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Circolare

Circolare numero 85 del 01-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 alle prestazioni di disoccupazione, sostituendo dal 1° maggio 2010 i precedenti regolamenti 1408/71 e 574/72, salvo casi transitori. Vengono illustrate la totalizzazione dei periodi assicurativi/di occupazione/di lavoro autonomo, il calcolo delle prestazioni, l’esportabilità in altro Stato membro, gli obblighi del disoccupato e delle istituzioni, nonché le regole di rimborso tra istituzioni, con specifiche per frontalieri e per persone che, durante l’ultima occupazione, risiedevano in uno Stato diverso da quello competente.

Coordinamento UE sulle prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni dal 1° maggio 2010

Coordinamento UE delle prestazioni di disoccupazione e dei rimborsi tra istituzioni

La circolare illustra l’applicazione, dal 1° maggio 2010, del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni di sicurezza sociale. Le nuove regole sostituiscono i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, salvo specifiche ipotesi transitorie, e disciplinano il coordinamento tra Stati membri per la tutela del disoccupato che abbia lavorato in più Paesi dell’Unione europea.

Quadro normativo e finalità

La disciplina si fonda sugli articoli da 61 a 65 del regolamento di base e sugli articoli da 54 a 57 e 70 del regolamento di applicazione. La finalità è favorire la ricerca di occupazione nell’Unione europea, mediante un coordinamento più stretto tra i regimi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri. In tale ottica, sono previsti scambi di informazioni, assistenza reciproca e meccanismi di rimborso tra istituzioni.

Totalizzazione dei periodi maturati in altri Stati membri

Ai fini del diritto alle prestazioni di disoccupazione, l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve tenere conto, se necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati in altri Stati membri. Per l’Italia, ciò avviene nei limiti in cui tali periodi, se svolti in Italia, sarebbero stati utili ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione.

La circolare precisa che:

  • la totalizzazione opera per acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni;
  • i periodi di occupazione o di lavoro autonomo esteri sono considerati solo se sarebbero stati periodi assicurativi secondo la legislazione italiana;
  • i periodi di residenza non possono mai essere considerati utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.

È inoltre ribadito che l’applicazione della totalizzazione richiede, in linea generale, che il lavoratore abbia maturato da ultimo, secondo la legislazione dello Stato competente, periodi di assicurazione, occupazione o lavoro autonomo.

Modalità di istruttoria e documentazione utilizzabile

Per certificare i periodi esteri, l’interessato può presentare il documento portatile U1, che è indicato come l’unico documento utile ai fini della certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e attività autonoma compiuti in un determinato Stato. Se il documento non viene prodotto, l’INPS richiede le informazioni necessarie all’istituzione estera tramite PAPER SED U001, ricevendo la conferma dei periodi con PAPER SED U002.

Se la documentazione disponibile non consente comunque di raggiungere il diritto alla prestazione, la domanda viene respinta senza ulteriori richieste all’estero, con specifica annotazione che i requisiti italiani non risultano perfezionati neppure considerando l’attività prestata all’estero.

L’Istituto precisa inoltre che, nelle operazioni di totalizzazione, prende in considerazione tanti contributi settimanali quante sono le settimane di calendario, o frazioni di esse, comprese nei periodi segnalati.

Prestazioni italiane interessate e limiti particolari

Nell’ambito della legislazione nazionale, i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto a:

  • trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, requisiti normali e ridotti;
  • trattamenti di disoccupazione ordinaria agricola, requisiti normali e ridotti;
  • trattamenti speciali di disoccupazione agricola.

La circolare richiama poi alcune prestazioni particolari:

  • Indennità di mobilità: la totalizzazione non opera per il diritto alla mobilità; può però essere utilizzata per il requisito contributivo necessario alla mobilità prolungata fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
  • Trattamenti speciali di disoccupazione edile: la totalizzazione è ammessa se la cessazione del lavoro è avvenuta in Italia nel settore edile e la contribuzione estera riguarda effettiva attività nel medesimo settore.
  • TS/DS edile e TS/EDILE: la totalizzazione non è ammessa, poiché il requisito specifico deve essere perfezionato con soli periodi assicurativi maturati in Italia.
  • Sussidio straordinario di disoccupazione: la totalizzazione è applicabile anche per il requisito contributivo richiesto.
  • Disoccupazione agricola: i contributi versati in un altro Stato comunitario sono cumulabili con quelli italiani; il requisito di 102 contributi giornalieri nel biennio va ricostruito trasformando i periodi esteri in settimane e poi in giornate, con attribuzione di sei contributi giornalieri per ogni contributo settimanale.
  • Trattamento speciale sostitutivo dell’indennità ordinaria di disoccupazione ex art. 25 legge n. 457/1972: anche in questo caso la totalizzazione dei periodi esteri è consentita.

Neutralizzazione di periodi non utili

Dal computo del biennio devono essere neutralizzati:

  • i periodi di malattia certificati da ente previdenziale o amministrazione pubblica ospedaliera, anche se verificatisi all’estero;
  • i periodi di lavoro subordinato all’estero non protetti da convenzioni o accordi internazionali;
  • in generale, nei procedimenti in regime comunitario, anche i periodi di lavoro svolti in Paesi con accordi bilaterali, se non utilizzabili per la prestazione nel caso concreto.

La neutralizzazione non richiede necessariamente documentazione assicurativa: è sufficiente che il lavoro all’estero risulti da documenti idonei.

Calcolo della prestazione di disoccupazione

Ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di base, il calcolo delle prestazioni deve basarsi esclusivamente sulla retribuzione o sul reddito professionale percepito per l’ultima attività subordinata o autonoma svolta sotto la legislazione dello Stato competente. Pertanto, per l’INPS il calcolo avviene sempre sulle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani; le retribuzioni estere non rilevano, anche se i periodi esteri sono stati totalizzati per il riconoscimento del diritto.

Se la legislazione applicabile prevede importi variabili in funzione dei familiari, devono essere presi in considerazione anche i familiari residenti in un altro Stato membro, salvo che nello Stato di residenza di questi ultimi un’altra persona abbia già diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari. Per l’acquisizione di tali informazioni sono previsti i PAPER SED U005 e U006.

Esportazione delle prestazioni per chi cerca lavoro in un altro Stato membro

Il regolamento conferma il principio per cui le prestazioni in denaro non possono subire riduzioni o sospensioni per il solo fatto che il beneficiario risieda in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 64 e 65.

Il disoccupato che si trasferisce in un altro Stato membro per cercare lavoro conserva il diritto alle prestazioni se:

  • prima della partenza è iscritto come richiedente lavoro ed è rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente per almeno 4 settimane, salvo autorizzazione altrimenti concessa;
  • si iscrive come richiedente lavoro nello Stato di destinazione e si sottopone ai controlli previsti dalla sua legislazione.

L’iscrizione nello Stato di destinazione deve avvenire entro 7 giorni dalla cessazione dell’iscrizione nello Stato competente, con possibilità di proroga in casi eccezionali.

Il diritto è mantenuto, in via ordinaria, per 3 mesi dalla data in cui cessa la disponibilità presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione; il regolamento ammetterebbe proroghe fino a 6 mesi, ma la circolare dispone che, per l’INPS, dal 1° maggio 2010 l’esportazione è accordata soltanto per i primi 3 mesi, senza proroga.

Adempimenti e scambio di informazioni per l’esportazione

Prima della partenza, il disoccupato deve informare l’istituzione competente e chiedere il documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni. L’istituzione competente, verificato che il lavoratore sia rimasto a disposizione per il periodo prescritto, rilascia il documento e indica:

  • la data di cessazione della disponibilità;
  • il periodo concesso per l’iscrizione nello Stato di destinazione;
  • il periodo massimo di mantenimento del diritto;
  • i fatti che possono modificare il diritto.

Sono disciplinati anche i flussi informativi tra istituzioni e uffici del lavoro tramite i PAPER SED U007, U008, U009, U010, U011, U012, U013 e U014, relativi a iscrizione, controllo della situazione del disoccupato, comunicazioni di fatti rilevanti e rientro nello Stato di origine.

Disoccupazione parziale, accidentale e completa

Per le persone che, nel corso dell’ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, la circolare distingue tra disoccupazione parziale o accidentale e disoccupazione completa.

Nel caso di disoccupazione parziale o accidentale, il lavoratore deve mettersi a disposizione del datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato competente e percepisce le prestazioni secondo la legislazione di quello Stato. La circolare richiama, per il diritto interno, le prestazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Per la disoccupazione completa, invece, le regole variano in base alla qualifica di frontaliero o di lavoratore diverso dal frontaliero, e in base al fatto che il disoccupato rientri o meno nello Stato di residenza.

Frontalieri e lavoratori non frontalieri residenti in altro Stato

Il frontaliero in disoccupazione completa ha diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza, che le corrisponde come se il lavoratore vi fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione. L’istituzione di residenza considera anche i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato membro e la retribuzione percepita nello Stato di ultima occupazione ai fini del calcolo.

Per i lavoratori diversi dai frontalieri:

  • se rientrano nello Stato di residenza, hanno diritto alle prestazioni di tale Stato, che li tratta come se vi avessero svolto l’ultima occupazione;
  • se non rientrano nello Stato di residenza, devono mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dell’ultimo Stato alla cui legislazione erano soggetti.

La circolare chiarisce anche che i non frontalieri che si iscrivono sia nello Stato di residenza sia in quello di ultima occupazione sono prioritariamente soggetti agli obblighi dello Stato di residenza, mentre l’inadempimento agli obblighi dello Stato di ultima occupazione non incide sul diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza.

Rimborso tra istituzioni

Quando le prestazioni sono erogate dallo Stato di residenza, lo Stato di ultima occupazione deve rimborsare l’intero importo per i primi 3 mesi; il periodo può eccezionalmente salire a 5 mesi se il lavoratore ha maturato almeno 12 mesi di assicurazione nei 24 mesi precedenti e tali periodi sono utili per il diritto. L’importo del rimborso non può superare quanto sarebbe erogabile secondo la legislazione dello Stato di ultima occupazione.

Tra gli Stati membri indicati nell’allegato 5 del regolamento di applicazione, il massimale può essere determinato sulla base dell’importo medio delle prestazioni di disoccupazione dell’anno civile precedente. La circolare precisa che tale meccanismo vale solo per Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria e Portogallo.

La richiesta di rimborso avviene con PAPER SED U020 e deve essere trasmessa entro il semestre successivo all’ultimo pagamento della prestazione oggetto di rimborso. L’istituzione debitrice risponde con i moduli U021, U022 o U023; il pagamento è registrato con U024 e la chiusura del conto con U025 e U029.

Per l’Italia, la gestione del rimborso è affidata alla Direzione regionale INPS del Lazio, secondo le istruzioni già impartite in precedenza. Le Sedi devono trasmettere le richieste alla Direzione regionale rispettando rigorosamente i termini del 31 luglio e del 31 gennaio.

Sono inoltre previsti interessi sui crediti, calcolati in base al tasso di riferimento BCE in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile, con specifiche comunicazioni tramite PAPER SED U026 e U027. La regolazione finanziaria avviene tramite gli organismi di collegamento degli Stati membri.

Disposizioni transitorie

Le domande di prestazioni di disoccupazione già definite sulla base dei regolamenti previgenti non devono essere riesaminate dal 1° maggio 2010. Le domande in corso di definizione alla stessa data, se con decorrenza anteriore, non subiscono modifiche e possono proseguire con i formulari della serie E300. Le domande con decorrenza dal 1° maggio 2010 sono invece trattate integralmente secondo i nuovi regolamenti.

La circolare segnala infine che alcune disposizioni dell’articolo 65 non sono immediatamente applicabili al Lussemburgo, che dovrà adeguarsi entro due anni dal 1° maggio 2010.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza

Dal 1° maggio 2010 si applicano i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, che sostituiscono i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. La circolare rinvia alle disposizioni generali già impartite e si concentra su prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni, con applicazione degli articoli 61-65 del regolamento di base e degli articoli 54-57 e 70 del regolamento di applicazione.

Totalizzazione dei periodi esteri

L’istituzione competente deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione, occupazione o lavoro autonomo maturati in altri Stati membri, ma solo nei limiti in cui sarebbero rilevanti secondo la legislazione italiana. Per l’Italia ciò vale se la cessazione del lavoro è avvenuta in Italia e i periodi esteri, se svolti in Italia, sarebbero stati coperti da assicurazione contro la disoccupazione. I periodi di residenza non sono mai utili alla totalizzazione.

Documentazione e istruttoria

Il documento portatile U1 è l’unico documento utile per certificare i periodi esteri ai fini della totalizzazione; se non presentato, l’INPS richiede le informazioni con il PAPER SED U001 e riceve la comunicazione dei periodi con il PAPER SED U002. Se la documentazione estera non è sufficiente a raggiungere il diritto, la domanda può essere respinta senza ulteriori richieste alle istituzioni estere, con annotazione motivata.

Prestazioni italiane interessate e limiti alla totalizzazione

La totalizzazione è ammessa per disoccupazione ordinaria non agricola e agricola, requisiti normali e ridotti, e per i trattamenti speciali agricoli. Non opera invece per il perfezionamento del diritto all’indennità di mobilità, salvo l’uso dei periodi esteri per il requisito contributivo della mobilità prolungata. Per alcuni trattamenti speciali edili la totalizzazione è ammessa solo se il requisito specifico può essere perfezionato con periodi utili in Italia; per altri, come TS/DS edile e TS/EDILE, non è ammessa.

Calcolo della prestazione e familiari all’estero

Ai fini del calcolo, l’INPS deve considerare esclusivamente la retribuzione percepita per l’ultima attività svolta sotto la legislazione italiana; le retribuzioni estere non rilevano, anche se i periodi esteri sono stati totalizzati per il diritto. Se la legislazione prevede importi variabili in base ai familiari, devono essere considerati anche i familiari residenti in un altro Stato membro, salvo che nello Stato di residenza un’altra persona abbia già diritto a prestazioni basate sul numero dei familiari.

Esportazione delle prestazioni di disoccupazione

La persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro per cercare lavoro conserva il diritto alle prestazioni se, prima della partenza, è iscritta come richiedente lavoro ed è rimasta a disposizione dell’ufficio del lavoro per almeno 4 settimane, salvo autorizzazione anticipata. Deve iscriversi nel nuovo Stato entro 7 giorni dalla cessazione dell’iscrizione nel primo Stato. Il diritto è mantenuto per 3 mesi, prorogabili fino a 6 mesi; tuttavia, per l’INPS, dal 1° maggio 2010 l’esportazione è concessa soltanto per i primi 3 mesi senza proroga.

Adempimenti e flussi informativi per l’esportazione

Prima della partenza il disoccupato deve informare l’istituzione competente e ottenere il documento portatile U2. L’istituzione competente e quella dello Stato in cui il disoccupato si reca scambiano informazioni tramite i PAPER SED U007, U008, U009, U010, U011, U012, U013, U014, U015 e U016, relativi a iscrizione, controlli, fatti che incidono sul diritto, proroghe e rientro.

Disoccupazione parziale, accidentale e completa

Per chi, durante l’ultima attività, risiedeva in uno Stato diverso da quello competente, la disoccupazione parziale o accidentale comporta l’iscrizione presso il datore di lavoro o l’ufficio del lavoro dello Stato competente e le prestazioni sono a carico di tale Stato. La disoccupazione completa segue regole diverse a seconda che la persona sia frontaliera o meno, e a seconda che ritorni nello Stato di residenza oppure resti nello Stato di ultima occupazione.

Frontalieri e altri lavoratori residenti in Stato diverso

Il frontaliero in disoccupazione completa riceve le prestazioni dallo Stato di residenza, che applica la propria legislazione come se il lavoratore vi fosse stato assoggettato durante l’ultima occupazione; l’istituzione di residenza tiene conto anche dei periodi esteri e della retribuzione dell’ultimo Stato di occupazione. Per i non frontalieri, se rientrano nello Stato di residenza, le prestazioni spettano a carico di tale Stato; se non rientrano, si applicano le regole dello Stato di ultima occupazione.

Rimborso tra istituzioni

Lo Stato di ultima occupazione rimborsa allo Stato di residenza le prestazioni erogate nei primi 3 mesi, o fino a 5 mesi se il lavoratore ha avuto almeno 12 mesi di assicurazione negli ultimi 24 mesi e tali periodi sono utili per il diritto. L’importo rimborsabile non può superare quello spettante secondo la legislazione dello Stato di ultima occupazione; tra gli Stati indicati nell’allegato 5 (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria, Portogallo) il massimale può essere calcolato sulla media annua precedente.

Procedura di rimborso e termini

In assenza di accordi diversi, il rimborso è richiesto con PAPER SED U020 e deve essere trasmesso entro il semestre successivo all’ultimo pagamento della prestazione; non si considerano richieste tardive. L’istituzione debitrice risponde con i PAPER SED U021, U022 o U023; il pagamento è scambiato con U024 e U025, e la chiusura conto con U029. Per l’Italia la gestione passa dalla Direzione regionale INPS del Lazio, con rigoroso rispetto dei termini del 31 luglio e del 31 gennaio.

Disposizioni transitorie

Le prestazioni già definite secondo i regolamenti 1408/71 e 574/72 non devono essere riesaminate. Le domande in corso di definizione al 1° maggio 2010 restano disciplinate dalle regole previgenti se la decorrenza è anteriore a tale data; le domande con decorrenza dal 1° maggio 2010 sono invece esaminate secondo i nuovi regolamenti. Per il Lussemburgo, alcune disposizioni dell’articolo 65 non sono immediatamente applicabili e devono essere recepite entro due anni dal 1° maggio 2010.

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