Ordinanza n. 1796/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1237 del 7 ottobre 2025 e relativo allegato, nella parte in cui richiedono, per l'iscrizione nella Sezione B dell'elenco dei Comandanti non dirigenti, almeno tre anni di esperienza di comando o responsabilità maturata negli ultimi dieci anni, anche non continuativi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera regionale e l'allegato recanti le modalità di iscrizione e tenuta dell'elenco dei Comandanti e dei Responsabili di Polizia Locale, contestando specificamente il requisito temporale richiesto, anche in sede di prima applicazione, per l'iscrizione nella Sezione B relativa ai Comandanti non dirigenti. Sono stati inoltre impugnati il parere della prima commissione consiliare e gli ulteriori atti connessi, con riserva di proporre motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni sottese al ricorso meritano l'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e non ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto, da un lato, che le questioni prospettate siano meritevoli di approfondimento nella sede di merito; dall'altro, che il ricorrente non abbia specificato ragioni attuali di danno grave e irreparabile derivante dalla mancata iscrizione nell'elenco regionale, avendo fatto riferimento soltanto a possibili e imprecisate nuove opportunità lavorative. Le esigenze rappresentate possono quindi essere adeguatamente valutate con la definizione del giudizio di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 21 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 10-bis l.r. Veneto 23 giugno 2020, n. 24
La delibera impugnata è stata adottata quale atto attuativo di questa disposizione regionale; il testo dell'ordinanza non espone una specifica interpretazione della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prospettazione di possibili e imprecisate opportunità lavorative non dimostra, da sola, l'attualità del danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo.
- Quando le questioni dedotte sono meritevoli di approfondimento ma non è dimostrato un periculum in mora attuale e concreto, il giudice amministrativo può riservare la valutazione alla sede di merito e fissare l'udienza pubblica, senza concedere la tutela cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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