Sentenza n. 1467/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 8940/2024 del 27 dicembre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 8940/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, assumendone il passaggio in giudicato e denunciando la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un’astreinte, calcolata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha ritenuto la misura non manifestamente iniqua perché idonea a svolgere una funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; la misura deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base processuale della penalità di mora disposta contro l’amministrazione inottemperante.
art. 1 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il principio di effettività della tutela giustifica l’impiego dell’astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell’esecuzione del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.
art. 114 c.p.a., criterio della non manifesta iniquità
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La penalità deve essere quantificata in modo proporzionato, con un limite massimo necessario per evitare che la funzione compulsiva si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non allega elementi ostativi, il giudice deve ordinare l’esecuzione entro un termine e può predisporre, per l’ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l’amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato: fino all’effettivo adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché la penalità di mora può cessare con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione anche se il commissario si è già insediato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da esercitare una funzione compulsiva e garantire l’effettività della tutela, senza diventare una fonte di arricchimento sproporzionato del privato.
- Ai fini della quantificazione dell’astreinte, è legittimo assumere come dies a quo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo e come limite massimo una percentuale dell’importo dovuto in base al giudicato, purché la misura non sia manifestamente iniqua.
- La fissazione preventiva di un tetto massimo alla penalità di mora è necessaria per assicurare chiarezza, intelligibilità, prevedibilità e proporzionalità della misura compulsoria.
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