Cassazione Penale, Sentenza n. 11057/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto e riconosciuto l'integrazione della "liberazione anticipata speciale" per i semestri dal 7/4/2014 al 7/4/2015 (ulteriori sessanta giorni). Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 71-ter O.P., all'art. 4-bis O.P. e all'art. 4 del d.l. n.146/2013 (conv. legge n.10/2014), nonché vizio di motivazione per incompatibilità con il certificato del casellario DAP e con il registro SIEP: in particolare la Procura generale di Bologna aveva disposto un cumulo (SIEP n.799/2018) che faceva iniziare l'esecuzione dal 7/4/2014 con riferimento a reati ostativi, rendendo dunque il beneficio della liberazione anticipata speciale inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto assorbente la ragione procedurale per cui l'integrazione della liberazione anticipata speciale, relativa ai periodi ricompresi fra il 1/1/2010 e il 23/12/2015, poteva essere dedotta soltanto con reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso il provvedimento originario che aveva concesso la liberazione nella misura ordinaria; non essendosi proposto il reclamo avverso il provvedimento del 25/9/2019 che aveva concesso la liberazione ordinaria, si è formata la preclusione procedimentale. Inoltre la Corte ha rilevato, conformemente al ricorso, che il cumulo SIEP attestava l'inizio dell'esecuzione dal 7/4/2014 riferito a reati ostativi, che in ogni caso avrebbero escluso la concessione della liberazione anticipata speciale.
Norme richiamate
art. 71-ter Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata nella censura di violazione; nella motivazione la Corte rileva l'inammissibilità delle domande presentate nel modo errato rispetto alla procedura prevista per l'integrazione della liberazione anticipata speciale
art. 4-bis Ordinamento Penitenziario
Predispone il divieto di concessione di benefici (o condizioni di esecuzione) per i condannati per taluni delitti ostativi; la Corte rileva che, ove l'esecuzione riguardi reati ostativi nei semestri interessati, il beneficio è escluso
d.l. 23/12/2013, n.146, art.4 (conv. legge 21/2/2014, n.10)
Ha introdotto la disciplina speciale della "liberazione anticipata speciale" per i periodi 1/1/2010-23/12/2015; la Corte ricorda che l'integrazione del beneficio per provvedimenti già adottati doveva essere chiesta con reclamo al Tribunale di Sorveglianza
Sez. 1, n. 20273 del 16/06/2020 (Gangemi)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'inammissibilità della domanda presentata al magistrato di sorveglianza se diretta ad ottenere l'integrazione della liberazione anticipata speciale; tale questione è deducibile esclusivamente con reclamo al Tribunale di Sorveglianza
Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019 (Gremito)
Principio secondo cui la domanda di liberazione anticipata non è soggetta a termine di decadenza per la presentazione, ma va distinto il profilo: l'integrazione per provvedimenti già adottati trova speciale disciplina e le impugnazioni devono essere tempestivamente esercitate o si forma la preclusione
Massime di principio
- L'integrazione della "liberazione anticipata speciale" per i semestri compresi tra il 1/1/2010 e il 23/12/2015 concernente provvedimenti già adottati può essere dedotta soltanto con reclamo al Tribunale di Sorveglianza; non è ammissibile proporre ex novo l'istanza al Magistrato di Sorveglianza.
- Se un provvedimento che ha concesso la liberazione nella misura ordinaria non è stato impugnato nei termini mediante reclamo, quel provvedimento è divenuto definitivo e non è più suscettibile di integrazione ex post con la misura speciale.
- Va sempre verificato il contenuto del certificato di casellario, del DAP e del registro SIEP (cumuli/ordini di esecuzione): se da tali atti risulta che l'esecuzione nei semestri rilevanti ha riguardato reati ostativi (art. 4-bis), la liberazione anticipata speciale è esclusa.
- La correttezza procedimentale è decisiva: anche se sul piano sostanziale vi fossero ragioni per riconoscere un maggior beneficio, la mancata impugnazione del provvedimento originario può precludere il rimedio e determinare l'annullamento delle pronunce che hanno invece accolto istanze proposte con modalità non consentite.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio di diritto è determinante e rende superfluo un nuovo esame da parte del giudice del merito.
- In casi simili è opportuno agire tempestivamente contro il provvedimento che concede la liberazione nella misura ordinaria, impugnandolo con reclamo al Tribunale di Sorveglianza se si ritiene sussistere il diritto all'integrazione speciale.
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