Circolare numero 06 del 30-06-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ENPALS fornisce le istruzioni operative per applicare la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e riscossione coattiva, nonché la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, prevista dall’ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3834/2009 in relazione all’incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. I benefici riguardano i soggetti che esercitavano attività in immobili dichiarati inagibili o interdetti all’uso e coprono il periodo dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010. La circolare indica modalità, termini e canali per la domanda, la rateizzazione dei versamenti sospesi, le modalità di compilazione del modello F24 e precisa che non sono rimborsabili i versamenti già effettuati.
Sospensione dei termini e dei versamenti contributivi per l’emergenza di Viareggio
Sospensione dei termini e dei versamenti contributivi per l’emergenza di Viareggio
La circolare ENPALS disciplina le misure straordinarie introdotte dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009 per fronteggiare gli effetti dell’incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. L’intervento riguarda sia la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e riscossione coattiva, sia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il periodo 29 giugno 2009 - 1° luglio 2010.
Base normativa e finalità
L’ordinanza attua le misure emergenziali conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009. La ratio dell’intervento è quella di alleviare il grave disagio economico subito dalle attività insediate nelle aree colpite, consentendo il differimento degli obblighi contributivi e la sospensione dei termini che possono comportare la perdita di diritti o l’avvio di procedure esecutive.
Soggetti interessati
I benefici si applicano ai datori di lavoro/committenti privati e, in generale, ai lavoratori autonomi artigiani, commercianti, anche del settore agricolo, nonché agli iscritti alla gestione separata INPS, purché al 29 giugno 2009 svolgessero attività in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all’uso ai sensi dell’ordinanza del Sindaco di Viareggio del 3 luglio 2009. La circolare precisa che l’individuazione delle imprese ammesse è contenuta nell’elenco allegato alla circolare INPS n. 31/2010.
Sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi
La sospensione dei versamenti riguarda i periodi di paga dal 29 giugno 2009 al 30 giugno 2010 e include anche la contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi. Chi intende fruire del beneficio deve presentare apposita domanda entro il 1° luglio 2010, in via telematica tramite i servizi online del portale ENPALS, se titolare di PIN, oppure depositando il modulo allegato presso la Sede ENPALS di Firenze, competente per territorio.
Presentata l’istanza, la contribuzione sospesa è recuperata senza oneri accessori mediante 48 rate mensili con decorrenza agosto 2010. Le denunce contributive online, o i file precompilati in formato XML relativi ai periodi sospesi, possono essere trasmessi entro il 26 agosto 2010. La circolare sottolinea, inoltre, che non è consentito il rimborso delle somme già versate dal datore di lavoro o committente.
Sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e riscossione coattiva
La sospensione opera automaticamente e riguarda i termini di prescrizione e decadenza, inclusi quelli perentori stabiliti da norme o contratti, sia sostanziali sia processuali, anche in ambito previdenziale, quando tali termini incidano sulla possibilità di far valere diritti, azioni o eccezioni. Restano altresì sospesi i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Modalità di pagamento rateale
I soggetti che accedono alla definizione agevolata devono pagare le rate entro l’ultimo giorno di ciascun mese; se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile. La prima rata va versata entro il 31 agosto 2010.
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", compilando i seguenti dati:
- codice ente: 0001;
- codice sede: sede ENPALS competente per la posizione contributiva;
- causale contributo: "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
- codice posizione assicurativa: matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività, per nove caratteri;
- periodo di riferimento "da" e "a": mese e anno in formato mm/aaaa;
- importi a debito versati: importo della rata o dell’intero dovuto;
- importi a credito compensati: eventuali crediti compensabili verso erario, INPS, regioni ed enti locali.
Contenuto dell’istanza allegata
Il modulo allegato richiede l’indicazione dei dati identificativi del datore di lavoro/committente o del soggetto delegato, della sede legale, dei codici gruppo e attività, del codice fiscale e della partita IVA. L’istanza deve dichiarare il possesso dei requisiti per la sospensione, ossia l’operatività alla data del 29 giugno 2009 in un immobile dichiarato o interdetto all’uso, e deve specificare che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente le attività svolte in tali immobili. Se la domanda è presentata da un delegato, va allegata l’autocertificazione del datore di lavoro/committente con copia del documento di identità.
Trattamento dei dati personali
L’informativa finale richiama il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, precisando che i dati sono raccolti per finalità istituzionali previdenziali, con modalità anche informatiche, e che il conferimento è obbligatorio salvo i dati espressamente facoltativi. È inoltre indicata la possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto presso la struttura territorialmente competente.
Punti principali
Premessa e base normativa
La circolare si fonda sull’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, adottata per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009 a seguito dell’incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009. L’intervento straordinario è giustificato dal grave disagio economico subìto dalle popolazioni interessate e prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, della riscossione coattiva e degli adempimenti/versamenti contributivi, per il periodo dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010.
Soggetti beneficiari
La sospensione si applica ai datori di lavoro/committenti privati e anche ai lavoratori autonomi artigiani, commercianti, del settore agricolo e agli iscritti alla gestione separata INPS, purché al 29 giugno 2009 esercitassero un’attività in immobili dichiarati inagibili o interdetti all’uso in base all’ordinanza del Sindaco di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal Comune di Viareggio. La circolare rinvia all’elenco delle imprese ammesse allegato alla circolare INPS n. 31/2010.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
La sospensione dei versamenti contributivi riguarda i periodi di paga dal 29 giugno 2009 al 30 giugno 2010 e comprende anche la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi. I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti, devono presentare domanda di sospensione entro il 1° luglio 2010, tramite servizi online del portale ENPALS con PIN oppure mediante il modulo allegato consegnato alla Sede ENPALS di Firenze competente per territorio. Dopo l’istanza, la contribuzione sospesa è riscossa senza oneri accessori in 48 rate mensili a decorrere da agosto 2010. Le denunce contributive online o i file XML relativi ai periodi sospesi possono essere trasmessi entro il 26 agosto 2010. È espressamente escluso il rimborso di quanto già versato dal datore di lavoro/committente.
Sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e riscossione coattiva
La sospensione opera di diritto e si estende ai termini di prescrizione e decadenza, compresi quelli perentori previsti da fonti normative o da regolamentazioni contrattuali, sia sostanziali sia processuali, anche in materia previdenziale, quando tali termini comportino la prescrizione o la decadenza da diritti, azioni o eccezioni. Sono sospesi di diritto anche i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Istruzioni operative per il pagamento rateale
I datori di lavoro che intendono avvalersi della definizione agevolata devono rispettare i termini di pagamento delle rate entro l’ultimo giorno di ogni mese; se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è differito al primo giorno lavorativo utile. La prima rata deve essere versata entro il 31 agosto 2010. Il pagamento avviene con modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", indicando: codice ente 0001, codice sede ENPALS competente, causale "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti, numero di matricola dell’impresa comprensivo del numero dell’attività, periodo di riferimento da e a in formato mm/aaaa, importi a debito versati e, se presenti, importi a credito compensati.
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