Sentenza n. 4820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 06556/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto l’azione avverso il silenzio del Comune di Napoli sull’istanza volta all’adozione di misure contro le immissioni acustiche della movida notturna
Esito
Favorevole al resistente (residenti e amministrazioni)
Prevale il privato
La controversia
I residenti avevano agito davanti al TAR ai sensi dell’art. 31 c.p.a. contro il silenzio del Comune di Napoli su un’istanza del 26 febbraio 2025, chiedendo l’adozione di misure idonee a ricondurre a normale tollerabilità le immissioni acustiche derivanti dalle attività economiche e dall’afflusso dei clienti, inclusa, se necessaria, un’ordinanza contingibile e urgente e ulteriori provvedimenti strutturali. Il TAR aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa, la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti, nonché l’obbligo comunale di provvedere in materia di verifica e controllo dell’inquinamento acustico. Le società esercenti attività di somministrazione hanno appellato la sentenza deducendo: omessa pronuncia sull’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri esercenti dell’area; difetto di giurisdizione, sostenendo che la pretesa derivasse da un’ordinanza cautelare civile ex art. 700 c.p.c.; omessa pronuncia sul difetto di legittimazione di uno dei residenti; insussistenza dell’obbligo di provvedere, contestando l’utilizzabilità, la completezza e la collocazione temporale dei rilievi ARPAC, nonché la legittimità e attendibilità della consulenza tecnica svolta nel giudizio civile. Il Comune ha dedotto l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta adozione di un’ordinanza sindacale e, comunque, l’assenza di un obbligo di provvedere e di un’inerzia, in ragione di un procedimento amministrativo già avviato e complesso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, precisando che il giudizio non riguardava l’esecuzione dell’ordinanza cautelare civile, bensì un’autonoma azione avverso il silenzio del Comune sull’obbligo di esercitare i poteri di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico. Ha ritenuto compatibili il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e l’azione amministrativa avverso il silenzio, perché fondati su presupposti e finalità differenti. L’appello è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva adottato il 4 novembre 2025 un’ordinanza sindacale che, per due mesi, vietava la vendita e somministrazione per asporto di bevande dalle ore 22 alle 6 e fissava orari di chiusura degli esercizi. Tale provvedimento espresso ha fatto cessare l’inerzia amministrativa oggetto del giudizio. Il giudice ha chiarito che il giudizio sul silenzio mira ad accertare giurisdizione, obbligo di provvedere e decorso del termine procedimentale; gli eventuali vizi dell’ordinanza sopravvenuta devono essere fatti valere con autonoma azione di annullamento. Le spese sono state poste a carico delle società appellanti, liquidate in complessivi 5.000 euro, pro quota, in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori; esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è autonoma rispetto al giudizio civile e ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza.
art. 9 legge n. 447/1995
È richiamato quale fondamento del potere comunale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di inquinamento acustico.
art. 50 d.lgs. n. 267/2000
È richiamato quale ulteriore possibile fondamento del potere sindacale di adottare misure contingibili e urgenti.
art. 700 c.p.c.
Il ricorso cautelare civile per la tutela della salute ha presupposti e finalità differenti dall’azione amministrativa avverso il silenzio e non esclude quest’ultima.
art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta per insussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, diretta a ottenere l’esercizio di un potere di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, è autonoma rispetto all’azione cautelare proposta davanti al giudice ordinario per la tutela di un diritto soggettivo, anche quando le due iniziative riguardino il medesimo fenomeno lesivo.
- Il ricorso ex art. 700 c.p.c. e l’azione ex art. 31 c.p.a. possono coesistere quando il primo mira a prevenire un pregiudizio imminente e irreparabile a un diritto soggettivo, mentre la seconda mira ad accertare l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere su un’istanza o denuncia.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione nelle more di un provvedimento espresso fa venir meno l’inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, indipendentemente dal contenuto concretamente satisfattivo del provvedimento.
- Gli eventuali vizi di legittimità del provvedimento espresso adottato durante il giudizio sul silenzio devono essere fatti valere mediante autonoma azione di annullamento e non possono essere esaminati nell’ambito del giudizio originario sul silenzio.
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