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Ordinanza

Ordinanza n. 1796/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1237 del 7 ottobre 2025 e relativo allegato, nella parte in cui richiedono, per l'iscrizione nella Sezione B dell'elenco dei Comandanti non dirigenti, almeno tre anni di esperienza di comando o responsabilità maturata negli ultimi dieci anni, anche non continuativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera regionale e l'allegato recanti le modalità di iscrizione e tenuta dell'elenco dei Comandanti e dei Responsabili di Polizia Locale, contestando specificamente il requisito temporale richiesto, anche in sede di prima applicazione, per l'iscrizione nella Sezione B relativa ai Comandanti non dirigenti. Sono stati inoltre impugnati il parere della prima commissione consiliare e gli ulteriori atti connessi, con riserva di proporre motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni sottese al ricorso meritano l'approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e non ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto, da un lato, che le questioni prospettate siano meritevoli di approfondimento nella sede di merito; dall'altro, che il ricorrente non abbia specificato ragioni attuali di danno grave e irreparabile derivante dalla mancata iscrizione nell'elenco regionale, avendo fatto riferimento soltanto a possibili e imprecisate nuove opportunità lavorative. Le esigenze rappresentate possono quindi essere adeguatamente valutate con la definizione del giudizio di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 21 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l.r. Veneto 23 giugno 2020, n. 24

    La delibera impugnata è stata adottata quale atto attuativo di questa disposizione regionale; il testo dell'ordinanza non espone una specifica interpretazione della norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione di possibili e imprecisate opportunità lavorative non dimostra, da sola, l'attualità del danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo.
  • Quando le questioni dedotte sono meritevoli di approfondimento ma non è dimostrato un periculum in mora attuale e concreto, il giudice amministrativo può riservare la valutazione alla sede di merito e fissare l'udienza pubblica, senza concedere la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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