Cassazione Penale, Sentenza n. 5872/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arseni impugna per carenza e manifesta illogicità della motivazione; inoltre non avrebbe rispettato oneri formali. Datto impugna principalmente la qualificazione del fatto come riciclaggio (art. 648-bis) rispetto a un libretto postale incassato con delega, e poi contesta anche la configurazione della truffa (art. 640), la ricettazione e la valutazione della prova in ordine alla detenzione dei beni e al nesso di causalità per le statuizioni civili.
La decisione
Il ricorso di Arseni è dichiarato inammissibile per mancata procura speciale richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; condanna alle spese e pagamento alla cassa delle ammende di euro 3.000. Il ricorso di Datto è parzialmente fondato: la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza in relazione al reato di riciclaggio (capo relativo al libretto) perché il fatto non sussiste, ritenendo che la falsificazione della delega non equivalga a manomissione del titolo idonea a occultarne la provenienza; invece vengono dichiarati inammissibili gli altri motivi e resta irrevocabile la condanna per truffa e ricettazione. Gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Lecce per la sola rideterminazione della pena; Datto è condannata alla rifusione delle spese della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il reato richiede condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene; la semplice falsificazione di documenti accessori (es. deleghe) finalizzata all'incasso non configura di per sé il "quid pluris" del riciclaggio e può essere ricondotta alla ricettazione se non incidono sull'identificazione del titolo
art. 640 cod. pen. (truffa)
La truffa è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori (falsa delega, percezione del denaro dalla stessa imputata) e la Cassazione ha ritenuto la valutazione dei giudici conforme e non censurabile in cassazione
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione sussiste quando vi è disponibilità di beni illeciti con dolo specifico di trarne profitto; la Corte ha ritenuto che, nei limiti contestati, la condotta di Datto rientri nella ricettazione e assorba l'ipotesi di falsificazione della delega
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Per il ricorso per cassazione proposto dall'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza è richiesta la procura speciale a pena di inammissibilità; la norma è stata applicata rigorosamente e ha determinato l'inammissibilità del ricorso di Arseni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di Arseni, con conseguente condanna alle spese processuali
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)
Richiamata in relazione alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen.; la Corte sottolinea che le regole sulle impugnazioni devono essere rispettate anche in cassazione e che la disciplina è funzionale a garantire un esercizio consapevole del diritto di impugnazione
Massime di principio
- La fattispecie del riciclaggio richiede condotte idonee a rendere difficile o impossibile l'identificazione della provenienza illecita del bene: il mero uso o falsificazione di documenti accessori per incassare un titolo non sempre integra il riciclaggio e può essere ricondotto alla ricettazione.
- In caso di contestazione basata su valutazioni di fatto (credibilità delle prove, attendibilità delle dichiarazioni), la Cassazione interviene con difficoltà: sono inammissibili censure che chiedono una rivalutazione normale della prova, salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- Per l'imputato che ha proceduto in assenza, il ricorso per cassazione richiede la procura speciale prevista dall'art. 581 comma 1-quater; la sua mancata produzione comporta l'inammissibilità automatica del ricorso.
- Quando si contesta la quantificazione del danno civile, la Corte di legittimità verifica che il giudice di merito abbia dato adeguata motivazione sul nesso causale e sui criteri di liquidazione: se la motivazione è puntuale e collegata alle conseguenze dirette del reato, la Cassazione tende a ritenere la valutazione non censurabile.
- Se una condotta rileva per più reati concorrenti, occorre verificare l'elemento materiale e soggettivo specifico di ciascun reato (es. finalità di occultamento per riciclaggio vs. finalità di lucro per ricettazione) per individuare la corretta qualificazione giuridica.
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