Cassazione Penale, Sentenza n. 11329/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rondinelli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la richiesta di restituzione di somme e di un immobile sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento per indebite compensazioni (art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n.74/2000). La difesa ha dedotto principalmente: (1) insussistenza del fumus commissi delicti per sopravvenuta prescrizione del reato, sostenendo che molte delle somme contestate derivavano da iscrizioni a ruolo e da atti che non interrompono i termini di prescrizione; (2) questione decisiva se l'avviso di recupero (atto T8BCR0400063/2019, previsto dall'art. 1, comma 421, L. n.311/2004) possa essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n.74/2000. La difesa ha inoltre segnalato che parte del debito era stato ridotto in autotutela dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur condividendo che l'avviso di recupero può essere atto idoneo ad interrompere la prescrizione se possiede i requisiti di forma e di sostanza, ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato e non ha verificato il contenuto della nota dell'Agenzia delle Entrate circa altre somme "iscritte a ruolo". In particolare non è stato accertato se per quelle somme sia correttamente iniziata la procedura di recupero e se esistano atti di accertamento o equipollenti idonei a interrompere la prescrizione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio (art. 324, co. 5, c.p.p.) con l'indicazione di compiere le verifiche documentali necessarie circa la sussistenza degli atti interruttivi.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n.74/2000
Norma che incrimina le indebite compensazioni di crediti inesistenti; è la fattispecie penale contestata nel procedimento.
art. 17, d.lgs. n.74/2000
Disciplina gli atti che interrompono la prescrizione per i reati tributari; la questione centrale era se l'avviso di recupero e/o altri atti amministrativi possano integrare tale interruzione.
art. 1, comma 421, L. n.311/2004
Prevede l'istituto dell'avviso di recupero del credito d'imposta; la giurisprudenza citata considera l'avviso di recupero atto prodromico ma idoneo, se adeguatamente motivato, ad avere natura impositiva e quindi ad interrompere la prescrizione.
art. 19, d.lgs. n.546/1992
Predisposto quale norma che consente l'impugnazione degli atti impositivi; richiamata per sostenere che l'avviso di recupero è autonomamente impugnabile.
art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Norma che regola la pronuncia della Corte di cassazione in relazione a rinvio per nuovo giudizio; invocata per il rinvio al Tribunale di Firenze.
Cass. civ., Sez. 5, n. 8429 del 31/03/2017
Giurisprudenza richiamata che qualifica l'avviso di recupero (ex art. 1, comma 421, L. n.311/2004) come atto prodromico ma idoneo ad avere valenza impositiva e ad essere impugnato autonomamente.
Massime di principio
- L'avviso di recupero emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, L. n.311/2004 può essere considerato idoneo ad interrompere la prescrizione se possiede i requisiti formali e sostanziali propri di un atto impositivo; occorre però verificare caso per caso il suo contenuto e la sua effettiva notifica.
- Le semplici "iscrizioni a ruolo" non sono automaticamente idonee a interrompere i termini di prescrizione: è necessario accertare l'esistenza degli atti-presupposto (accertamenti, avvisi, o atti equipollenti) che giustifichino l'iscrizione e che abbiano carattere interruttivo.
- Il giudice non può limitarsi ad assumere per buone le dichiarazioni sommative dell'Amministrazione finanziaria; deve verificare documentalmente l'effettiva esistenza e la datazione degli atti che possano interrompere la prescrizione.
- Se il giudice del riesame non compie le verifiche necessarie circa gli atti interruttivi della prescrizione, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame al giudice di merito.
- In casi simili la difesa dovrebbe chiedere l'acquisizione e la verifica puntuale degli atti amministrativi (avvisi, atti di recupero, atti di accertamento, iscrizioni a ruolo con relativo presupposto) per dimostrare l'insussistenza di atti interruttivi e quindi l'eventuale prescrizione del reato.
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