Cassazione Penale, Sentenza n. 15290/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: 1) violazione di legge per mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nonostante risultasse dalla relata il trasferimento dell'imputato all'estero; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto della richiesta di escussione di testi per la prova d'alibi (art. 507 c.p.p.); 3) vizio nella valutazione delle prove e dell'indiziario, con eccessiva affidamento sulla testimonianza della persona offesa nonostante contraddizioni e incertezze sull'identificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo assorbente e fondato: è stata accertata l'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione per l'appello a seguito del suo trasferimento all'estero e l'omissione dell'adempimento costituiva una nullità assoluta incidente sulla partecipazione dell'imputato al giudizio. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Lecce perché, dopo la rinnovazione della citazione dell'imputato, si proceda al giudizio di appello. La requisitoria del Procuratore generale che aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso è stata disattesa rispetto al motivo decisivo.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte segnala che, in caso di trasferimento all'estero e impossibilità di notificare al domicilio dichiarato, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica oppure, se necessario, l'adempimento ai sensi dell'art. 161, comma 4; la mancata adozione di tali misure determina nullità assoluta quando incide sulla partecipazione dell'imputato al giudizio.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La nullità rilevata rientra tra quelle indicate come assolute che incidono sui diritti fondamentali del procedimento (partecipazione dell'imputato) e pertanto sono deducibili in cassazione.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La nullità che incide sul diritto di difesa e sulla partecipazione dell'imputato al processo è insanabile e deve essere valutata dalla Corte con conseguente annullamento quando accertata.
art. 507, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla richiesta di escussione di testi per la prova d'alibi; la Cassazione non ha deciso il merito di questo motivo perché il vizio processuale della notifica è risultato assorbente.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Richiamato in relazione alla disciplina transitoria sulla richiesta di discussione orale (la Corte osserva che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ai sensi della norma prorogata).
art. 5, decreto-legge 01/04/2021, n. 44
Norma di proroga/riferimento della disciplina processuale emergenziale citata in relazione all'art. 23 del d.l. n. 137/2020; indicata per spiegare la mancata richiesta di discussione orale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte indica che i motivi sono stati enunciati nei limiti previsti.
Massime di principio
- La mancata notificazione all'imputato del decreto di citazione per l'appello, quando il trasferimento all'estero è risultante dalla relata, è una nullità assoluta che incide sulla partecipazione dell'imputato e può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito deve verificare, alla notizia del trasferimento, se rinnovare la notifica al domicilio dichiarato e, in caso di inidoneità, procedere secondo le modalità previste dall'art. 161, comma 4, c.p.p.; l'omissione di tale adempimento è rilevante e insanabile.
- La ricezione dell'avviso dell'udienza da parte del difensore non equivale alla notificazione personale all'imputato: la vocatio in iudicium diretta all'imputato è requisito essenziale per la validità del processo d'appello.
- Quando sussiste una nullità assoluta che ha inciso sulla partecipazione dell'imputato al giudizio, la Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice d'appello per la rinnovazione della citazione e la celebrazione del nuovo giudizio, senza decidere sul merito delle altre censure.
- In casi analoghi è strategico per la difesa eccepire tempestivamente la nullità della notifica: la questione è rilevabile anche in sede di legittimità e, se fondata, prevale su altri motivi di merito (es. valutazione delle prove).
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