Regolamento (UE) 2026/251
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/251 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/251 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo al Sudan, aggiungendo sette persone fisiche all'elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive. L'intervento si fonda sull'aggravamento della situazione sul terreno, in particolare dopo gli eventi di El Fasher e le persistenti violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Il regolamento modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Inserisce sette ulteriori persone nell'elenco delle misure restrittive dell'UE contro soggetti responsabili di azioni che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione relative al Sudan, alle persone fisiche elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, come modificato dal presente atto. L'effetto territoriale è quello tipico di un regolamento UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il presente atto non introduce un regime autonomo, ma aggiorna l'elenco dei destinatari delle misure già previste dal regolamento (UE) 2023/2147.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/251: aggiornamento delle sanzioni UE sul Sudan
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell'Unione in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Il Consiglio richiama il deterioramento della situazione, la violenza tra SAF e RSF e le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, in particolare alla luce degli eventi di El Fasher.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2023/2147 costituisce la base del regime sanzionatorio. Nei considerando del nuovo atto si ricordano:
- la dichiarazione dell'alto rappresentante del 27 novembre 2023, con cui l'Unione ha condannato i combattimenti tra SAF, RSF e milizie affiliate;
- la dichiarazione del 28 ottobre 2025 sulla presa di El Fasher, qualificata come punto di svolta negativo e indicativa della brutalità delle RSF;
- la necessità, in ragione della gravità della situazione, di inserire altre sette persone nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
Ambito dell'intervento normativo
Il regolamento non crea un autonomo regime di sanzioni, ma modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. L'effetto pratico è l'estensione delle misure restrittive già previste dall'Unione a sette nuove persone fisiche, individuate nominativamente nell'allegato del regolamento di esecuzione.
Nuove persone inserite nell'elenco
Nella sezione "A. Persone fisiche" dell'allegato I vengono aggiunte le voci nn. 14-20, con data di inserimento 29 gennaio 2026. Le persone elencate sono:
- Algony Hamdan Dagalo Musa;
- Elfateh Abdullah Idris Adam;
- Edris Kafuti;
- Tijani Ibrahim Moussa Mohamed;
- Gedo Hamdan;
- Abu Zaid Talha Al-Misbah;
- Al-Tayyib Al-Imam Joda.
Per ciascuna voce sono indicati alias, cittadinanza, sesso, funzione, eventuali numeri di passaporto o ulteriori dati identificativi, entità associate e motivazioni specifiche dell'iscrizione.
Motivi delle designazioni
Le motivazioni si concentrano su due filoni principali.
Da un lato, alcune persone sono collegate alle RSF e alle atrocità commesse a El Fasher nell'ottobre 2025, con riferimento a:
- esecuzioni di civili e ordini di uccisione di innocenti, inclusi bambini;
- maltrattamenti di persone detenute;
- acquisto di armi e supporto a entità collegate alle RSF;
- responsabilità diretta per gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
Dall'altro lato, altre persone sono collegate alle SAF e a milizie alleate, in particolare al battaglione Baraa bin Malik e alle Sudan Shield Forces, con riferimento a:
- partecipazione alla difesa di posizioni militari e a operazioni belliche che ostacolano la transizione politica;
- esecuzioni sommarie di civili in Khartoum settentrionale e nella Gezirah;
- campagne di attacchi sistematici contro comunità agricole kanabi negli Stati di Gezirah e Sennar;
- reclutamento, organizzazione e incitamento alla violenza contro civili.
Effetti giuridici
L'inserimento nell'allegato I comporta l'applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2023/2147 nei confronti dei soggetti designati. Il testo qui fornito non dettaglia le singole misure sostanziali, ma chiarisce che la modifica serve ad aggiornare il novero dei destinatari delle restrizioni.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il 29 gennaio 2026. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti designati
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella sezione "A. Persone fisiche" sono aggiunte sette nuove voci (nn. 14-20), con indicazione di nomi, alias, dati identificativi, funzioni, entità associate, motivi dell'inserimento e data di inserimento nell'elenco (29.1.2026).
Motivazioni delle nuove iscrizioni
Le nuove designazioni riguardano persone ritenute responsabili, o coinvolte, in gravi violazioni o abusi dei diritti umani, violazioni del diritto internazionale umanitario e azioni che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan. Tra i motivi richiamati figurano il coinvolgimento nelle atrocità commesse a El Fasher nell'ottobre 2025, il supporto alle RSF o alle SAF e a milizie alleate, il reclutamento e la direzione di attacchi contro comunità civili, nonché il sostegno a pratiche che ostacolano la transizione politica sudanese.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto e base giuridica
Il Consiglio adotta il regolamento in base all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2147 e su proposta dell'alto rappresentante. Nei considerando si richiamano la dichiarazione del 27 novembre 2023 sulla violenza in Sudan e la dichiarazione del 28 ottobre 2025 sulla presa di El Fasher, entrambe rilevanti per giustificare il rafforzamento delle misure restrittive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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