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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-520/24

Order of the Court of 19 November 2024. — Jaw de Croon Holding BV v Community Plant Variety Office. — Appeal – Community plant variety rights – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal not demonstrating the significance of an issue of law with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-520/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di ammissione del ricorso presentato da Jaw de Croon Holding BV contro la sentenza del Tribunale in una controversia sulla nullità di una privativa comunitaria vegetale. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il grado di precisione richiesto, che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di privativa comunitaria vegetale non ammesso alla fase di esame, per mancata dimostrazione della rilevanza di una questione di diritto ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto UE

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione, proposto avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso del CPVO, sollevi una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se i motivi dedotti, relativi a errori procedurali e all’applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94, siano stati illustrati in modo sufficiente da giustificare l’ammissione del ricorso.

Principio di diritto

Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale relativa al CPVO non può essere ammesso alla fase di esame se la domanda di ammissione non indica con precisione le parti della sentenza impugnata, non identifica la norma o la giurisprudenza asseritamente violata e non spiega, in modo concreto e dettagliato, perché l’errore denunciato sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera affermazione che i motivi riguardano errori procedurali o l’applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94, anche se potenzialmente rilevanti in molte controversie, non basta a superare il filtro dell’articolo 58a dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 78 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 60 del regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 2100/94

Ricorso per cassazione in materia di privativa comunitaria vegetale non ammesso

La Corte di giustizia, in composizione per determinare se il ricorso potesse essere esaminato, ha deciso su una domanda di ammissione presentata da Jaw de Croon Holding BV avverso una sentenza del Tribunale relativa a una decisione della commissione di ricorso del CPVO in una controversia di nullità di una privativa comunitaria vegetale.

Fatti e procedimento principale

Jaw de Croon Holding BV aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della commissione di ricorso del CPVO del 16 dicembre 2022, adottata nell’ambito di un procedimento di invalidità tra la stessa Jaw de Croon Holding e Belgicactus. Il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza del 29 maggio 2024, e la società ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte.

Quadro normativo applicabile

La decisione si inserisce nel regime speciale previsto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina l’esame del ricorso contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso del CPVO a una previa ammissione quando il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte richiama inoltre gli articoli 170a e 170b del proprio regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una domanda motivata e completa di tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione.

Motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente

A sostegno della domanda di ammissione, la ricorrente ha sostenuto che i due motivi di ricorso ponevano questioni di principio destinate a ripetersi in numerosi casi riguardanti il CPVO o altri organismi dell’Unione. In particolare, il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 75, 78 e 60 del regolamento n. 2100/94 e dell’articolo 6, paragrafo 3, CEDU, nonché vari errori procedurali relativi alla valutazione delle prove, all’accertamento di fatti non controversi, all’audizione di un testimone e ai contatti unilaterali del CPVO con quest’ultimo. Il secondo motivo invocava la violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94, contestando l’analisi del Tribunale sulla notorietà anteriore della varietà Sempervivum Red, sulla sua identità o non distinzione rispetto alla varietà Belsemred1 e, in definitiva, sulla sussistenza del requisito della distintività.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve indicare con chiarezza e precisione i motivi di ricorso, la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, il nesso con i criteri di cui all’articolo 58a e le ragioni specifiche per cui tale questione merita l’esame della Corte.

In particolare, il ricorrente deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza asseritamente violata, spiegare sinteticamente la natura dell’errore di diritto imputato al Tribunale e indicare in che misura tale errore abbia inciso sull’esito della sentenza impugnata. Se si invoca una contraddizione con la giurisprudenza, occorre anche individuare i passaggi pertinenti della decisione impugnata e della giurisprudenza di riferimento e spiegare concretamente perché la questione sia significativa ai sensi dell’articolo 58a.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la ricorrente non ha individuato i paragrafi della sentenza del Tribunale che intendeva contestare e si è limitata ad elencare presunti errori di diritto, senza dimostrare in modo adeguato perché essi sollevassero questioni di rilievo generale per il diritto dell’Unione. Pur avendo affermato che le questioni erano rilevanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, la ricorrente non ha spiegato le ragioni specifiche di tale rilevanza.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di ammissione non soddisfa i requisiti richiesti dagli articoli 58a dello Statuto e 170a del regolamento di procedura. Di conseguenza, il ricorso non è ammesso alla fase di esame. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Il meccanismo di filtro previsto per i ricorsi avverso decisioni del Tribunale in materia di CPVO richiede una dimostrazione rigorosa e concreta della rilevanza generale della questione di diritto dedotta: non basta denunciare errori procedurali o errori nell’applicazione delle norme sostanziali, se la domanda di ammissione non indica con precisione le parti della sentenza contestate e non spiega perché l’errore denunciato incida sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieprivativa comunitaria vegetaleprocedimento davanti al cpvoricorso per cassazioneammissibilità del ricorsodiritto a un equo processo

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