Circolare numero 84 del 01-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove regole europee, operative dal 1° maggio 2010, in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e contributi, nonché di diritti delle istituzioni verso terzi responsabili. Vengono descritte le forme di compensazione tra istituzioni, le procedure di recupero, le modalità di notifica e di scambio di informazioni, i limiti dell’assistenza, i termini di prescrizione e le misure cautelari. Sono inoltre richiamati i diritti di surroga dell’istituzione debitrice e la possibilità di rinuncia al rimborso tra istituzioni, con riserva di successive istruzioni contabili.
Recupero di prestazioni indebite e contributi ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009
Recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009
La circolare illustra le disposizioni applicative, in vigore dal 1° maggio 2010, introdotte dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, nonché di diritti delle istituzioni nei confronti dei terzi responsabili. Il documento si concentra sulle procedure di cooperazione tra istituzioni degli Stati membri, sulle forme di compensazione e sulle modalità di recupero quando la compensazione non sia praticabile.
Ambito normativo e finalità della disciplina
Dal 1° maggio 2010 le regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea sono quelle dettate dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione citati, che sostituiscono i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, salvo i casi in cui questi ultimi continuino ad applicarsi. La circolare richiama quanto già illustrato nelle istruzioni generali e sviluppa in modo specifico le disposizioni relative:
- al recupero di prestazioni indebitamente corrisposte e di contributi;
- ai rapporti di assistenza reciproca tra istituzioni;
- ai diritti di surroga e ai rapporti con i terzi responsabili del danno.
L’impianto normativo mira a rendere più efficace il recupero dei crediti di sicurezza sociale e a prevenire abusi e frodi, attraverso un rafforzamento della collaborazione amministrativa tra istituzioni degli Stati membri.
Principio di assistenza reciproca
L’articolo 76 del regolamento di base ribadisce che le autorità e le istituzioni degli Stati membri devono prestarsi assistenza, di regola gratuita, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza comprende, in sostanza:
- la trasmissione di informazioni utili al recupero di crediti sorti nello Stato richiedente;
- la notifica al debitore degli atti relativi a tali crediti;
- il recupero vero e proprio del credito da parte dell’istituzione dello Stato richiesto.
Compensazione tra istituzioni o nei confronti dell’interessato
La circolare precisa che il recupero deve essere perseguito prioritariamente mediante compensazione. Sono individuate diverse fattispecie:
- Prestazioni indebite pensionistiche e non pensionistiche: l’istituzione che ha erogato indebitamente una prestazione può chiedere all’istituzione di un altro Stato membro debitrice di prestazioni verso la stessa persona di trattenere la somma indebita dagli arretrati o dai pagamenti in corso, nei limiti consentiti dalla propria legislazione.
- Pensioni di invalidità, vecchiaia e morte: se l’indebito emerge in sede di liquidazione o revisione, la somma eccedente può essere recuperata dagli arretrati di pensione corrispondenti dovuti da un altro Stato membro; in questo caso la compensazione opera indipendentemente dai limiti previsti dalle legislazioni dei due Stati. La circolare precisa che è possibile, ad esempio, compensare un indebito relativo a una pensione ai superstiti estera con arretrati di pensione diretta italiana, e viceversa.
- Termine di due mesi: l’istituzione che ha erogato l’indebito deve comunicare l’importo entro due mesi all’istituzione debitrice degli arretrati; se la comunicazione arriva tempestivamente, l’importo trattenuto viene trasferito all’istituzione creditrice. In caso contrario, l’istituzione debitrice paga gli arretrati alla persona interessata. La circolare richiama espressamente le sedi a rispettare con rigore questo termine.
- Prestazioni assistenziali indebitamente erogate: se una persona o un familiare ha beneficiato in uno Stato membro di prestazioni assistenziali durante un periodo in cui aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione che ha erogato l’indebito trasmette il giustificativo all’istituzione dell’altro Stato membro, che detrae l’importo dalle prestazioni dovute e lo riversa all’istituzione creditrice.
- Prestazioni o contributi a titolo provvisorio: le somme erogate o ricevute provvisoriamente sono oggetto di specifiche regole. Per le prestazioni in denaro, la domanda va trasmessa entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’istituzione debitrice; per i contributi provvisori, l’istituzione che li ha ricevuti non li rimborsa finché non siano state accertate le somme dovute e, su richiesta dell’istituzione competente presentata entro tre mesi, trasferisce gli importi. Se i contributi provvisori eccedono il dovuto, la differenza viene rimborsata all’interessato.
In tutti i casi di compensazione disciplinati, la circolare ricorda che non sono previsti costi.
Informazioni, notifiche e domanda di recupero
Se la compensazione non è possibile, il recupero avviene nei confronti della persona fisica o giuridica interessata. A tal fine, la parte richiesta deve collaborare sul piano informativo, notificatorio ed esecutivo.
Richiesta di informazioni
Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di applicazione, la parte richiesta fornisce alla parte richiedente, su domanda, tutte le informazioni utili per il recupero del credito, usando i poteri previsti dalla propria normativa per crediti analoghi. La domanda deve contenere:
- nome e ultimo indirizzo conosciuto del soggetto;
- ogni altro dato utile all’identificazione;
- natura e importo del credito.
La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non potrebbe ottenere per crediti analoghi, che rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali, o che pregiudicherebbero sicurezza o ordine pubblico. Se la richiesta non può essere soddisfatta, la parte richiesta deve indicarne i motivi.
Richiesta di notifica
Ai sensi dell’articolo 77, la parte richiesta procede, secondo le proprie norme interne, alla notifica di tutti gli atti e le decisioni, anche giudiziarie, emessi dallo Stato membro richiedente e concernenti un credito o il suo recupero. La domanda deve indicare dati identificativi del destinatario, natura e oggetto dell’atto, e, se del caso, dati del debitore e del credito. La parte richiesta deve informare senza indugio la parte richiedente dell’avvenuta notifica, comunicando la data di trasmissione dell’atto al destinatario.
Domanda di recupero
La domanda di recupero deve essere corredata da copia ufficiale o autenticata del titolo esecutivo e, se necessario, da altri documenti necessari al recupero. La domanda può essere presentata solo se:
- il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro richiedente, salvo eccezioni previste;
- nello Stato membro richiedente sono già state avviate procedure di recupero adeguate, ma queste non porteranno al pagamento integrale del credito;
- non è scaduto il termine di prescrizione secondo la legge dello Stato richiedente.
La domanda deve inoltre contenere, oltre ai dati di identificazione della parte interessata e di eventuali terzi che detengono i beni, i dati della parte richiedente, gli estremi dell’atto esecutivo, la natura e l’importo del credito, le date rilevanti di notifica, il periodo in cui è possibile procedere all’esecuzione e ogni altra informazione utile. Deve essere accompagnata da una dichiarazione della parte richiedente che attesti il rispetto delle condizioni sopra indicate.
La parte richiedente deve comunicare immediatamente ogni elemento utile e deve informare tempestivamente la parte richiesta se la domanda viene meno o se l’importo del credito si riduce. La parte richiesta, a sua volta, comunica i motivi che eventualmente impediscano l’accoglimento della domanda.
Modalità di recupero e termini operativi
L’articolo 79 stabilisce che l’atto che consente l’esecuzione del recupero è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come titolo esecutivo nello Stato membro della parte richiesta. In deroga, esso può essere approvato, riconosciuto, integrato o sostituito secondo le norme dello Stato richiesto.
Le amministrazioni interessate devono completare tali operazioni entro tre mesi dalla ricezione della domanda di recupero, salvo i casi in cui si applichino disposizioni diverse previste dal regolamento. Se il termine viene superato, la parte richiesta deve comunicarne i motivi alla parte richiedente.
Il recupero avviene nella valuta dello Stato membro della parte richiesta e l’intero importo recuperato è trasferito alla parte richiedente. La parte richiesta può, se la sua normativa lo consente e previa consultazione della parte richiedente, concedere una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale; anche gli interessi relativi a tali facilitazioni sono trasferiti alla parte richiedente. Dal momento del riconoscimento o della sostituzione del titolo, possono essere addebitati e trasferiti anche gli interessi per ritardato pagamento secondo la normativa dello Stato richiesto.
Contestazione del credito o dei provvedimenti esecutivi
L’articolo 81 disciplina i casi di contestazione. Se durante la procedura il debitore contesta il credito o il titolo esecutivo, deve adire le autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la relativa normativa; la parte richiedente ne dà immediata comunicazione alla parte richiesta. Quest’ultima sospende la procedura esecutiva in attesa della decisione, salvo richiesta contraria della parte richiedente.
La parte richiedente può anche chiedere il recupero di un credito contestato, purché la normativa dello Stato richiesto lo consenta. Se l’esito della contestazione è favorevole al debitore, la parte richiedente è tenuta a rimborsare le somme recuperate e gli eventuali importi accessori dovuti secondo la legge dello Stato richiesto.
Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato richiesto, l’azione va proposta davanti all’autorità competente di tale Stato. Quando la controversia è decisa da un giudice ordinario o amministrativo e la decisione è favorevole alla parte richiedente, tale decisione costituisce l’atto che consente l’esecuzione del recupero.
Limiti dell’assistenza e prescrizione
La parte richiesta non è tenuta a prestare assistenza in due ipotesi principali:
- se il recupero, in relazione alla situazione del debitore, è tale da provocare gravi difficoltà economiche o sociali nello Stato richiesto, purché la stessa eccezione sia ammessa per crediti nazionali analoghi;
- se la domanda riguarda crediti risalenti a più di cinque anni dalla costituzione dell’atto esecutivo, salvo che il credito o il titolo sia stato contestato, nel qual caso il termine decorre dal momento in cui essi non sono più contestabili.
Le questioni di prescrizione sono regolate dalla legge dello Stato richiedente per quanto riguarda il credito e il titolo esecutivo, e dalla legge dello Stato richiesto per quanto riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel suo territorio. Gli atti compiuti dalla parte richiesta hanno, ai fini della prescrizione, gli stessi effetti che avrebbero se compiuti nello Stato richiedente.
Misure cautelari e spese connesse al recupero
Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta può adottare misure cautelari per garantire il recupero del credito, se la propria normativa lo consente. Per tali misure si applicano, in via compatibile, le regole previste per il recupero e per la contestazione.
Quanto alle spese:
- la parte richiesta recupera dalla persona interessata le spese connesse al recupero sostenute secondo la propria normativa;
- l’assistenza reciproca è di norma gratuita;
- in caso di particolare difficoltà o di spese molto elevate, le parti possono concordare modalità specifiche di rimborso;
- lo Stato membro richiedente resta responsabile verso lo Stato richiesto delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo.
Diritti di surroga dell’istituzione debitrice
La circolare richiama l’articolo 85 del regolamento di base sui diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo responsabile del danno. Quando una persona beneficia di prestazioni per un danno derivante da fatti avvenuti nel territorio di un altro Stato membro:
- se l’istituzione debitrice è surrogata nei diritti del beneficiario verso il terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;
- se l’istituzione ha un diritto diretto verso il terzo, tale diritto è riconosciuto da ogni Stato membro.
La disciplina si estende anche ai casi in cui la normativa dello Stato membro escluda la responsabilità civile del datore di lavoro o dei lavoratori subordinati, nonché agli eventuali diritti dell’istituzione nei confronti di tali soggetti quando la responsabilità non sia esclusa.
Rinuncia al rimborso fra istituzioni
L’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di base prevede che, quando tra due o più Stati membri sia stato concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra istituzioni, oppure quando il rimborso non dipenda dall’importo delle prestazioni effettivamente erogate, i diritti verso il terzo responsabile del danno seguano regole specifiche. In particolare:
- l’istituzione dello Stato di residenza o dimora che eroghi prestazioni per un danno verificatosi nel proprio territorio può esercitare la surrogazione o l’azione diretta secondo la propria legislazione;
- ai fini di tale applicazione, il beneficiario è considerato assicurato presso l’istituzione del luogo di residenza o dimora, e tale istituzione è considerata istituzione debitrice;
- per le prestazioni non coperte dall’accordo di rinuncia o dal meccanismo di rimborso indipendente dall’importo effettivo, continuano ad applicarsi le regole ordinarie.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del recupero di prestazioni, delle azioni di surroga e del recupero di contributi rientranti nella disciplina comunitaria, la circolare rinvia a una successiva apposita disciplina contabile.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 sono sostituiti, salvo casi specifici, dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. La circolare richiama le disposizioni già impartite in via generale e si concentra sulle norme specifiche relative al recupero di prestazioni e contributi indebitamente erogati e ai diritti delle istituzioni verso terzi responsabili, in attuazione degli articoli 84 e 85 del regolamento di base e degli articoli 71-86 del regolamento di applicazione.
Compensazione tra istituzioni e verso l’interessato
Il recupero deve essere perseguito prioritariamente mediante compensazione, sia tra istituzioni sia nei confronti della persona fisica o giuridica interessata. Sono disciplinate diverse ipotesi: recupero di prestazioni indebite pensionistiche e non pensionistiche tramite trattenuta su arretrati o pagamenti in corso; compensazione in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti con termine di comunicazione di due mesi; compensazione per prestazioni assistenziali indebitamente erogate; compensazione per prestazioni in denaro o contributi percepiti a titolo provvisorio, con termini di tre mesi per la trasmissione della domanda o del giustificativo. È precisato che, nei casi di compensazione, non sono previsti costi.
Recupero dei crediti quando la compensazione non è possibile
Se la compensazione non consente il recupero totale o parziale del credito, si procede nei confronti del debitore. L’istituzione richiesta deve fornire informazioni utili, notificare gli atti e curare il recupero secondo le norme applicabili ai crediti analoghi nel proprio Stato. La domanda di informazioni deve contenere dati identificativi del debitore, natura e importo del credito; la domanda di notifica deve specificare dati del destinatario, natura dell’atto e credito cui si riferisce; la domanda di recupero deve essere corredata dal titolo esecutivo e soddisfare condizioni precise di ammissibilità, tra cui l’assenza di contestazione, l’avvio di procedure interne adeguate e la non prescrizione del credito nello Stato richiedente.
Modalità di recupero, contestazioni e limiti dell’assistenza
L’atto esecutivo emesso nello Stato richiedente è riconosciuto direttamente nello Stato richiesto e, se necessario, può essere approvato, riconosciuto, integrato o sostituito entro tre mesi. Il recupero avviene nella valuta dello Stato richiesto; possono essere concessi dilazioni o pagamenti rateali secondo la normativa locale. Se il credito o l’atto è contestato, la procedura esecutiva si sospende salvo diversa richiesta del richiedente; per i provvedimenti esecutivi dello Stato richiesto, la contestazione va proposta davanti all’autorità competente di tale Stato. L’assistenza può essere negata se il recupero comporta gravi difficoltà economiche o sociali nel Paese richiesto o se il credito risale a più di cinque anni, secondo le condizioni indicate.
Prescrizione, misure cautelari e spese
Le questioni di prescrizione sono regolate, per il credito e il titolo, dalla legge dello Stato richiedente e, per i provvedimenti esecutivi, dalla legge dello Stato richiesto. Gli atti compiuti dalla parte richiesta producono gli effetti di sospensione o interruzione della prescrizione come se fossero stati compiuti nello Stato richiedente. Su domanda motivata, la parte richiesta può adottare misure cautelari se la propria normativa lo consente. L’assistenza reciproca è di norma gratuita; tuttavia, in casi di particolare difficoltà o con spese elevate, le istituzioni possono concordare modalità specifiche di rimborso. Restano a carico dello Stato richiedente le spese e le perdite derivanti da azioni risultate infondate.
Diritti di surroga e rinuncia al rimborso
L’articolo 85 del regolamento di base disciplina i diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo responsabile del danno quando una persona beneficia di prestazioni per eventi verificatisi in un altro Stato membro. La surrogazione o il diritto diretto dell’istituzione debitrice sono riconosciuti da ogni Stato membro. Sono inoltre richiamati gli effetti degli accordi di rinuncia al rimborso tra istituzioni: l’istituzione dello Stato di residenza o dimora può esercitare la surrogazione o l’azione diretta secondo la propria legislazione, con specifiche finzioni giuridiche sullo status dell’assicurato e dell’istituzione debitrice. Le prestazioni non coperte dall’accordo restano soggette alle regole ordinarie.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del recupero di prestazioni, delle azioni di surroga e del recupero di contributi disciplinati dalla normativa comunitaria, la circolare rinvia a una futura apposita disciplina contabile.
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