della cartella è inammissibile se il ricorrente non produce gli atti del procedimento notificatorio necessari a verificare il vizio e la sua decisività.
  • La notificazione della cartella eseguita a mezzo posta presso la sede legale e ricevuta da persona addetta alla ricezione non richiede, di per sé, ulteriori adempimenti formali sulla copia destinata al destinatario, se l'accertamento di fatto del giudice di merito è congruamente motivato.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello si esprime sul motivo, anche richiamando e facendo proprie le difese dell'Amministrazione, purché emerga una valutazione effettiva e non meramente apparente.
  • Nel giudizio di legittimità le censure di vizio motivazionale non possono essere usate per sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella accertata dal giudice di merito, se quest'ultima è sorretta da motivazione logica e completa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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