Sentenza n. 5498/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, - del silenzio rigetto formatosi in data 11/12/2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo PEC dall’odierno Ricorrente in data 06/11/2025 e sulla successiva istanza di integrazione presentata a mezzo PEC dall’odierno Ricorrente in data 11/11/2025; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui alle istanze citate del 6 e 11 dicembre 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibire e rilasciare copia degli atti e documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti relative alla procedura concorsuale per l’assunzione di 161 funzionari destinati agli uffici scolastici regionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismi concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami, aveva superato la prova scritta con 25,25 punti ed era risultato idoneo non vincitore, collocandosi al settimo posto nella graduatoria relativa alla Regione Abruzzo. Con istanze ostensiva del 6 e dell’11 dicembre 2025 aveva chiesto, tra l’altro, le schede e i verbali relativi alla valutazione dei propri titoli, i verbali della commissione, la graduatoria finale completa dei candidati collocati tra la quinta e la ventesima posizione e le domande dei candidati collocati tra la prima e la ventesima posizione. Non avendo ricevuto riscontro nel termine di legge, ha impugnato il silenzio-rigetto e chiesto l’accertamento del diritto di accesso, anche per esigenze difensive connesse a un ricorso straordinario già proposto contro gli atti del concorso. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato parte della documentazione richiesta. Successivamente, la commissione ha rivalutato i titoli del ricorrente, aumentando il punteggio da 5,5 a 8,5 punti, con conseguente collocazione al secondo posto nella graduatoria rettificata e attribuzione della qualità di vincitore.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio in parte dichiarando la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione, durante il processo, ha prodotto parte dei documenti oggetto delle istanze di accesso. Per la documentazione non ostesa, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la rivalutazione dei titoli ha fatto conseguire al ricorrente la vittoria nel concorso, determinando il venir meno dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti, richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia, il comportamento processuale dell’Amministrazione e le sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Il diritto di accesso presuppone la permanenza di un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla documentazione richiesta. Tale interesse viene meno quando, nel corso del giudizio, il richiedente ottiene una posizione concorsuale pienamente satisfattiva, sicché il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione, di una parte dei documenti richiesti con un’istanza di accesso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione effettivamente ostesa.
- Nel giudizio di accesso, la sopravvenuta soddisfazione della posizione sostanziale perseguita dal richiedente può far venir meno l’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione non ancora prodotta, determinando l’improcedibilità della domanda.
- L’interesse all’accesso deve permanere per tutta la durata del giudizio e deve essere valutato in relazione alla situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti richiesti; il suo venir meno per effetto di sopravvenienze processuali o amministrative comporta l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →