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Ordinanza

Ordinanza n. 12782/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'esito del giudizio di “NON IDONEITA” e conseguente esclusione dall'avanzamento al grado di “Brigadiere” dell'Arma dei Carabinieri - Aliquota di avanzamento ad “ANZIANITA'” al -OMISSIS-, espresso dalla “Co.V.A.” - “Commissione di Valutazione e Avanzamento” del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con Verbale n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, partecipato all'interessato con foglio -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” - notifica del -OMISSIS- -del Verbale Co.V.A. del -OMISSIS- n. -OMISSIS- che dichiara il V.Brig. -OMISSIS-`non idoneo', notificato con la comunicazione che precede in data -OMISSIS- -del Quadro di Avanzamento e della Graduatoria Conseguente relativa all'aliquota del -OMISSIS- - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27\5\2026 : l’annullamento -dell’esito, a seguito di riesame, del giudizio di “NON IDONEITA” e conseguente esclusione dall’avanzamento al grado di “Brigadiere” dell’Arma dei Carabinieri - Aliquota di avanzamento ad “ANZIANITA” al -OMISSIS-, espresso dalla “Co.V.A.” – “Commissione di Valutazione e Avanzamento” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con Verbale n.-OMISSIS- datato -OMISSIS-, partecipato all’interessato con foglio n. -OMISSIS--OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” – notifica del -OMISSIS- (doc. 1). -del Verbale Co.V.A. del -OMISSIS- n.-OMISSIS- che dichiara il V.Brig. -OMISSIS-‘non idoneo’, non notificato e del quale si chiede che venga ordinato il deposito all’amministrazione -del Quadro di Avanzamento e della Graduatoria Conseguente relativa all’aliquota del -OMISSIS-, come già individuati e depositati, sub docc. 3 e 4, con il ricorso principale - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dall'avanzamento per anzianità al grado di Brigadiere, unitamente al verbale della Co.V.A., al quadro di avanzamento e alla graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento per anzianità al grado di Brigadiere, espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché il relativo verbale, il quadro di avanzamento e la graduatoria conseguente. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'esito del riesame, nuovamente sfavorevole, e il verbale di non idoneità non notificato, chiedendone il deposito da parte dell'amministrazione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità articolati nel ricorso, ma rileva una questione processuale relativa alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nel quadro di avanzamento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei giudizi di non idoneità, dei verbali della Co.V.A. o della graduatoria. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nel quadro di avanzamento, richiamando il principio secondo cui tale garanzia deve essere assicurata anche nei procedimenti di avanzamento per anzianità. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito web dell'amministrazione resistente, dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente dovrà attivare la pubblicazione entro 40 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, trasmettendo immediatamente all'amministrazione la richiesta e gli atti informatici. L'amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni dalla richiesta. La prova della notifica, comprensiva dell'attestato dell'amministrazione, dovrà essere depositata dal ricorrente entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente, nel caso di un numero elevato di destinatari, forme di notificazione idonee a garantire la conoscibilità del ricorso.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio con modalità adeguate al numero dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    pubblicazione sul sito web della pubblica amministrazione

    Consente di realizzare la notificazione mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione quando ricorrono i presupposti stabiliti dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi a oggetto l'esclusione o la non idoneità all'avanzamento di personale militare deve essere assicurata l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nel quadro di avanzamento, anche quando l'avanzamento avvenga per anzianità.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione resistente dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami è subordinata al rispetto dei termini fissati dal giudice per l'attivazione della pubblicazione e per il deposito della relativa prova; l'inosservanza del termine previsto per il deposito comporta decadenza.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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