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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5872/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arseni impugna per carenza e manifesta illogicità della motivazione; inoltre non avrebbe rispettato oneri formali. Datto impugna principalmente la qualificazione del fatto come riciclaggio (art. 648-bis) rispetto a un libretto postale incassato con delega, e poi contesta anche la configurazione della truffa (art. 640), la ricettazione e la valutazione della prova in ordine alla detenzione dei beni e al nesso di causalità per le statuizioni civili.

La decisione

Il ricorso di Arseni è dichiarato inammissibile per mancata procura speciale richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; condanna alle spese e pagamento alla cassa delle ammende di euro 3.000. Il ricorso di Datto è parzialmente fondato: la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza in relazione al reato di riciclaggio (capo relativo al libretto) perché il fatto non sussiste, ritenendo che la falsificazione della delega non equivalga a manomissione del titolo idonea a occultarne la provenienza; invece vengono dichiarati inammissibili gli altri motivi e resta irrevocabile la condanna per truffa e ricettazione. Gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Lecce per la sola rideterminazione della pena; Datto è condannata alla rifusione delle spese della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Il reato richiede condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene; la semplice falsificazione di documenti accessori (es. deleghe) finalizzata all'incasso non configura di per sé il "quid pluris" del riciclaggio e può essere ricondotta alla ricettazione se non incidono sull'identificazione del titolo

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La truffa è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori (falsa delega, percezione del denaro dalla stessa imputata) e la Cassazione ha ritenuto la valutazione dei giudici conforme e non censurabile in cassazione

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La ricettazione sussiste quando vi è disponibilità di beni illeciti con dolo specifico di trarne profitto; la Corte ha ritenuto che, nei limiti contestati, la condotta di Datto rientri nella ricettazione e assorba l'ipotesi di falsificazione della delega

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Per il ricorso per cassazione proposto dall'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza è richiesta la procura speciale a pena di inammissibilità; la norma è stata applicata rigorosamente e ha determinato l'inammissibilità del ricorso di Arseni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma impiegata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di Arseni, con conseguente condanna alle spese processuali

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)

    Richiamata in relazione alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen.; la Corte sottolinea che le regole sulle impugnazioni devono essere rispettate anche in cassazione e che la disciplina è funzionale a garantire un esercizio consapevole del diritto di impugnazione

Massime di principio

  • La fattispecie del riciclaggio richiede condotte idonee a rendere difficile o impossibile l'identificazione della provenienza illecita del bene: il mero uso o falsificazione di documenti accessori per incassare un titolo non sempre integra il riciclaggio e può essere ricondotto alla ricettazione.
  • In caso di contestazione basata su valutazioni di fatto (credibilità delle prove, attendibilità delle dichiarazioni), la Cassazione interviene con difficoltà: sono inammissibili censure che chiedono una rivalutazione normale della prova, salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
  • Per l'imputato che ha proceduto in assenza, il ricorso per cassazione richiede la procura speciale prevista dall'art. 581 comma 1-quater; la sua mancata produzione comporta l'inammissibilità automatica del ricorso.
  • Quando si contesta la quantificazione del danno civile, la Corte di legittimità verifica che il giudice di merito abbia dato adeguata motivazione sul nesso causale e sui criteri di liquidazione: se la motivazione è puntuale e collegata alle conseguenze dirette del reato, la Cassazione tende a ritenere la valutazione non censurabile.
  • Se una condotta rileva per più reati concorrenti, occorre verificare l'elemento materiale e soggettivo specifico di ciascun reato (es. finalità di occultamento per riciclaggio vs. finalità di lucro per ricettazione) per individuare la corretta qualificazione giuridica.

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