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Sentenza

Sentenza n. 1143/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 aprile 2024, n. 324.

Giustizia amministrativa202502110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 aprile 2024, n. 324, relativa all'accredito dell'importo spettante a titolo di carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 aprile 2024, n. 324, lamentando la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell'istruzione e del merito. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato di avere accreditato al ricorrente, il 15 dicembre 2025, l'importo riconosciuto dalla sentenza a titolo di carta docente. Il ricorrente non ha contestato l'avvenuto adempimento e nessun suo difensore era presente all'udienza camerale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo comprovato l'adempimento del giudicato sulla base della documentazione depositata dal Ministero e in assenza di contestazioni del ricorrente. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente, nonché alla rifusione integrale del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso, se documentata e non contestata, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione che ha reso necessario il giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non impedisce la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato, se l'inadempimento originario ha reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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