Circolare numero 83 del 01-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, in vigore dal 1° maggio 2010, con focus su legislazione applicabile, distacco di lavoratori subordinati e autonomi, casi speciali (pubblici dipendenti, navi, gestione separata, agenti contrattuali UE) e procedure amministrative. Vengono chiariti i criteri per individuare lo Stato la cui normativa previdenziale si applica, i presupposti e i limiti del distacco, le modalità di rilascio del documento portatile A1 e le regole transitorie per i casi già disciplinati dai regolamenti previgenti.
Coordinamento UE sicurezza sociale: legislazione applicabile e distacchi
Regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento di applicazione n. 987/2009: legislazione applicabile e distacchi
La circolare chiarisce l’assetto applicativo delle nuove norme UE di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, efficaci dal 1° maggio 2010. L’intervento è dedicato soprattutto all’individuazione della legislazione applicabile nei casi ordinari e speciali, ai distacchi di lavoratori subordinati e autonomi, alle procedure amministrative e al regime transitorio rispetto alla disciplina previgente.
Quadro generale e principi di coordinamento
Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 sono sostituiti dai regolamenti (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e n. 987/2009. In alcuni casi continuano tuttavia ad applicarsi le vecchie norme. La circolare richiama le istruzioni già rese sulle disposizioni generali e precisa che il presente documento tratta esclusivamente gli aspetti relativi alla legislazione applicabile e ai distacchi.
La nuova disciplina mira a semplificare e rendere più flessibile il coordinamento tra Stati membri, garantendo in linea di principio l’assoggettamento a una sola legislazione. In caso di dubbi o conflitti tra ordinamenti sono previste misure provvisorie, procedure di cooperazione e, se necessario, meccanismi di conciliazione tra istituzioni competenti.
Norme generali sulla legislazione applicabile
L’articolo 11 del regolamento di base afferma il principio dell’unicità della legislazione applicabile. Per la sua concreta attuazione la circolare riepiloga i criteri principali:
- il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legge dello Stato in cui svolge l’attività;
- il pubblico dipendente segue la legislazione dello Stato dell’Amministrazione di appartenenza;
- il percettore di talune prestazioni economiche segue la legislazione dello Stato di residenza;
- chi è chiamato alle armi o presta servizio civile segue la legislazione dello Stato in cui tale servizio è svolto;
- chi non rientra in tali ipotesi è soggetto alla legge dello Stato di residenza, salvo deroghe specifiche.
Per le attività svolte a bordo di nave, la persona è soggetta alla legge dello Stato di bandiera. Tuttavia, se il lavoratore subordinato è retribuito da un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro e questo altro Stato coincide con quello di residenza, si applica la legge dello Stato di residenza. Viene inoltre ricordato che alcune prestazioni in denaro sono equiparate, ai fini del coordinamento, all’effettivo esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione però di pensioni, rendite da infortunio e indennità di malattia con cure di durata illimitata.
Distacco dei lavoratori subordinati
La disciplina del distacco consente al lavoratore subordinato inviato in un altro Stato membro di mantenere la legislazione dello Stato di invio se ricorrono simultaneamente tre condizioni:
- l’attività nello Stato di destinazione è svolta per conto del datore di lavoro distaccante;
- la durata prevedibile non supera 24 mesi;
- il lavoratore non è inviato in sostituzione di un altro distaccato che ha già esaurito il periodo massimo.
La circolare precisa che il distacco può iniziare anche alla data di assunzione, se il lavoratore è stato assunto in vista dell’invio all’estero, ma solo se era già soggetto alla legislazione dello Stato del datore di lavoro; tale requisito è ritenuto soddisfatto, in via indicativa, se il lavoratore era iscritto al regime assicurativo dello Stato di provenienza da almeno un mese.
Il datore di lavoro deve esercitare abitualmente attività sostanziali nello Stato di stabilimento. Per verificare tale requisito l’istituzione competente valuta complessivamente gli elementi caratterizzanti l’impresa, tra cui:
- sede dell’impresa e dell’amministrazione;
- organico amministrativo nei diversi Stati;
- luogo di assunzione dei lavoratori distaccati e di conclusione dei principali contratti;
- legge applicabile ai contratti con lavoratori e clienti;
- fatturato realizzato nei vari Stati, anche con riferimento a una soglia orientativa del 25% nello Stato di invio.
La valutazione va effettuata su un periodo indicativo di almeno due mesi e l’elenco dei parametri è solo esemplificativo.
Sono esclusi dal distacco i casi in cui la struttura del rapporto non consente di verificare un effettivo legame diretto tra lavoratore e impresa distaccante, ad esempio quando:
- l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato lo mette a disposizione di un’altra impresa nello stesso Stato di destinazione;
- l’impresa distaccante opera come tramite verso una terza impresa in un diverso Stato membro;
- il lavoratore è assunto in uno Stato per essere inviato in un terzo Stato;
- il lavoratore è assunto in uno Stato diverso da quello in cui viene distaccato a svolgere l’attività.
Apprendistato e distacco
L’apprendistato, disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003, è ricondotto a un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo. La circolare evidenzia tre tipologie:
- apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In considerazione della funzione formativa e degli obblighi a carico del datore di lavoro, l’apprendista, in linea generale, non rientra nel campo di applicazione delle norme sul distacco. Il certificato di distacco può essere rilasciato soltanto se l’attività all’estero rientra nel programma formativo e se il datore di lavoro produce documentazione idonea a dimostrare la continuità della formazione all’estero, ad esempio mediante registrazione delle ore e presenza di un tutor.
Distacco dei lavoratori autonomi
La circolare estende la disciplina del distacco anche ai lavoratori autonomi. La persona che esercita abitualmente un’attività autonoma in uno Stato membro e si reca a svolgere un’attività affine in un altro Stato può restare soggetta alla legislazione del primo Stato per un massimo di 24 mesi.
Per verificare se l’attività è abitualmente esercitata nello Stato di provenienza, la circolare considera rilevante un esercizio di almeno due mesi e richiama altri indici, tra cui:
- natura abituale dell’attività nello Stato di provenienza;
- esistenza di uffici o infrastrutture adeguate;
- pagamento di imposte e contributi;
- possesso di tessera professionale e partita IVA;
- iscrizione a Camera di commercio, ordini o organizzazioni professionali.
L’attività svolta nello Stato di destinazione deve essere affine, cioè simile per natura a quella abitualmente svolta. La qualificazione formale attribuita dall’altro Stato non è decisiva; conta l’effettiva natura della prestazione.
Regolarità contributiva e certificato di distacco per gli autonomi
La circolare collega il rilascio della certificazione di distacco per i lavoratori autonomi alla regolarità contributiva. Richiamando la disciplina nazionale sul DURC, l’Istituto afferma che, per evitare lesioni del principio di parità di trattamento, il certificato di distacco può essere rilasciato solo se l’interessato soddisfa tutti i requisiti contributivi richiesti per il DURC.
Iscritti alla gestione separata
Non esistono regole speciali specifiche per i lavoratori iscritti alla gestione separata; si applicano quindi i criteri generali sulla legislazione applicabile. La circolare richiama le assimilazioni previdenziali già individuate in precedenza, distinguendo i rapporti considerati, dal punto di vista previdenziale, assimilabili al lavoro dipendente e quelli assimilabili al lavoro autonomo.
Tra i primi rientrano, ad esempio, dottorati di ricerca, assegni e borse di studio MUIR, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali, rapporti nella pubblica amministrazione, medici in formazione specialistica, associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro e volontari del servizio civile. Tra i secondi rientrano amministratori, sindaci, revisori, liquidatori, collaboratori di giornale e simili, partecipanti a collegi e commissioni, venditori porta a porta, rapporti occasionali autonomi e liberi professionisti senza cassa obbligatoria.
Interruzione temporanea, nuovo distacco e proroga
La sospensione temporanea dell’attività per ferie, malattia o formazione presso l’impresa distaccante non interrompe il periodo di distacco e non consente di prolungarlo oltre il termine iniziale. Il rientro anticipato del lavoratore nello Stato di provenienza determina invece l’interruzione del distacco e deve essere comunicato all’istituzione competente; lo stesso vale se il lavoratore viene assegnato o trasferito a un’altra impresa nello Stato di provenienza.
Per i distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo è considerato distinto solo se interviene un’interruzione di almeno due mesi; per distacchi consecutivi in Stati diversi si ha sempre un nuovo distacco.
Le nuove norme hanno innalzato la durata massima ordinaria del distacco da 12 a 24 mesi e hanno superato la precedente disciplina di proroga. Rimane comunque possibile, in casi particolari, ricorrere all’articolo 16 del regolamento di base, che consente accordi in deroga tra Stati membri interessati per autorizzare periodi superiori a 24 mesi.
Procedure per pubblici dipendenti, persone richiamate alle armi e lavoratori a bordo di nave
Per i pubblici dipendenti che si spostano in un altro Stato membro, prima della partenza l’istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile deve essere informata; essa comunica poi i dati all’istituzione dello Stato di destinazione e alla persona interessata, alla quale deve essere rilasciato il documento portatile A1. La stessa procedura si applica alle persone richiamate alle armi o al servizio civile.
Per i lavoratori a bordo di nave, se non si applica la legislazione dello Stato di bandiera, il datore di lavoro informa l’istituzione competente dello Stato la cui legge è applicabile, che provvede a comunicare i dati all’istituzione dello Stato di bandiera e all’interessato, con rilascio dell’A1. Se l’istituzione dello Stato di destinazione o di bandiera non condivide la decisione, può inviare il proprio parere; in assenza di contestazioni la decisione diventa definitiva dopo due mesi.
Lavoro in due o più Stati membri: subordinato e autonomo
La circolare dedica una parte ampia ai casi in cui una persona svolge attività in due o più Stati membri.
Per il lavoro subordinato, è considerata tale la persona che:
- mantiene un’attività in uno Stato membro e ne esercita contemporaneamente un’altra distinta in uno o più Stati diversi, indipendentemente da durata e natura;
- esercita continuativamente, a fasi alterne, attività non marginali in due o più Stati membri.
In questi casi la legislazione applicabile è quella:
- dello Stato di residenza, se il lavoratore svolge una parte sostanziale della sua attività in tale Stato o se dipende da più datori di lavoro stabiliti in Stati diversi;
- dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, se non svolge una parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza.
La circolare precisa che una parte sostanziale si considera esistente, in via generale, quando l’attività nello Stato interessato rappresenta almeno il 25% dell’insieme dell’attività, valutando orario di lavoro e retribuzione, con possibilità di considerare anche altri elementi e la proiezione nei dodici mesi successivi.
Per il lavoro autonomo in più Stati membri, la persona è soggetta:
- alla legge dello Stato di residenza, se vi svolge una parte sostanziale dell’attività;
- alla legge dello Stato in cui si trova il centro di interessi, se non risiede in uno degli Stati in cui svolge una parte sostanziale dell’attività.
Anche qui la parte sostanziale è determinata tenendo conto di fatturato, orario di lavoro, numero di servizi e reddito, con indicazione orientativa del 25% come soglia sotto la quale normalmente non si ritiene soddisfatto il requisito. Il centro di interessi si determina considerando il luogo della sede fissa, la durata e la natura abituale delle attività, il numero di servizi e la volontà dell’interessato.
Quando una persona svolge sia attività subordinata sia autonoma in più Stati membri, si applicano regole specifiche: in linea generale, la legislazione segue il lavoro subordinato; se però la persona esercita attività autonoma in uno Stato e subordinata in due o più Stati, si applicano i criteri previsti per il lavoro subordinato pluristatale. Per i pubblici dipendenti resta ferma la legge dell’Amministrazione di appartenenza.
Procedure per le attività in più Stati e per le situazioni dubbie
La persona che svolge abitualmente attività in due o più Stati membri deve informare l’istituzione designata nello Stato di residenza, che determina provvisoriamente la legislazione applicabile, informa l’interessato e rilascia l’A1. Le istituzioni degli altri Stati coinvolti possono esprimere il proprio parere. La decisione diventa definitiva dopo due mesi se non vi sono contestazioni.
Se la situazione è incerta, le istituzioni o autorità competenti possono trovare un accordo comune. In caso di divergenza, può intervenire la Commissione amministrativa dopo almeno un mese dalla nascita del contrasto, con un tentativo di conciliazione entro sei mesi. Se la legislazione definitiva diverge da quella provvisoria, gli effetti sono retroattivi dalla data della decisione provvisoria.
La circolare disciplina anche la gestione finanziaria dei contributi percepiti a titolo provvisorio: l’istituzione che ha riscosso i contributi non li rimborsa immediatamente, ma attende la definizione degli importi dovuti dall’istituzione competente definitiva. Quest’ultima deve richiedere il trasferimento dei contributi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile. Eventuali eccedenze sono rimborsate al contribuente.
Residenza, assicurazione volontaria e prosecuzione volontaria italiana
La determinazione della residenza assume rilievo centrale in numerose fattispecie di legislazione applicabile. La circolare rinvia sul punto alla precedente circolare generale.
Per l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, le regole sulla legislazione applicabile non si applicano salvo che nello Stato competente esista solo un regime volontario o facoltativo per la materia considerata. In linea generale, chi è già soggetto ad assicurazione obbligatoria in uno Stato membro non può essere contemporaneamente soggetto a un regime volontario in un altro Stato, salvo i casi espressamente consentiti.
Con riferimento all’Italia, la circolare afferma che non vi sono modifiche rispetto alla disciplina nazionale: in presenza dei requisiti contributivi previsti, l’iscrizione a un regime assicurativo di uno Stato comunitario non impedisce la prosecuzione volontaria in Italia. Rimane ferma la possibilità di totalizzare contribuzione estera per perfezionare i requisiti richiesti, con almeno un contributo settimanale effettivo, esclusa la contribuzione figurativa.
Agenti contrattuali delle Comunità europee
Gli agenti contrattuali delle Comunità europee possono optare una sola volta, con effetto dalla data di assunzione, per la legislazione dello Stato membro di occupazione, per quella dello Stato di ultima soggezione o per quella dello Stato di cittadinanza. La scelta è esercitata al termine del contratto e l’autorità che ha concluso il contratto informa l’istituzione competente dello Stato scelto.
La disciplina non riguarda le prestazioni familiari, che seguono regole speciali. Se l’agente contrattuale opta per il regime italiano, sono dovuti soltanto i contributi IVS.
Eccezioni e deroghe
L’articolo 16 del regolamento di base consente, di comune accordo tra due o più Stati membri, deroghe agli articoli da 11 a 15 nell’interesse di singole persone o categorie. La domanda di deroga deve essere presentata, possibilmente in via preventiva, all’autorità competente dello Stato di cui si chiede l’applicazione della legislazione, che la inoltra all’altro Stato interessato. Le risposte sono scambiate tramite i modelli SED previsti.
La circolare richiama la previgente prassi già adottata dall’Istituto per le deroghe ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71 e conferma il relativo iter procedurale. Inoltre chiarisce che il pensionato residente in un altro Stato membro può chiedere di essere esentato dalla legislazione dello Stato di residenza, salvo che sia assoggettato a tale legislazione per effetto di un’attività lavorativa. In tale ipotesi, se in Italia svolge un’attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, non può chiedere esonero.
Disposizioni procedurali comuni e obblighi informativi
L’istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile deve informare l’interessato e, se del caso, il datore o i datori di lavoro sugli obblighi derivanti dalla normativa nazionale, oltre a fornire assistenza nelle formalità. Su richiesta, deve rilasciare un attestato che confermi la legislazione applicabile e, se necessario, la sua durata e le relative condizioni.
La circolare sottolinea il ruolo centrale dell’informazione verso datori di lavoro, lavoratori, patronati, associazioni imprenditoriali, consulenti del lavoro e ordini professionali. Le istituzioni devono cooperare scambiando dati utili per la determinazione della legislazione applicabile e per il calcolo dei contributi, anche mediante i modelli SED richiamati nel testo.
Regime transitorio
L’articolo 87 del regolamento n. 883/2004 disciplina i casi transitori. Se, al 1° maggio 2010, una persona era già soggetta a una legislazione determinata in base al regolamento n. 1408/71, tale situazione continua a produrre effetti, purché le circostanze restino immutate, per un massimo di dieci anni, salvo domanda dell’interessato di applicazione immediata delle nuove norme.
Se la domanda è presentata entro tre mesi dal 1° maggio 2010, la nuova disciplina si applica sin da quella data; se è presentata oltre tale termine, l’applicazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda. La circolare fornisce anche un esempio riferito a un lavoratore residente in Francia e occupato da un’impresa italiana di trasporti internazionali, per il quale è possibile mantenere la disciplina italiana per un massimo di dieci anni o optare per le nuove regole nei termini previsti.
Conclusione operativa
La circolare richiede alle sedi INPS una rigorosa applicazione delle nuove norme, con tempestività negli scambi informativi e nella definizione della legislazione applicabile, nell’interesse della tutela della mobilità dei lavoratori e della corretta gestione contributiva nei rapporti transnazionali.
Punti principali
Entrata in vigore dei nuovi regolamenti UE
Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 sono sostituiti dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, come modificati dal regolamento (CE) n. 988/2009. In alcuni casi continuano ad applicarsi le vecchie norme. La circolare richiama le disposizioni generali già impartite e si concentra sulle regole specifiche in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Principio generale: un’unica legislazione applicabile
La regola di base è l’unicità della legislazione applicabile: una persona è soggetta, in linea di principio, alla normativa di un solo Stato membro. L’individuazione avviene tramite criteri specifici previsti dall’articolo 11 del regolamento di base, con priorità alla legge del luogo di lavoro (lex loci laboris), salvo le eccezioni previste per pubblici dipendenti, persone che percepiscono determinate prestazioni, militari, civili e soggetti che lavorano a bordo di navi.
Distacco dei lavoratori subordinati
Il lavoratore subordinato può essere inviato in un altro Stato membro e restare assoggettato alla legislazione dello Stato di invio se il lavoro è svolto per conto del datore originario, la durata prevista non supera 24 mesi e il lavoratore non sostituisce un altro distaccato giunto a termine. La circolare precisa che il lavoratore può anche essere assunto in vista del distacco, purché fosse già soggetto alla legislazione dello Stato del datore di lavoro; tale requisito si ritiene soddisfatto, in via indicativa, se era iscritto al regime assicurativo di provenienza da almeno un mese. Il datore deve svolgere attività sostanziali nello Stato di stabilimento, valutate sulla base di elementi come sede, personale, luogo di assunzione, contratti, fatturato e natura complessiva dell’impresa.
Casi esclusi dal distacco e apprendistato
Sono escluse dal distacco le situazioni in cui il lavoratore viene semplicemente messo a disposizione di un’altra impresa in catena o viene assunto in uno Stato per essere inviato in un terzo Stato o nello stesso Stato di assunzione da un datore stabilito altrove. Per l’apprendistato, il certificato di distacco può essere rilasciato solo se l’attività all’estero rientra nel programma formativo e se il datore produce documentazione che dimostri la prosecuzione della formazione secondo la normativa italiana.
Distacco dei lavoratori autonomi e regolarità contributiva
Anche il lavoratore autonomo che si reca temporaneamente in un altro Stato membro può restare soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza per un massimo di 24 mesi, a condizione che svolga abitualmente un’attività sostanziale nello Stato di stabilimento e che l’attività estera sia affine a quella abitualmente esercitata. La circolare collega il rilascio del certificato di distacco alla regolarità contributiva: per il lavoratore autonomo che chiede il distacco all’estero, il certificato può essere rilasciato solo se sussistono i requisiti richiesti per il DURC.
Gestione separata, lavoro in più Stati membri e criteri di collegamento
Per gli iscritti alla gestione separata, non esistendo regole speciali, si applicano i criteri generali della normativa comunitaria; la circolare richiama l’assimilazione previdenziale a lavoratori dipendenti o autonomi in base al tipo di rapporto. Ampio spazio è dedicato ai casi di attività svolta in due o più Stati membri: per i subordinati conta la parte sostanziale dell’attività, quantificata in via orientativa nel 25% dell’orario/retribuzione; per gli autonomi rilevano parte sostanziale dell’attività e centro di interessi, con valutazione di fatturato, ore, servizi, reddito e sede fissa. Per i dipendenti pubblici continua a valere la legislazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Procedure, documentazione e A1
La circolare descrive le procedure di cooperazione tra istituzioni competenti: informazione preventiva, scambio di dati tramite modelli SED, rilascio del documento portatile A1 e possibilità di osservazioni da parte dell’istituzione dello Stato di destinazione. Le decisioni sulla legislazione applicabile diventano definitive dopo due mesi se non vi sono contestazioni; in caso di divergenza possono intervenire accordi tra istituzioni o, se necessario, la Commissione amministrativa. Se la situazione cambia, l’istituzione competente informa tempestivamente l’interessato e, in certi casi, l’ex istituzione competente.
Contributi provvisori, proroghe e regime transitorio
Quando la legislazione definitiva è diversa da quella inizialmente applicata, i contributi versati a titolo provvisorio vengono regolati mediante richiesta e trasferimento tra istituzioni; eventuali eccedenze sono rimborsate. Le vecchie regole di proroga del distacco sono superate, ma l’articolo 16 del regolamento di base consente accordi derogatori per estendere il distacco oltre 24 mesi in casi particolari. In fase transitoria, se la legislazione era già stata determinata ai sensi del regolamento 1408/71, essa può continuare ad applicarsi fino a 10 anni, salvo domanda di applicazione delle nuove regole entro tre mesi dal 1° maggio 2010.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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