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Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS-, non notificata e passata in giudicato, con la quale, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso, sono stati annullati in parte qua gli atti gravati, obbligando il Consiglio comunale di Spoleto alla rinnovazione in parte qua della deliberazione n.-OMISSIS- con riferimento alla osservazione alla variante generale al PRG - Parte strutturale prodotta dalla ricorrente (contrassegnata con il -OMISSIS- dal Comune di Spoleto); e per la declaratoria della nullità della deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Mozione inerente l’osservazione alla variante al PRG parte strutturale zona -OMISSIS- prot. -OMISSIS-. Approvazione”, in quanto approvata dal Comune di Spoleto in violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR per l’Umbria n. -OMISSIS-; nonché della nullità di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale recante approvazione di una mozione di indirizzo politico-amministrativo sull’area interessata dall’osservazione urbanistica della ricorrente, dedotta come elusiva del giudicato, nonché successiva deliberazione di rinnovazione della votazione sull’osservazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Umbria, passata in giudicato, che aveva annullato in parte qua gli atti di approvazione della variante al PRG e imposto al Consiglio comunale di rinnovare la deliberazione sull’osservazione presentata dalla proprietaria, dopo che la precedente votazione era risultata infruttuosa per l’astensione di tutti i consiglieri. Ha dedotto, in via principale, la violazione e l’elusione del giudicato e la nullità della deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto limitarsi a ripetere la votazione originaria e che l’approvazione di una mozione di indirizzo, il supplemento istruttorio e il differimento della votazione avrebbero costituito atti ultronei, strumentali e sostanzialmente contrari al decisum. In via subordinata ha dedotto vizi di annullabilità, tra cui difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di non aggravamento del procedimento, contestando la valutazione del contesto ambientale e storico-culturale dell’area e la protrazione della procedura urbanistica. Il Comune ha eccepito che la mozione costituiva un atto di mero indirizzo, privo di immediata lesività e distinto dall’atto adottato in esecuzione del giudicato; ha inoltre sostenuto che la precedente sentenza imponeva soltanto la rinnovazione della deliberazione, senza vincolare il contenuto della nuova decisione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda principale di ottemperanza e di declaratoria di nullità. Ha interpretato il giudicato nel senso che esso imponeva al Comune una nuova deliberazione sull’osservazione, ma non predeterminava il contenuto della decisione, poiché il precedente giudizio aveva riguardato essenzialmente profili procedimentali. La sentenza non ostava quindi all’adozione della mozione consiliare, qualificata come atto autonomo di mero indirizzo politico, relativo a futuri orientamenti di governo del territorio e non immediatamente conformativo della posizione della ricorrente. Il riferimento all’obbligo di tener conto dell’iter amministrativo già svolto non escludeva ulteriori approfondimenti istruttori; nel caso concreto, peraltro, il Comune aveva rinnovato la votazione e accolto l’osservazione, in conformità al giudicato, senza introdurre una nuova istruttoria sostanziale. Il TAR ha precisato che le censure relative a difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di non aggravamento riguardano profili di annullabilità e non possono essere esaminate nel giudizio di ottemperanza/nullità. Ha pertanto disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., rimettendo la domanda di annullamento alla successiva udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato è stata invocata dalla ricorrente, ma esclusa dal TAR, non ravvisandosi contrasto tra gli atti comunali e il contenuto conformativo della precedente sentenza.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente il mutamento del rito quando la domanda proposta richiede una diversa forma processuale; il TAR lo ha applicato per trattare con rito ordinario le censure di annullabilità formulate in via subordinata.

  • art. 7 c.p.a.

    È stato richiamato dal Comune per sostenere la natura politica e non immediatamente sindacabile della mozione consiliare; il TAR ha deciso la controversia senza fondare espressamente il dispositivo su tale profilo.

  • art. 32, comma 3, l.r. Umbria n. 1/2015

    È stato richiamato nell’ambito della trasmissione degli atti alla Regione per le valutazioni sulla variante urbanistica e sull’osservazione modificativa.

  • art. 32, comma 4, lett. a), l.r. Umbria n. 1/2015

    È stato richiamato dalla Regione in relazione alla necessità di dimostrare il rispetto dei presupposti per l’individuazione della nuova area.

  • art. 136 d.lgs. n. 42/2004

    La mozione impegnava il Comune a proporre sull’area un vincolo di tutela paesaggistica; il TAR ha considerato tale previsione come indirizzo per futuri procedimenti, non quale imposizione immediata del vincolo.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nell’ambito delle censure di annullabilità che saranno esaminate nel giudizio ordinario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un atto per vizi procedimentali e ordina la riedizione del potere senza predeterminare il contenuto della nuova decisione, il giudicato impone la rinnovazione del segmento procedimentale interessato, ma non impedisce all’amministrazione di adottare una decisione di contenuto diverso, purché rispettosa dei limiti conformativi stabiliti dalla sentenza.
  • Il giudicato che impone di tenere conto dell’iter amministrativo già svolto non esclude, di per sé, ulteriori approfondimenti istruttori o la considerazione di procedure pianificatorie sopravvenute o ancora in itinere, soprattutto quando il tempo trascorso renda attuale una rivalutazione degli interessi coinvolti.
  • Un atto consiliare di mero indirizzo politico-amministrativo, destinato a orientare futuri procedimenti di pianificazione o di tutela paesaggistica, non viola né elude il giudicato relativo alla rinnovazione di una precedente deliberazione se non produce direttamente effetti conformativi o lesivi sulla posizione del privato.
  • Le censure di difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e violazione del principio di non aggravamento attengono ordinariamente all’annullabilità dell’atto e devono essere esaminate nel giudizio di cognizione, non nell’ambito della domanda di ottemperanza volta a far valere la nullità per violazione o elusione del giudicato.
  • Quando nello stesso ricorso sono cumulate una domanda di ottemperanza e una domanda subordinata di annullamento fondata su vizi di legittimità, il giudice può rigettare la domanda di ottemperanza e disporre il mutamento del rito per l’esame della domanda demolitoria secondo il rito ordinario.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoEccesso di potere

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