Corte di giustizia, Sentenza C-808/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2024. — Commissione europea contro Repubblica ceca. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato – Cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro senza averne la cittadinanza – Assenza del diritto di divenire membro di un partito politico – Articoli 2 e 10 TUE – Principio di democrazia – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri – Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ruolo dei partiti politici nell’espressione della volontà dei cittadini dell’Unione. — Causa C-808/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha accolto il ricorso della Commissione contro la Repubblica ceca. Ha ritenuto che il divieto imposto ai cittadini UE residenti ma non cechi di diventare membri di partiti o movimenti politici comprometta l’esercizio effettivo del diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee, garantito dall’articolo 22 TFUE. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina possa essere giustificata dal richiamo all’identità nazionale. La Repubblica ceca è stata quindi dichiarata inadempiente e condannata alle spese.
Inadempimento della Repubblica ceca per aver riservato ai soli cittadini cechi la qualità di membro di partiti o movimenti politici, ostacolando l’esercizio effettivo del diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee dei cittadini UE residenti.
La questione giuridica
Se l’articolo 22 TFUE, letto alla luce degli articoli 20 e 21 TFUE, dell’articolo 10 TUE e dell’articolo 12 della Carta, osti a una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell’Unione residenti nello Stato membro ma privi della cittadinanza nazionale di divenire membri di un partito politico o di un movimento politico, pur potendo candidarsi alle elezioni comunali e del Parlamento europeo; e se tale restrizione possa essere giustificata dal rispetto dell’identità nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
Principio di diritto
L’articolo 22 TFUE non si limita a garantire formalmente il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee, ma impone agli Stati membri di assicurare ai cittadini dell’Unione residenti nel loro territorio senza averne la cittadinanza un pari accesso ai mezzi necessari per esercitare effettivamente tali diritti, inclusa la possibilità di divenire membri di partiti o movimenti politici quando ciò incide sulla candidatura e sulla posizione nelle liste. Una normativa nazionale che riservi tale qualità ai soli cittadini nazionali introduce una disparità di trattamento vietata dall’articolo 22 TFUE e non può essere giustificata, nel caso di specie, dal rispetto dell’identità nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 22 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, TUE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE
- Articolo 10 TUE
- Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 93/109/CE
- Direttiva 94/80/CE
- Articoli 11 e 16 CEDU
- Articolo 3 del protocollo addizionale alla CEDU
Inadempimento della Repubblica ceca per il divieto di adesione ai partiti politici da parte dei cittadini UE non cechi residenti
La sentenza, resa dalla Grande Sezione in una causa per inadempimento ex articolo 258 TFUE, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa ceca che riserva ai soli cittadini cechi la possibilità di divenire membri di un partito politico o di un movimento politico. La Commissione ha sostenuto che tale divieto ostacolasse l’esercizio effettivo dei diritti politici dei cittadini dell’Unione residenti in Repubblica ceca senza cittadinanza ceca, in particolare per le elezioni comunali e del Parlamento europeo.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama, oltre all’articolo 258 TFUE, le disposizioni della cittadinanza dell’Unione e della non discriminazione: articoli 18, 20, 21 e 22 TFUE. Vengono inoltre in rilievo gli articoli 2, 4, 5 e 10 TUE, nonché l’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali. Sul versante del diritto derivato, la decisione menziona la direttiva 93/109/CE e la direttiva 94/80/CE, che disciplinano le modalità di esercizio del voto e dell’eleggibilità alle elezioni europee e comunali per i cittadini UE residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
Eccezione di irricevibilità
La Repubblica ceca ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la Commissione avesse in realtà invocato l’articolo 18 TFUE e l’articolo 12 della Carta, mentre l’oggetto del ricorso, definito dal parere motivato, era limitato all’articolo 22 TFUE. La Corte respinge l’eccezione: dall’atto introduttivo risultava chiaramente che la censura era fondata esclusivamente sull’articolo 22 TFUE, interpretato alla luce della Carta, senza contestare autonomamente la violazione dell’articolo 12 della Carta o dell’articolo 18 TFUE.
Portata dell’articolo 22 TFUE
Nel merito, la Corte chiarisce che l’articolo 22 TFUE, letto nel suo tenore letterale, nel contesto dei Trattati e alla luce della sua finalità, non si limita a vietare una discriminazione formale nell’accesso al voto e all’eleggibilità. La disposizione, che garantisce ai cittadini UE residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza il diritto di voto e di eleggibilità "alle stesse condizioni" dei cittadini di quello Stato, impone un divieto specifico di discriminazione in base alla cittadinanza e si applica a qualsiasi misura nazionale che comprometta l’esercizio effettivo di tali diritti.
La Corte sottolinea inoltre che:
- l’articolo 22 TFUE è connesso allo status fondamentale di cittadino dell’Unione di cui all’articolo 20 TFUE;
- esiste un nesso tra libera circolazione e soggiorno, da un lato, e diritti elettorali locali ed europei, dall’altro;
- la cittadinanza dell’Unione e i diritti politici che ne discendono si inseriscono nel quadro della democrazia rappresentativa sancita dagli articoli 2 e 10 TUE;
- la libertà di associazione di cui all’articolo 12 della Carta rafforza la centralità dei partiti politici nell’espressione della volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Effetto concreto del divieto ceco
La Corte rileva che, pur potendo i cittadini UE non cechi candidarsi in liste presentate da partiti o movimenti politici, il divieto di diventarne membri li pone in una posizione meno favorevole rispetto ai cittadini cechi. Tale divieto li esclude, o quantomeno ne limita la partecipazione, dalle decisioni interne del partito sulla scelta dei candidati e sulla collocazione nelle liste, con conseguente pregiudizio per le probabilità di elezione. Non è sufficiente, secondo la Corte, osservare che esistano candidati indipendenti o che in concreto vi siano dati statistici non univoci: tali elementi non eliminano la disparità di trattamento normativa, che incide strutturalmente sull’accesso ai mezzi necessari per un esercizio effettivo del diritto di eleggibilità.
Identità nazionale e limiti all’invocazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE
La Repubblica ceca ha invocato la tutela dell’identità nazionale, sostenendo che i partiti politici costituiscono una piattaforma essenziale della vita politica nazionale. La Corte riconosce che l’organizzazione della vita politica nazionale rientra nell’identità nazionale degli Stati membri, ma precisa che ciò non consente di svuotare di contenuto l’articolo 22 TFUE. Poiché la disposizione si applica solo alle elezioni comunali e del Parlamento europeo, non impone alcun diritto di partecipare alle elezioni nazionali e non giustifica la discriminazione in esame.
La Corte aggiunge che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE deve essere letto in armonia con gli articoli 2 e 10 TUE e non può neutralizzare i principi di democrazia e parità di trattamento che l’Unione impone agli Stati membri. Consentire ai cittadini UE residenti di aderire a un partito politico ai fini dell’esercizio dei diritti elettorali locali ed europei non pregiudica l’identità nazionale ceca.
Dispositivo
La Corte dichiara quindi che la Repubblica ceca, negando ai cittadini dell’Unione non cechi residenti nel suo territorio il diritto di divenire membri di un partito politico o di un movimento politico, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 22 TFUE. La Repubblica ceca è condannata alle spese; la Repubblica di Polonia, interveniente, sopporta le proprie spese.
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