Sentenza n. 681/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 444/2025, pubblicata il 19.03.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.03.2025, con la quale, in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, ha condannato il MIM alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, dell’importo nominale di € 1.500 oltre interessi o rivalutazione della maturazione all’effettivo soddisfo; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 444/2025, relativa all’accredito di € 1.500 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 444/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all’accredito complessivo di € 1.500 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio il TAR ha rilevato la mancata iniziale produzione della sentenza, della certificazione di mancata impugnazione e dell’attestazione di notificazione, assegnando un termine per il deposito; la ricorrente ha successivamente prodotto la documentazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o correlate; è autonomo rispetto all’esecuzione civile e l’osservanza dell’ordine giudiziale costituisce dovere inderogabile dell’amministrazione e dei suoi funzionari. Ha verificato la regolarità processuale del ricorso, il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito e la sussistenza della cosa giudicata, comprovata dalla certificazione del Tribunale di Brindisi. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché il titolo era stato notificato il 26 marzo 2025 e il ricorso era stato proposto il 20 ottobre 2025. Non essendo stata contestata la mancata esecuzione, ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza civile, mediante corresponsione della sorte capitale di € 1.500 oltre rivalutazione e/o interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti effettuati nel frattempo. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo ulteriori 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva e nessun compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza, ritenuta ritualmente osservata.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L’azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione può essere iniziata solo dopo l’infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
art. 1 l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, sulla quale deve essere accreditato il beneficio economico riconosciuto dal giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione preliminare e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti sulla stessa.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese processuali nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria non vi abbia dato esecuzione.
- L’oggetto dell’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del comando contenuto nel giudicato; nel relativo giudizio non possono essere introdotte domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla decisione da eseguire.
- L’obbligo di conformarsi al giudicato costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
- Per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una condanna al pagamento di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario già appartenente all’amministrazione debitrice; in tale ipotesi non è dovuto alcun compenso commissariale se il commissario esercita funzioni proprie dell’incarico pubblico ricoperto.
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