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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11835/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 21/09/2021 che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 20/11/2019 adottato dalla Procura di Firenze in relazione al delitto di illecito finanziamento dei partiti (riferito ai contributi raccolti dalla Fondazione Open nel periodo 2012-2018 e, per il periodo rilevante, dal 7/11/2014 al 15/11/2018). Il ricorrente deduceva molteplici vizi: nullità procedurali (art. 324 e 127 c.p.p.; ordine di discussione), introduzione in motivazione di messaggi WhatsApp non acquisiti agli atti e/o acquisiti in violazione di garanzie parlamentari, violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per mancata applicazione dei principi vincolanti fissati dalla Corte di cassazione nelle precedenti sentenze di annullamento (n. 28796/2020 e n. 29409/2021), errata qualificazione della Fondazione Open come "articolazione politico-organizzativa" del Partito Democratico senza aver verificato se la sua operatività fosse diversa dall'ordinaria attività di una fondazione politica (art. 5, comma 4, d.l. 149/2013), travisamento dell'analisi dei flussi finanziari, applicazione erronea degli artt. 7 L.195/1974 e 4 L.659/1981 e uso di elementi probatori riferibili a periodo estraneo alla contestazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si fosse uniformato ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione nelle sentenze precedenti e non avesse tenuto conto compiutamente della disciplina delle fondazioni politiche (art. 5, comma 4, d.l. 149/2013). In particolare la Corte ha censurato: l'assenza di una verifica preliminare se l'attività di Open eccedesse l'ambito legittimo delle fondazioni politiche; la qualificazione della fondazione come "articolazione politico-organizzativa" senza dimostrare la reale simbiosi operativa necessaria per farla rientrare nell'art. 7 L.195/1974; la mancata distinzione tra tipologie di finanziatori (soggetti pubblici, società private, persone fisiche) e l'assenza di prova del carattere illecito dei finanziamenti contestati; la sproporzione e il carattere esplorativo del sequestro informatico rispetto alla natura della fattispecie (illeciti di trasparenza). Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio e ha disposto la restituzione dei beni acquisiti, compresa la copia integrale dei supporti informatici.

Norme richiamate

  • art. 7, legge 2 maggio 1974, n. 195

    il fatto di "chiunque corrisponde o riceve" contributi, erogati "sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo", in favore di partiti politici, di loro articolazioni politico-organizzative o di gruppi parlamentari

    La norma punisce il finanziamento illecito ai partiti; la Corte sottolinea che l'integrazione del reato varia in base alla natura del finanziatore (divieto assoluto per soggetti pubblici/partecipati; per le società private rileva l'assenza di delibera e di iscrizione in bilancio). Non è automatico che il finanziamento a una fondazione costituisca illecito: occorre provare che la fondazione funzioni come "schermo" o come "articolazione" del partito, con concreta simbiosi operativa e deviazione dagli scopi statutari.

  • art. 4, legge 18 novembre 1981, n. 659

    obbligo di dichiarazione congiunta per finanziamenti da persone fisiche superiori a 50.000 euro; la mancata osservanza è sanzionata amministrativamente

    La norma disciplina i finanziamenti da persone fisiche, prevendone regole di trasparenza; la violazione è sanzionata amministrativamente, per cui il semplice finanziamento da privati non è penalmente illecito se non sussistono gli elementi di cui all'art. 7 per altre categorie di soggetti.

  • art. 5, comma 4, decreto-legge 149/2013 (conv. legge 21/02/2014, n. 13)

    "alle fondazioni e alle associazioni ... che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti ... in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi ... si applicano le prescrizioni ... relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci"

    La disposizione riconosce e regola l'attività di fund-raising delle fondazioni politiche e prevede obblighi di trasparenza: il compimento di erogazioni a favore di partiti non è di per sé illecito. Per configurare il reato occorre dimostrare che la fondazione abbia un'operatività sostanzialmente diversa da quella legittima e che abbia agito come strumento del partito.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo del giudice di rinvio di tener conto dei principi di diritto affermati dalla Cassazione nelle sentenze rescindenti; la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non si è conformato compiutamente ai principi vincolanti indicati nelle precedenti decisioni di legittimità.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla contestazione dell'oggetto del procedimento e al periodo di riferimento; la Corte ha richiamato che non possono essere valorizzati elementi riferibili a periodi estranei alla contestazione rilevante per il singolo indagato.

  • Sez. U., sent. n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che tutela il "patrimonio informativo" e i diritti connessi ai supporti informatici; la Corte ha ricordato che la restituzione materiale non compensa l'eventuale pregiudizio al diritto alla riservatezza, motivo per cui l'annullamento impone la restituzione anche delle copie digitali.

Massime di principio

  • La qualificazione di una fondazione come "articolazione politico-organizzativa" del partito ai fini dell'art. 7 L.195/1974 richiede la prova di una concreta "simbiosi operativa" e di una reale deviazione dall'operatività statutaria della fondazione; non basta la mera coincidenza di finalità politiche.
  • L'art. 5, comma 4, d.l. 149/2013 riconosce alle fondazioni politiche la legittimità di raccogliere fondi e di erogare liberalità a favore di partiti: tali erogazioni non sono di per sé penali e devono essere confrontate con il modello legale delle fondazioni politiche prima di ritenere penalmente rilevante l'operato.
  • Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice del riesame deve eseguire un controllo effettivo (non meramente formale) e considerare sia gli elementi mostrati dall'accusa sia le confutazioni difensive, conformandosi ai principi vincolanti stabiliti dalla Cassazione nelle sentenze di annullamento.
  • Occorre distinguere la natura del finanziatore: l'illecito si configura diversamente a seconda che il contributo provenga da soggetti pubblici (divieto assoluto), società private (controllo su delibera sociale e iscrizione in bilancio) o persone fisiche (regole di trasparenza amministrativa).
  • Il sequestro probatorio di materiale informatico deve essere proporzionato e strettamente funzionale alle esigenze istruttorie: acquisizioni generalizzate o esplorative possono essere considerate eccessive e portare all'annullamento della misura.
  • Il giudice che pronuncia in sede di rinvio dalla Cassazione deve verificare preliminarmente la conformità dell'attività dell'ente al quadro normativo specifico (es. disciplina delle fondazioni politiche) e solo dopo procedere alla valutazione indiziaria relativa all'elusione delle norme sul finanziamento dei partiti.
  • L'utilizzo in motivazione di elementi non acquisiti agli atti o acquisiti in violazione di garanzie (es. quelle spettanti ai parlamentari) può costituire vizio idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

Testo integrale

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