Cassazione Civile, Ordinanza n. 04842/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un richiedente protezione internazionale, inserito in un centro di accoglienza, ha impugnato un provvedimento prefettizio che gli ingiungeva di rimborsare circa 11.423,70 euro per i costi delle misure di accoglienza asseritamente fruite indebitamente negli anni 2019-2021, perché avrebbe percepito redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia dell'assegno sociale senza comunicarlo alla struttura o alla Prefettura. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento deducendo violazione e falsa applicazione della normativa europea e nazionale sulle misure di accoglienza, eccesso di potere, difetto di motivazione, incoerenza motivazionale, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Il TAR ha declinato la giurisdizione ritenendo che la controversia riguardasse solo un rapporto creditorio e quindi il giudice ordinario; il Tribunale ordinario, adito in riassunzione, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione sostenendo che la questione dipendesse dalla legittimità della revoca delle misure di accoglienza, rientrante nella giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, nel caso concreto, l'azione non investisse il sindacato sulla legittimità di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, ma soltanto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento del rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione. Poiché la pretesa aveva ad oggetto un credito restitutorio e non l'esercizio del potere discrezionale di revoca, non operava la giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 5, d.lgs. 142/2015. Le parti sono state quindi rimesse dinanzi al Tribunale ordinario di Genova, indicato come giudice competente.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
commi 5 e 6; comma 1, lettera d)
Il comma 5 attribuisce al TAR la giurisdizione sul ricorso avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, mentre il comma 6 prevede l'obbligo di rimborso dei costi solo nell'ipotesi di revoca disposta per disponibilità di mezzi economici sufficienti. Nel caso concreto, però, l'azione non riguardava la revoca ma il solo ordine di pagamento.
art. 20 direttiva 2013/33/UE
La disciplina consente agli Stati membri di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza in presenza di abuso del sistema e richiede una valutazione discrezionale e proporzionata delle circostanze individuali.
art. 17 direttiva 2013/33/UE
È richiamato dalla parte ricorrente a fondamento delle censure contro il provvedimento impugnato, ma non è decisivo ai fini della soluzione della questione di giurisdizione.
art. 20 direttiva 2013/33/UE
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità del provvedimento di rimborso e della disciplina nazionale di recepimento.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e all'effettivo oggetto della domanda, ricostruiti anche mediante l'esame diretto degli atti, e non alla sola qualificazione formale della pretesa.
- Quando la domanda investe esclusivamente un'ingiunzione di pagamento o un credito restitutorio della pubblica amministrazione, senza contestare un provvedimento autoritativo presupposto, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa prevista per l'impugnazione del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza non si estende automaticamente alla successiva o autonoma pretesa di rimborso dei costi, se questa costituisce oggetto immediato e autonomo della lite.
- Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è espressione di potere discrezionale, fondato su valutazioni istruttorie e di proporzionalità; ma tale profilo rileva solo se sia effettivamente contestato l'atto autoritativo, non quando si discuta della sola debenza della somma ingiunta.
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