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Ordinanza

Ordinanza n. 2004/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/297 del 15.11.2025, comunicato in data 25.05.2026, recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto con pratica n. 25NA027408, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202603896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno fondato sull'irreperibilità del richiedente e sull'assenza di una stabile e certa sistemazione alloggiativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo era fondato sull'irreperibilità dell'interessato presso l'indirizzo di residenza dichiarato, ritenuto dall'Amministrazione meramente virtuale e già utilizzato da persone prive di stabile dimora. Nel sopralluogo del 3 luglio 2025 il personale dell'Ufficio Immigrazione non ha rinvenuto il ricorrente, né ha acquisito elementi idonei a comprovare la sua effettiva abitazione presso l'indirizzo indicato. Il preavviso di rigetto aveva contestato specificamente la carenza del requisito dell'abituale dimora, consentendo la partecipazione procedimentale. Le memorie presentate dal ricorrente si erano limitate a richiamare il dato anagrafico formale e l'attività lavorativa, senza documentare la concreta disponibilità di un alloggio certo. Il ricorrente ha inoltre comunicato, nel corso del giudizio, un successivo mutamento di residenza nel Comune di Giugliano in Campania, deducendo elementi sopravvenuti ritenuti tuttavia non idonei a superare le ragioni originarie del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione dell'Amministrazione, considerato che gli accertamenti avevano evidenziato l'irreperibilità del richiedente e l'assenza di riscontri circa la sua effettiva abitazione presso l'indirizzo dichiarato. Il requisito della stabile e certa situazione abitativa deve sussistere ed essere dimostrato in modo genuino e attendibile già al momento della domanda e durante il procedimento amministrativo; non può essere superato da dichiarazioni o documentazione tardive, né da un successivo mutamento di residenza. L'attività lavorativa allegata dal ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a colmare l'autonoma carenza del requisito abitativo. Il preavviso di rigetto è stato considerato idoneo a consentire un'effettiva interlocuzione procedimentale, mentre le osservazioni presentate non contenevano elementi documentali sufficienti a modificare l'esito dell'istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto autonomo e indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e deve essere dimostrata in modo genuino e attendibile già in relazione alla domanda e al procedimento amministrativo.
  • L'irreperibilità del richiedente presso l'indirizzo dichiarato, unita all'assenza di elementi che comprovino l'effettiva disponibilità dell'alloggio, può legittimamente fondare il diniego del permesso di soggiorno quando l'Amministrazione abbia svolto specifici accertamenti.
  • Un successivo mutamento di residenza o la produzione di elementi abitativi sopravvenuti non è, di regola, idoneo a superare un diniego fondato sull'originaria insussistenza o non dimostrazione del requisito abitativo.
  • La disponibilità di un'attività lavorativa non sostituisce né assorbe il distinto requisito della stabile e certa sistemazione alloggiativa, che conserva autonoma rilevanza ai fini della regolarità del soggiorno.
  • Il preavviso di rigetto che contesti specificamente la carenza della dimora abituale consente un'adeguata partecipazione procedimentale; osservazioni meramente reiterative del dato anagrafico e dell'attività lavorativa, prive di documentazione sull'alloggio effettivo, non impongono una diversa conclusione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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