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Circolare

Circolare numero 80 del 30-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Conf.Lavoratori per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali dei pensionati, richiamando i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe, le regole di revoca e la misura delle trattenute. Fornisce inoltre indicazioni sui rapporti finanziari, sull’esonero di responsabilità dell’INPS, sui rapporti a livello locale e sul codice associativo della convenzione. In chiusura sono riportate le istruzioni contabili, con l’istituzione di due conti dedicati alle trattenute su pensioni dell’anno corrente e di anni precedenti.

Convenzione INPS-Conf.Lavoratori per la riscossione dei contributi associativi dei pensionati e istruzioni contabili

Convenzione INPS-Conf.Lavoratori per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti pensionistici

La circolare disciplina l’attuazione della convenzione tra INPS e Conf.Lavoratori per la trattenuta, direttamente sulla pensione, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento contiene sia le istruzioni operative per la gestione delle deleghe e delle revoche, sia le regole sui flussi finanziari, sulle responsabilità delle parti e sulle rilevazioni contabili connesse al servizio.

Ambito di applicazione e beneficiari

La convenzione si applica ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di tale assicurazione, gestito dall’INPS.

La circolare chiarisce espressamente che l’articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, non trova applicazione nei confronti dei titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma riguarda solo prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata al rilascio di una delega redatta sul testo predisposto dall’INPS. Nel modello devono essere indicati la misura del contributo sindacale e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

La delega deve essere:

  • sottoscritta dal titolare della pensione;
  • controfirmata dal responsabile locale della Conf.Lavoratori;
  • trasmessa da soggetti i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti, da parte della sede locale o degli uffici centrali della Confederazione.

La convenzione prevede anche l’uso di un elenco in duplice copia da allegare alle deleghe presentate; una copia viene restituita dall’INPS alla Conf.Lavoratori con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazioni.

Decorrenza degli effetti di deleghe e revoche

Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati e presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione.

Per le deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione, la convenzione prevede che producano effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

Le deleghe già efficaci si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.

Per la revoca:

  • se presentata tramite la struttura territoriale INPS, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo alla struttura;
  • se comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica acquisisce la revoca, che ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione.

In presenza di più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, vale la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La nuova delega, da sola, non vale come revoca implicita.

Misura della trattenuta sindacale

La trattenuta è determinata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale minimo;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta si calcola con le stesse modalità.

La misura del contributo deve essere esplicitamente indicata nell’atto di delega, e la trattenuta viene effettuata all’atto del pagamento delle singole rate di pensione.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale.

L’INPS versa alla Conf.Lavoratori acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino a quando non siano elaborati i dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, l’importo degli acconti è determinato in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica.

I conguagli tra gli acconti provvisori e quelli definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato sulla base dei dati effettivi.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese, oppure il primo giorno bancabile successivo.

Per le pensioni di nuova liquidazione, la convenzione prevede un acconto quadrimestrale riferito alle trattenute effettuate nel primo pagamento e in quelle successive dell’anno di liquidazione. Tale acconto è determinato riducendo di una quota percentuale pari al 3% l’importo delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate devono essere eseguiti senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data l’INPS ha effettuato rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento che coprono almeno il 97% del totale, i conguagli possono essere calcolati sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione.

Spese del servizio e rimesse all’Associazione

La Conf.Lavoratori si impegna a rimborsare all’INPS le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. La circolare richiama i costi previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, distinguendo tra:

  • nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica: € 0,03;
  • nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea: € 0,35;
  • nuova delega su pensione esistente: € 1,90;
  • revoca delega: € 1,90;
  • variazione delega: € 2,11;
  • gestione delega: € 0,02.

L’Associazione accetta inoltre ogni futura variazione dei costi e tutte le clausole sui rapporti finanziari previste dalla convenzione.

Le rimesse monetarie alla Conf.Lavoratori sono effettuate dalla sede centrale dell’organizzazione secondo le modalità da essa indicate. L’INPS è sollevato da responsabilità se le rimesse avvengono oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali, purché tali difficoltà siano comunicate tempestivamente all’Associazione.

Esonero da responsabilità e rapporti locali

L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra pensionati trattenuti e organizzazione sindacale. La Conf.Lavoratori esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti e si obbliga a ristorarlo per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe.

A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche della Conf.Lavoratori sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti dell’organizzazione devono rivolgersi per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolte in sede locale sono rinviate alla Direzione Generale e alla struttura nazionale della Conf.Lavoratori.

Banca dati deleghe e aspetti di privacy

L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione convenzionata un’apposita banca dati delle deleghe sindacali, consultabile limitatamente alla parte di competenza dell’organizzazione stessa. Nella banca dati sono inserite le informazioni relative alle nuove deleghe, revoche ed eventuali eliminazioni.

La consultazione è subordinata alle modalità e alle autorizzazioni stabilite dall’INPS e deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Ente e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la privacy.

Istruzioni contabili e codice della convenzione

Per la rilevazione delle trattenute sindacali effettuate sulle pensioni per conto della Conf.Lavoratori sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/221, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/221, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, movimentabile dal 2010.

Il codice INPS attribuito alla convenzione è C5.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della Conf.Lavoratori deve essere inviata all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi sindacali dei pensionati iscritti alla Conf.Lavoratori mediante trattenuta sulle pensioni. Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS. La circolare precisa che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e trasmissione delle deleghe

La delega deve essere redatta sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della Conf.Lavoratori, il cui nominativo, insieme a quello degli incaricati autorizzati, va comunicato per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.

Decorrenza delle deleghe e delle revoche

Per le deleghe presentate da soggetti già pensionati, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura territoriale INPS che gestisce la pensione. Le deleghe e le revoche devono essere accompagnate da elenco in duplice copia; una copia, con timbro e firma dell’INPS, viene restituita alla Conf.Lavoratori e vale, insieme alla copia della delega, come prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione. Se esistono più deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che quella successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La nuova delega non costituisce revoca implicita. La revoca comunicata direttamente dal pensionato ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di arrivo alla struttura INPS.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, con aliquote progressive: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente e non oltre il doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo FPLD. Per le pensioni indirette o di reversibilità pagate con un unico ordine a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le medesime modalità.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli acconti mensili alla Conf.Lavoratori sono regolati a livello centrale e sono commisurati al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente in base a un dodicesimo degli acconti dell’anno precedente, maggiorato della perequazione automatica, con successivo conguaglio. Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale, ridotto del 3% sull’importo delle trattenute da effettuare fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri. Le spese del servizio sono a carico dell’Associazione secondo i costi indicati nella convenzione e quelli fissati dalla determinazione n. 29 del 4 marzo 2009.

Responsabilità, gestione locale e banca dati

La Conf.Lavoratori esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e sindacato e si impegna a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe. I rapporti locali sono curati dal Responsabile dei rapporti con l’utenza, mentre le questioni non risolte vengono portate a livello centrale. L’INPS mette inoltre a disposizione una banca dati consultabile dalla singola organizzazione per i dati di propria competenza, nel rispetto delle autorizzazioni e delle regole di sicurezza e privacy.

Istruzioni contabili e codice convenzione

Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali sono istituiti i conti GPA 25/221, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/221, per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti; quest’ultimo è movimentabile dal 2010. Il codice INPS assegnato alla convenzione è C5.

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