Ordinanza n. 34/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. 62 del Commissario ad acta del 28 gennaio 2026, concernente “l’assetto dell’organizzazione del sistema scolastico della Regione Umbria per l’a.s. 2026/2027”; del decreto n. 60 del Commissario ad acta del 27 gennaio 2027, concernente “Il piano del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 della Regione Umbria”; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente, e/o collegato, inclusi, la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026, di nomina del Commissario ad acta, la nota prot. n. 5228 del 3 dicembre 2025, a firma dei titolari del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Commissario ad acta relativi all’assetto dell’organizzazione del sistema scolastico e al dimensionamento della rete scolastica dell’Umbria per l’anno scolastico 2026/2027
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Gubbio ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i decreti del Commissario ad acta concernenti l’organizzazione del sistema scolastico regionale e il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, nonché gli atti presupposti, tra cui la nomina commissariale e una nota ministeriale. Il ricorso contestava i dimensionamenti riguardanti il territorio comunale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di precedenti provvedimenti regionali, in particolare della deliberazione del Consiglio regionale n. 86 dell’11 dicembre 2025, nella quale risultavano già previsti i dimensionamenti oggetto delle censure. È intervenuta ad adiuvandum la federazione sindacale Gilda degli insegnanti dell’Umbria, che ha formulato anche autonome censure relative all’omessa consultazione sindacale da parte del Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni di causa richiedessero una compiuta valutazione nella sede di merito e, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha considerato prima facie meritevoli di condivisione le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato, fondate sulla mancata impugnazione dei precedenti provvedimenti regionali, in particolare della deliberazione consiliare regionale n. 86 dell’11 dicembre 2025, che già prevedeva i dimensionamenti contestati. Il giudice ha riservato ogni ulteriore valutazione, anche in rito, alla fase di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 12 maggio 2026 per la trattazione del ricorso, disponendone l’esame congiunto con il ricorso n. 100 del 2026, previo accordo delle parti costituite. Ha inoltre rilevato la parziale inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum della Gilda nella parte in cui aveva proposto censure autonome sull’omessa consultazione sindacale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della delibazione sommaria propria di tale fase, il TAR ha rigettato la domanda di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può rigettare la domanda di sospensione quando, a una delibazione prima facie, risultino plausibili eccezioni di inammissibilità del ricorso derivanti dalla mancata impugnazione di precedenti atti presupposti o già lesivi, riservando alla fase di merito ogni ulteriore valutazione anche in rito.
- Quando gli effetti lesivi contestati in un ricorso risultino già compiutamente previsti da un precedente provvedimento amministrativo non impugnato, la mancata impugnazione di tale atto può determinare l’inammissibilità del ricorso successivo, secondo una valutazione da compiersi nel merito.
- L’intervento ad adiuvandum è parzialmente inammissibile nella parte in cui l’interveniente introduca censure autonome non coincidenti con quelle dedotte dalla parte ricorrente.
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