Sentenza n. 815/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza al Decreto ingiuntivo n. 27/2025 del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro e Previdenza emesso nell’ambito del procedimento monitorio n. R. G. 279/2025 con il quale è stato ingiunto alla Comunità Montana Terminio Cervialto di pagare in favore del ricorrente la somma di euro 9.946,09, oltre interessi, come da domanda dalla maturazione al saldo, e le spese del procedimento liquidate in euro 400,00 per compensi ed euro 118,00 per spese generali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge; e per ottenere le penalità di mora (astreinte), ex art. 114, comma 4, lettera e), D.Lgs. 104/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo recante condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro e Previdenza, notificato all'amministrazione, non opposto nei termini, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e nuovamente notificato unitamente al decreto di esecutorietà. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non ha provveduto al pagamento di euro 9.946,09, oltre interessi e spese. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., sostenendo che l'astreinte è ammissibile anche per l'esecuzione di obblighi pecuniari, in quanto avente funzione sanzionatoria e coercitiva. L'amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ottemperanza, ritenendo provati la rituale notificazione del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato alla Comunità Montana di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell'amministrazione inadempiente. La domanda di astreinte è stata invece respinta: pur riconoscendo, sulla base dell'Adunanza plenaria n. 15/2014, l'astratta ammissibilità della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione anche in presenza di obblighi pecuniari, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla condanna. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora (c.d. astreinte)
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, ma il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente la manifesta iniquità e le altre ragioni ostative, comprese le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, secondo quanto applicato dal giudice, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà rende definitivo il decreto ingiuntivo non opposto nei termini, consentendone l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e adottare misure sostitutive, tra cui la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere eseguito un titolo giudiziale definitivo recante un obbligo pecuniario, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione dell'obbligo pecuniario, comprese, se necessarie, le modifiche di bilancio; il relativo compenso è posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche all'inottemperanza della pubblica amministrazione relativa al pagamento di somme di denaro, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative derivanti, tra l'altro, da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di specifici interessi pubblici.
- La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono costituire, in concreto, ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte, anche quando sia stata accertata l'inottemperanza al titolo giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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