Cassazione Penale, Sentenza n. 48866/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo dei beni disposto dal GIP (sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato di peculato pari a 18.048.601,92 euro). Il Procuratore contestava che l'indagata, nominata amministratore giudiziario delle società del gruppo Meth, si fosse appropriata di somme dovute a titolo di PREU e le avesse distratte per pagamenti a professionisti e per altri scopi societari; denunciava altresì reati di bancarotta fraudolenta e preferenziale, omissione di informazioni all'Autorità giudiziaria e gestione dolosamente confusa finalizzata a occultare gli ammanchi e a protrarre l'amministrazione giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile perché dedotto con motivi non consentiti (contestazioni prevalentemente di fatto). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente l'annullamento del sequestro, fondandosi su documentazione prodotta dalla difesa che dimostrava: a) che i pagamenti ai professionisti erano stati autorizzati dal GIP; b) che le somme contestate come PREU erano impiegate in attività funzionali all'amministrazione giudiziaria e nei tentativi condivisi dall'autorità giudiziaria di risanare o liquidare le società senza ricorrere immediatamente al fallimento; c) che la grave esposizione debitoria verso i concessionari era nota all'autorità giudiziaria e oggetto di udienze e scelte procedurali concertate. Ne è conseguito che non risultavano provati né la distrazione a fini privatistici né l'intento fraudolento necessario per configurare il peculato o la bancarotta fraudolenta, sicché l'ordinanza di annullamento del sequestro è stata confermata indirettamente tramite l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; ciò comprende errores in iudicando/in procedendo e vizi radicali della motivazione. La Corte ha richiamato questa norma per escludere ricorsi che in realtà impugnano valutazioni di fatto.
art. 267 cod. proc. pen.
Articolo indicato dal ricorrente come violato; la Corte ha però ritenuto che le doglianze fossero in massima parte questioni di fatto e non vizi di diritto rilevanti ai sensi di art. 325, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 13 L. n. 203/1991
Norma richiamata dal ricorrente nelle censure; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione di legge idonea a fondare il ricorso, essendo controversie principalmente di valutazione probatoria.
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Giurisprudenza richiamata sul concetto di "violazione di legge" e sui limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari, in particolare sull'esigenza di vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico.
Sez. 6 n. 19484 del 23/01/2018 (Bellinazzo)
Precedente interpretativo sul peculato per distrazione: integra il reato la distrazione che sottrae risorse alla loro destinazione pubblica per soddisfare interessi privatistici dell'agente.
Sez. 6 n. 36496 del 30/09/2020 (Vasta)
Principio secondo cui il peculato non è configurabile quando l'interesse privato dell'agente e l'interesse istituzionale siano sincroni e non confliggano; utilizzato per distinguere distrazione illecita da impieghi riconducibili all'esercizio della funzione pubblicistica.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso principalmente per questioni di diritto; le critiche meramente fattuali o una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Per configurare il peculato per distrazione è necessario dimostrare che le somme pubbliche siano state utilizzate per finalità estranee e privatistiche, non semplicemente impiegate nell'ambito della gestione societaria o dell'amministrazione giudiziaria.
- Autorizzazioni o decisioni dell'autorità giudiziaria (es. autorizzazioni a pagamenti) possono escludere la rilevanza penale dei pagamenti contestati se risultano documentate.
- La mera gestione confusa o l'insuccesso dell'attività amministrativa non sono di per sé indizio sufficiente di dolo appropriativo; bisogna provare l'intento fraudolento e l'appropriazione reale di risorse pubbliche.
- Se lo stato di crisi aziendale e le scelte gestionali sono note e condivise con l'autorità giudiziaria (udienze, programmazioni di liquidazione), ciò può indebolire la tesi della distrazione finalizzata a vantaggi privati.
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