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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1755/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, riformando in parte la decisione del Tribunale di Vasto, aveva assolto il ricorrente dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo aveva condannato per bancarotta documentale. Il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 216 L.F. e carenza/illogicita della motivazione circa la sua responsabilita per la bancarotta documentale, sostenendo di essere stato nominato amministratore formale dopo che la societa aveva gia cessato l'attivita e che le condotte sarebbero imputabili all'amministratore di fatto; mancata prova di atti gestori e quindi inesistenza dell'obbligo di tenuta/annotazione; vizi di motivazione relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 L.F. e della minima partecipazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perche i motivi erano sostanzialmente contestazioni di merito e non evidenziavano vizi giuridici suscettibili di sindacato in Cassazione. Ha ritenuto corrette e logiche le argomentazioni della Corte di Appello secondo cui l'amministratore formale ha l'obbligo diretto e personale di tenere e consegnare le scritture contabili; l'omissione nella consegna della documentazione ha impedito la ricostruzione del patrimonio e ha concretamente ostacolato l'azione della curatela, integrando responsabilita per bancarotta documentale anche in capo al mero amministratore formale. Ha inoltre confermato il corretto rigetto delle circostanze attenuanti e della qualificazione di minima partecipazione, in relazione all'entita del danno (passivo circa 400.000 euro) e al contributo causale dell'omissione. Per legge, essendo il ricorso inammissibile per profili di colpa, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 216 L.F.

    Richiamato dalla difesa come parametro di valutazione della responsabilita; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di tenuta e consegna delle scritture gravante sull'amministratore trovi applicazione anche all'amministratore formale e che non sia stata violata la normativa fallimentare nella motivazione della Corte territoriale.

  • art. 219 L.F.

    Il giudice di merito ha escluso l'attenuante speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 219 L.F. valutando che il danno non fosse di speciale tenuita, considerato il passivo e l'effetto impeditivo dell'occultamento delle scritture sulla ricostruzione del patrimonio.

  • art. 40 c.p.

    Evidenziata la responsabilita omissiva dell'amministratore formale: l'omissione di atti idonei a impedire il reato altrui puo concorrere causalmente all'evento e integra responsabilita a titolo di concorso.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato come principio generale che impone all'amministratore di attivarsi contro atti pregiudizievoli; la mancata attivita e stata assunta a contegno omissivo rilevante ai fini penali.

  • art. 114 c.p.

    Norma richiamata in rapporto alla attenuante per minima partecipazione: la Corte ha interpretato l'attenuante in senso restrittivo, richiedendo che il contributo del concorrente sia causalmente pressoche trascurabile, condizione non verificata nel caso di omissione delle scritture.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili. La Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende per la colpevole inammissibilita del ricorso.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza citata come principio del diritto penale sul fondamento della colpevolezza; la Corte rammenta che la posizione formale non comporta automaticamente colpevolezza, ma deve emergere la consapevolezza efficace degli illeciti o almeno la possibilita di percepirne i segnali.

Massime di principio

  • L'amministratore formale ha un obbligo diretto e personale di tenere, conservare e consegnare le scritture contabili: l'essere mero 'prestanome' non esclude automaticamente responsabilita penale se vi e consapevolezza o omessa vigilanza che impedisce la ricostruzione del patrimonio.
  • L'omissione nella consegna delle scritture che ostacola la ricostruzione dei movimenti e della massa attiva puo integrare bancarotta documentale, con responsabilita anche a titolo di concorso per il comportamento omissivo.
  • Per escludere responsabilita dell'amministratore formale occorre dimostrare in modo concreto e documentato che la gestione era interamente affidata ad altri e che il formale non aveva conoscenza o possibilita di conoscenza dei fatti illeciti.
  • Le circostanze attenuanti generiche e la diminutio per minima partecipazione richiedono elementi positivi e specifici che ne giustifichino il riconoscimento; non sono concesse per semplice affermazione difensiva.
  • In sede di cassazione non sono ammesse semplici riproposizioni dei fatti o contestazioni del peso delle prove: il ricorso deve evidenziare vizi giuridici o logiche contraddizioni nella motivazione, non meri dissensi sulla valutazione del merito.
  • Chi ricopre formalmente ruoli societari deve documentare con cura consegne, deleghe, motivi di impedimento (es. problemi di salute) e la tempestivita delle comunicazioni ai curatori; la prova formale della consegna integrale delle scritture e della mancata conoscenza di illeciti e spesso decisiva per la difesa.

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