Cassazione Penale, Sentenza n. 11835/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 21/09/2021 che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 20/11/2019 adottato dalla Procura di Firenze in relazione al delitto di illecito finanziamento dei partiti (riferito ai contributi raccolti dalla Fondazione Open nel periodo 2012-2018 e, per il periodo rilevante, dal 7/11/2014 al 15/11/2018). Il ricorrente deduceva molteplici vizi: nullità procedurali (art. 324 e 127 c.p.p.; ordine di discussione), introduzione in motivazione di messaggi WhatsApp non acquisiti agli atti e/o acquisiti in violazione di garanzie parlamentari, violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per mancata applicazione dei principi vincolanti fissati dalla Corte di cassazione nelle precedenti sentenze di annullamento (n. 28796/2020 e n. 29409/2021), errata qualificazione della Fondazione Open come "articolazione politico-organizzativa" del Partito Democratico senza aver verificato se la sua operatività fosse diversa dall'ordinaria attività di una fondazione politica (art. 5, comma 4, d.l. 149/2013), travisamento dell'analisi dei flussi finanziari, applicazione erronea degli artt. 7 L.195/1974 e 4 L.659/1981 e uso di elementi probatori riferibili a periodo estraneo alla contestazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si fosse uniformato ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione nelle sentenze precedenti e non avesse tenuto conto compiutamente della disciplina delle fondazioni politiche (art. 5, comma 4, d.l. 149/2013). In particolare la Corte ha censurato: l'assenza di una verifica preliminare se l'attività di Open eccedesse l'ambito legittimo delle fondazioni politiche; la qualificazione della fondazione come "articolazione politico-organizzativa" senza dimostrare la reale simbiosi operativa necessaria per farla rientrare nell'art. 7 L.195/1974; la mancata distinzione tra tipologie di finanziatori (soggetti pubblici, società private, persone fisiche) e l'assenza di prova del carattere illecito dei finanziamenti contestati; la sproporzione e il carattere esplorativo del sequestro informatico rispetto alla natura della fattispecie (illeciti di trasparenza). Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio e ha disposto la restituzione dei beni acquisiti, compresa la copia integrale dei supporti informatici.
Norme richiamate
art. 7, legge 2 maggio 1974, n. 195
il fatto di "chiunque corrisponde o riceve" contributi, erogati "sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo", in favore di partiti politici, di loro articolazioni politico-organizzative o di gruppi parlamentari
La norma punisce il finanziamento illecito ai partiti; la Corte sottolinea che l'integrazione del reato varia in base alla natura del finanziatore (divieto assoluto per soggetti pubblici/partecipati; per le società private rileva l'assenza di delibera e di iscrizione in bilancio). Non è automatico che il finanziamento a una fondazione costituisca illecito: occorre provare che la fondazione funzioni come "schermo" o come "articolazione" del partito, con concreta simbiosi operativa e deviazione dagli scopi statutari.
art. 4, legge 18 novembre 1981, n. 659
obbligo di dichiarazione congiunta per finanziamenti da persone fisiche superiori a 50.000 euro; la mancata osservanza è sanzionata amministrativamente
La norma disciplina i finanziamenti da persone fisiche, prevendone regole di trasparenza; la violazione è sanzionata amministrativamente, per cui il semplice finanziamento da privati non è penalmente illecito se non sussistono gli elementi di cui all'art. 7 per altre categorie di soggetti.
art. 5, comma 4, decreto-legge 149/2013 (conv. legge 21/02/2014, n. 13)
"alle fondazioni e alle associazioni ... che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti ... in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi ... si applicano le prescrizioni ... relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci"
La disposizione riconosce e regola l'attività di fund-raising delle fondazioni politiche e prevede obblighi di trasparenza: il compimento di erogazioni a favore di partiti non è di per sé illecito. Per configurare il reato occorre dimostrare che la fondazione abbia un'operatività sostanzialmente diversa da quella legittima e che abbia agito come strumento del partito.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo del giudice di rinvio di tener conto dei principi di diritto affermati dalla Cassazione nelle sentenze rescindenti; la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non si è conformato compiutamente ai principi vincolanti indicati nelle precedenti decisioni di legittimità.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma relativa alla contestazione dell'oggetto del procedimento e al periodo di riferimento; la Corte ha richiamato che non possono essere valorizzati elementi riferibili a periodi estranei alla contestazione rilevante per il singolo indagato.
Sez. U., sent. n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che tutela il "patrimonio informativo" e i diritti connessi ai supporti informatici; la Corte ha ricordato che la restituzione materiale non compensa l'eventuale pregiudizio al diritto alla riservatezza, motivo per cui l'annullamento impone la restituzione anche delle copie digitali.
Massime di principio
- La qualificazione di una fondazione come "articolazione politico-organizzativa" del partito ai fini dell'art. 7 L.195/1974 richiede la prova di una concreta "simbiosi operativa" e di una reale deviazione dall'operatività statutaria della fondazione; non basta la mera coincidenza di finalità politiche.
- L'art. 5, comma 4, d.l. 149/2013 riconosce alle fondazioni politiche la legittimità di raccogliere fondi e di erogare liberalità a favore di partiti: tali erogazioni non sono di per sé penali e devono essere confrontate con il modello legale delle fondazioni politiche prima di ritenere penalmente rilevante l'operato.
- Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice del riesame deve eseguire un controllo effettivo (non meramente formale) e considerare sia gli elementi mostrati dall'accusa sia le confutazioni difensive, conformandosi ai principi vincolanti stabiliti dalla Cassazione nelle sentenze di annullamento.
- Occorre distinguere la natura del finanziatore: l'illecito si configura diversamente a seconda che il contributo provenga da soggetti pubblici (divieto assoluto), società private (controllo su delibera sociale e iscrizione in bilancio) o persone fisiche (regole di trasparenza amministrativa).
- Il sequestro probatorio di materiale informatico deve essere proporzionato e strettamente funzionale alle esigenze istruttorie: acquisizioni generalizzate o esplorative possono essere considerate eccessive e portare all'annullamento della misura.
- Il giudice che pronuncia in sede di rinvio dalla Cassazione deve verificare preliminarmente la conformità dell'attività dell'ente al quadro normativo specifico (es. disciplina delle fondazioni politiche) e solo dopo procedere alla valutazione indiziaria relativa all'elusione delle norme sul finanziamento dei partiti.
- L'utilizzo in motivazione di elementi non acquisiti agli atti o acquisiti in violazione di garanzie (es. quelle spettanti ai parlamentari) può costituire vizio idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
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