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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Ancona, Sezione 2

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 143/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Maurizio Paganelli, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 867/2022, pubblicata in data 06/07/2024 e notificata il 21/10/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 143/2024 del Tribunale Ordinario di Pesaro, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e divenuta definitiva. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero, con le competenti articolazioni territoriali, all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre a una quota delle spese di lite. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, ove occorra, delle strutture amministrative competenti. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto nel giudizio di ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare dell'adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata in materia di distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione della domanda.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute al privato legittima il giudice amministrativo a dichiarare l'inottemperanza e a ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore e dopo l'inutile scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La richiesta dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinta quando il giudice non ravvisi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenga sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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