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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11057/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto e riconosciuto l'integrazione della "liberazione anticipata speciale" per i semestri dal 7/4/2014 al 7/4/2015 (ulteriori sessanta giorni). Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 71-ter O.P., all'art. 4-bis O.P. e all'art. 4 del d.l. n.146/2013 (conv. legge n.10/2014), nonché vizio di motivazione per incompatibilità con il certificato del casellario DAP e con il registro SIEP: in particolare la Procura generale di Bologna aveva disposto un cumulo (SIEP n.799/2018) che faceva iniziare l'esecuzione dal 7/4/2014 con riferimento a reati ostativi, rendendo dunque il beneficio della liberazione anticipata speciale inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto assorbente la ragione procedurale per cui l'integrazione della liberazione anticipata speciale, relativa ai periodi ricompresi fra il 1/1/2010 e il 23/12/2015, poteva essere dedotta soltanto con reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso il provvedimento originario che aveva concesso la liberazione nella misura ordinaria; non essendosi proposto il reclamo avverso il provvedimento del 25/9/2019 che aveva concesso la liberazione ordinaria, si è formata la preclusione procedimentale. Inoltre la Corte ha rilevato, conformemente al ricorso, che il cumulo SIEP attestava l'inizio dell'esecuzione dal 7/4/2014 riferito a reati ostativi, che in ogni caso avrebbero escluso la concessione della liberazione anticipata speciale.

Norme richiamate

  • art. 71-ter Ordinamento Penitenziario

    Norma richiamata nella censura di violazione; nella motivazione la Corte rileva l'inammissibilità delle domande presentate nel modo errato rispetto alla procedura prevista per l'integrazione della liberazione anticipata speciale

  • art. 4-bis Ordinamento Penitenziario

    Predispone il divieto di concessione di benefici (o condizioni di esecuzione) per i condannati per taluni delitti ostativi; la Corte rileva che, ove l'esecuzione riguardi reati ostativi nei semestri interessati, il beneficio è escluso

  • d.l. 23/12/2013, n.146, art.4 (conv. legge 21/2/2014, n.10)

    Ha introdotto la disciplina speciale della "liberazione anticipata speciale" per i periodi 1/1/2010-23/12/2015; la Corte ricorda che l'integrazione del beneficio per provvedimenti già adottati doveva essere chiesta con reclamo al Tribunale di Sorveglianza

  • Sez. 1, n. 20273 del 16/06/2020 (Gangemi)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'inammissibilità della domanda presentata al magistrato di sorveglianza se diretta ad ottenere l'integrazione della liberazione anticipata speciale; tale questione è deducibile esclusivamente con reclamo al Tribunale di Sorveglianza

  • Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019 (Gremito)

    Principio secondo cui la domanda di liberazione anticipata non è soggetta a termine di decadenza per la presentazione, ma va distinto il profilo: l'integrazione per provvedimenti già adottati trova speciale disciplina e le impugnazioni devono essere tempestivamente esercitate o si forma la preclusione

Massime di principio

  • L'integrazione della "liberazione anticipata speciale" per i semestri compresi tra il 1/1/2010 e il 23/12/2015 concernente provvedimenti già adottati può essere dedotta soltanto con reclamo al Tribunale di Sorveglianza; non è ammissibile proporre ex novo l'istanza al Magistrato di Sorveglianza.
  • Se un provvedimento che ha concesso la liberazione nella misura ordinaria non è stato impugnato nei termini mediante reclamo, quel provvedimento è divenuto definitivo e non è più suscettibile di integrazione ex post con la misura speciale.
  • Va sempre verificato il contenuto del certificato di casellario, del DAP e del registro SIEP (cumuli/ordini di esecuzione): se da tali atti risulta che l'esecuzione nei semestri rilevanti ha riguardato reati ostativi (art. 4-bis), la liberazione anticipata speciale è esclusa.
  • La correttezza procedimentale è decisiva: anche se sul piano sostanziale vi fossero ragioni per riconoscere un maggior beneficio, la mancata impugnazione del provvedimento originario può precludere il rimedio e determinare l'annullamento delle pronunce che hanno invece accolto istanze proposte con modalità non consentite.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio di diritto è determinante e rende superfluo un nuovo esame da parte del giudice del merito.
  • In casi simili è opportuno agire tempestivamente contro il provvedimento che concede la liberazione nella misura ordinaria, impugnandolo con reclamo al Tribunale di Sorveglianza se si ritiene sussistere il diritto all'integrazione speciale.

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