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Ordinanza

Ordinanza n. 1219/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 158 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto del Ministero dell’Interno, n. 1315 del 16 giugno 2025, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; del voto ottenuto dalla stessa candidata alla prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, e nello specifico della domanda n. 22 del questionario sottoposta alla ricorrente; e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente ed ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta;

Giustizia amministrativa202601745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per 158 posti nella carriera prefettizia, nella parte in cui non comprende la ricorrente, unitamente al punteggio della prova preselettiva e alla domanda n. 22 del questionario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell'Interno per 158 posti nella qualifica iniziale della carriera prefettizia. Ha contestato il punteggio conseguito nella prova preselettiva, pari a 72,3, inferiore di 0,1 rispetto alla soglia di idoneità di 72,4, nonché la domanda n. 22 del questionario e, ove occorrente, gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz. In particolare, ha dedotto l'erroneità o ambiguità della domanda n. 22, formulata con riferimento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea mediante l'impropria locuzione "direttive". Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e ammissione alla prova scritta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che la domanda n. 22 presenta un certo grado di perplessità poiché utilizza impropriamente la locuzione "direttive" con riferimento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale profilo potrebbe giustificare l'eliminazione della penalizzazione per la risposta errata e il conseguente incremento del punteggio, sufficiente potenzialmente a superare la soglia di idoneità. In via cautelare, il giudice ha quindi sospeso l'esecutività degli atti impugnati limitatamente alla necessità di consentire alla ricorrente la prosecuzione delle prove concorsuali con riserva. È stata fissata una camera di consiglio per la verifica esecutiva cautelare e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    condanna al risarcimento del danno in forma specifica

    La ricorrente ha invocato la tutela risarcitoria in forma specifica mediante rettifica del punteggio e adozione delle misure necessarie alla sua ammissione alla prova scritta; l'ordinanza cautelare non definisce tuttavia tale domanda nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dell'esecutività degli atti impugnati al fine di consentire la prosecuzione con riserva delle prove concorsuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la formulazione perplessa o impropria di un quesito concorsuale può integrare un fumus sufficiente a giustificare la sospensione degli effetti dell'esclusione e l'ammissione con riserva del candidato alle prove successive, quando l'eliminazione della penalizzazione potrebbe determinare il superamento della soglia di idoneità.
  • Quando il candidato è escluso da una fase successiva del concorso per uno scarto minimo rispetto alla soglia di idoneità e contesta specificamente un quesito potenzialmente ambiguo, il giudice amministrativo può adottare una tutela cautelare interinale diretta a preservare la partecipazione alle prove successive, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del quesito o sulla rettifica del punteggio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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