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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21877/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il trattamento sanzionatorio relativo al reato ascritto al capo 6): 1) denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.); 2) censura sulla declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione della continuazione 'esterna' tra una precedente condanna d'appello e il reato oggetto del capo 6) (art. 81, secondo comma, cod. pen., e censure ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)); 3) deduzione di omessa pronuncia sulla medesima richiesta di riconoscimento della continuazione. In sostanza si contesta che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato il mancato riconoscimento di attenuanti e abbia impropriamente escluso l'esame della domanda di continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ha ritenuto che il rigetto sia implicitamente motivato dalla complessiva argomentazione della sentenza d'appello (in particolare per l'elevato ammontare del danno, oltre 12,5 milioni di euro, e l'assenza di elementi positivi idonei a confutare la valutazione): pertanto il primo motivo è infondato. Il motivo relativo alla continuazione 'esterna' è stato dichiarato inammissibile perché la questione non rientrava nell'oggetto dell'annullamento disposto con la sentenza rescindente e perché la difesa avrebbe potuto proporla nel corso del precedente giudizio d'appello; il terzo motivo è assorbito. La Corte ha confermato la rideterminazione della pena per il reato sub 6) (3 anni e 6 mesi di reclusione) operata dalla Corte territoriale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Usato per censurare la presunta omessa motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ritiene ammissibile una motivazione implicita se la struttura argomentativa complessiva esclude le ragioni favorevoli all'imputato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai vizî dedotti sulla motivazione e sulla violazione di norme penali (accertamento della continuazione); la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la questione non era oggetto dell'annullamento e poteva essere proposta anteriormente

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione alla possibile cumulo/continuazione tra reati; la Corte ha escluso il suo esame nel giudizio di rinvio per questioni di limite oggettivo della pronuncia impugnata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevato in tema di attenuanti innominate: la Corte conferma che la richiesta può essere implicitamente respinta quando la motivazione complessiva mostra il significativo disvalore del fatto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Citato a titolo di giurisprudenza comparativa sul tema della particolare tenuità; la Corte ricorda che argomentazioni che evidenziano gravi elementi negativi escludono implicitamente tale applicazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per la riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; utilizzata per delimitare la parte del motivo riportata nel dispositivo

  • art. 671 c.p.p.

    Segnalata come via alternativa: la Corte osserva che la domanda di riconoscimento della continuazione può essere proposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. se ne ricorrono i presupposti

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato quale norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali

  • art. 110 cod. pen.; artt. 216, 217, 223, 224 legge fallimentare

    Norme substantive che qualificano i reati di bancarotta fraudolenta e concorso di persone; richiamate nella composizione delle imputazioni oggetto del procedimento

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ammette che la mancata espressa menzione di una deduzione difensiva (es. richiesta di attenuanti generiche) non costituisce automaticamente vizio se la motivazione complessiva della sentenza dimostra il rigetto implicito di tale richiesta.
  • Richieste di attenuanti generiche o di applicazione di istituti 'di favore' devono essere supportate da elementi positivi specifici; la mera richiamata di circostanze generiche (incensuratezza, problemi personali) può non essere sufficiente di fronte a rilevanti elementi negativi (es. ingenti importi distratti).
  • In giudizio di rinvio la cognizione del giudice è limitata alle questioni oggetto dell'annullamento e a quelle direttamente connesse; questioni nuove o non oggetto dell'annullamento (es. riconoscimento della continuazione esterna se non compresa nell'annullamento) possono risultare inammissibili.
  • Quando la continuazione non è stata chiesta nel giudizio in cui poteva e doveva essere proposta, è possibile comunque proporre la domanda in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) se ne sussistono i presupposti.
  • In materia di reati fallimentari, l'entità del danno e la gravità degli elementi oggettivi costituiscono fattori determinanti nella negazione delle attenuanti e nella quantificazione della pena; la presenza di ripetute condotte illecite e di massicce distrazioni rende difficile l'applicazione di attenuanti significative.

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