Circolare numero 79 del 30-06-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2010, le modalità di calcolo dei contributi volontari nel settore agricolo per diverse categorie di lavoratori. Vengono indicati l’aliquota applicabile ai lavoratori agricoli dipendenti, le classi di reddito e i contributi per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, nonché le regole per i contributi integrativi volontari degli operai agricoli a tempo determinato e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Sono inoltre disciplinate le modalità di versamento per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, distinguendo tra soggetti autorizzati prima e dopo il 12 luglio 1997.
Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2010
Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2010
La circolare disciplina il calcolo dei contributi volontari dovuti per l’anno 2010 nel settore agricolo, distinguendo le varie categorie di assicurati e le relative modalità di determinazione degli importi. L’atto fornisce aliquote, classi di reddito, criteri di riparto e rinvii agli allegati per le tabelle applicative.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria sia entro il 30 dicembre 1995 sia dal 31 dicembre 1995, l’aliquota F.P.L.D. è fissata al 27,30% a decorrere dal 1 gennaio 2010. La circolare indica che tale aliquota si compone di:
- quota base 0,11% con coefficiente di riparto 0,004029;
- quota pensione 27,19% con coefficiente di riparto 0,995971;
- totale IVS 27,30% con coefficiente di riparto 1,000000.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, in applicazione dell’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i contributi volontari sono determinati su quattro classi di reddito medio giornaliero, aggiornate per il 2010 con la variazione ISTAT dello 0,7%. La circolare riporta le classi di reddito settimanale, il reddito medio imponibile, la quota pensione, le addizionali previste dalle leggi n. 233/1990 e n. 160/1975, e il contributo totale. In particolare, risultano fissati i seguenti importi settimanali:
- 1ª classe: fino a 206,13 euro, contributo totale 43,69 euro;
- 2ª classe: oltre 206,13 euro fino a 274,84 euro, contributo totale 50,65 euro;
- 3ª classe: oltre 274,84 euro fino a 343,55 euro, contributo totale 64,61 euro;
- 4ª classe: oltre 343,55 euro, contributo totale 78,55 euro.
La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 233/1990, il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- 51,39 euro, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
- 57,84 euro, se l’autorizzazione è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
Operai agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a concorrenza di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno di riferimento. Per il 2010 esso va calcolato sull’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del settore, pari al 27,19% più la quota base dello 0,11%.
La circolare richiama anche il superamento della disciplina dell’art. 28 del DPR n. 488/1968 per effetto dell’art. 1, comma 4, del DL 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81: non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui il salario contrattuale non sia superato.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, la circolare afferma che continua ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968, in forza dell’interpretazione autentica contenuta nel comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare per il 2010 sono quelle determinate con decreto ministeriale del 21 aprile 2010 e valgono esclusivamente per tali soggetti, per i quali continuano a operare i salari medi convenzionali definiti annualmente e per provincia.
Per questa categoria devono essere applicate le aliquote previste per gli operai agricoli a tempo determinato. La circolare rinvia all’allegato 1 per la tabella dei contributi volontari integrativi, specificando che nella colonna “retribuzione” è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto richiamato.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale বাধ
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, l’art. 7 del D.lgs. n. 184/1997 prevede modalità di calcolo differenti a seconda che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia anteriore o posteriore al 12 luglio 1997.
Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997
Per i soggetti già autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 184/1997, gli importi dei contributi volontari per il 2010 sono riportati nell’allegato 2. Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per i soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda di autorizzazione.
Per le domande accolte con decorrenza nel 2010, la circolare precisa che:
- il contributo integrativo comprende l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 17,55 euro;
- comprende inoltre l’importo IVS calcolato sulla media delle retribuzioni dell’anno precedente, con aliquota del 9,34%, risultante dall’8,84% previsto per gli operai agricoli aumentato dello 0,50% di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
- il contributo base è dato dall’importo IVS calcolato sulla stessa media retributiva con aliquota dello 0,11%.
La circolare indica infine i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe:
- base IVS 0,005719;
- quota pensione 0,994281;
- totale 1,000000.
Allegati e supporti applicativi
La circolare richiama due allegati:
- allegato 1, contenente la tabella per i contributi volontari ad integrazione dei piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- allegato 2, contenente gli importi dei contributi volontari per i coloni e mezzadri già autorizzati al 12 luglio 1997.
Nel complesso, il documento fornisce quindi i parametri tecnico-contributivi necessari per determinare i versamenti volontari agricoli relativi al 2010, con distinzione per categoria assicurativa, data di autorizzazione e regime normativo applicabile.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, l’aliquota per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 27,30% con decorrenza 1 gennaio 2010. La circolare riporta i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione: 0,11% e 27,19%, con totale IVS 27,30%.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
I contributi volontari sono determinati in quattro classi di reddito medio giornaliero, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 233/1990. Le classi sono state aggiornate sulla base della variazione ISTAT dello 0,7% e la circolare riporta, per ciascuna classe, reddito settimanale medio imponibile, quota pensione, addizionali e contributo totale. È inoltre precisato che il contributo settimanale non può essere inferiore a 51,39 euro per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995 e a 57,84 euro per autorizzazioni successive.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato
Il contributo integrativo volontario è richiesto fino a concorrenza di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti. Per il 2010 deve essere commisurato all’imponibile contributivo e applicando l’aliquota IVS del settore, pari al 27,19% più la quota base dello 0,11%. La circolare ricorda anche che non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall’art. 28 del DPR n. 488/1968.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per questi soggetti continua ad applicarsi, per effetto dell’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 4, del DL n. 2/2006, la disciplina dell’art. 28 del DPR n. 488/1968. La circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere determinate con decreto ministeriale 21 aprile 2010, valide per l’anno 2010 e utilizzabili solo per tali categorie. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai a tempo determinato; la tabella dei contributi volontari integrativi è allegata alla circolare.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, le modalità di calcolo dei contributi volontari variano in base alla data di autorizzazione. Per i soggetti già autorizzati al 12 luglio 1997, gli importi 2010 sono riportati in allegato e sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, aggiornata all’indice del costo della vita. Per i soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la domanda; per le domande accolte con decorrenza nel 2010, il contributo integrativo comprende l’importo di 17,55 euro a carico del concedente e il contributo IVS calcolato con aliquota del 9,34%, mentre il contributo base è calcolato con aliquota dello 0,11%. Sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione sulla 18ª classe: base IVS 0,005719 e quota pensione 0,994281.
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