Regolamento (UE) 2026/238
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/238 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esegue una revisione mirata del regime restrittivo UE relativo alla Tunisia. Su esito del riesame del Consiglio, elimina dall’allegato I tre persone e aggiorna, per 24 soggetti, le note concernenti il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti tunisini. L’atto è di immediata applicazione negli Stati membri e opera come modifica tecnica dell’allegato del regolamento quadro del 2011.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sulle misure restrittive in relazione alla Tunisia, con soppressione di tre nominativi e revisione delle informazioni sui diritti della difesa per 24 persone.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, cioè sull’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e sulle informazioni relative all’applicazione, nel diritto tunisino, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna il contenuto dell’elenco sulla base di un riesame del Consiglio.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Tunisia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/238 del Consiglio interviene sul regime restrittivo adottato con il regolamento (UE) n. 101/2011 in considerazione della situazione in Tunisia. L’atto recepisce l’esito di un riesame del Consiglio e modifica esclusivamente l’allegato I del regolamento base, aggiornando la platea dei soggetti elencati e le relative indicazioni sul rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che il Consiglio ha svolto un riesame delle posizioni incluse nell’allegato I. All’esito di tale verifica è stato ritenuto opportuno sopprimere le voci relative a tre persone e aggiornare le informazioni, per 24 persone, concernenti l’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva secondo il diritto tunisino. Il regolamento è quindi uno strumento di aggiornamento puntuale del regime sanzionatorio già esistente.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri e produce effetti direttamente, senza necessità di recepimento. Il suo ambito materiale è circoscritto all’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, che contiene l’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive e le informazioni di contesto sulle garanzie processuali rilevanti ai fini della designazione.
Modifica della parte A dell’allegato I
Nella parte A, intitolata "Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2", sono soppresse tre voci:
- Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF;
- Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED;
- Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI.
La soppressione comporta la rimozione di tali nominativi dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive previste dal regolamento del 2011.
Modifica della parte B dell’allegato I
La parte B, dedicata ai "Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino", è modificata in due modi:
- sono soppresse le voci corrispondenti alle tre persone eliminate dalla parte A;
- sono sostituite le voci relative a 24 persone, con aggiornamento delle informazioni fattuali e processuali rilevanti.
Le voci aggiornate riguardano, tra gli altri, esiti di indagini ancora in corso, procedimenti contro gli eredi, rappresentanza tramite avvocati, interrogatori dinanzi a giudici istruttori, impugnazioni di sentenze, decisioni di primo grado o di appello, nonché riferimenti a procedimenti arbitrali dell’Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). In diversi casi il Consiglio afferma espressamente che non risultano indicazioni di mancato rispetto dei diritti di difesa, mentre in altri richiama elementi specifici che dimostrerebbero l’effettivo esercizio di tali diritti.
Contenuto delle principali aggiornate
Tra le persone interessate dall’aggiornamento figurano, a titolo esemplificativo:
- Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI, con richiamo a procedimenti ancora in corso nei confronti degli eredi e a una decisione di primo grado del 2025 nella causa 24310;
- Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, con indicazione di interrogatorio in presenza del difensore e decisione favorevole agli eredi nella causa 9058 nel 2025;
- diversi membri delle famiglie TRABELSI e BEN ALI, per i quali sono riportati interrogatori, rappresentanza legale e impugnazioni di sentenze;
- persone quali Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB, Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK, Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI, Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA e Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA, con indicazioni su condanne, ricorsi e stato dei procedimenti.
Il tenore delle voci mostra che l’aggiornamento non incide solo sul mantenimento o meno della designazione, ma anche sulla documentazione delle garanzie procedurali rilevanti ai fini della legittimità delle misure restrittive.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento del Consiglio, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda sia la parte A dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive, sia la parte B relativa alle informazioni sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino.
Soppressione di tre voci dall’elenco soggetti designati
Nella parte A dell’allegato I sono soppresse le voci relative a Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF, Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED e Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI. La soppressione è richiamata anche nella parte B, con eliminazione delle corrispondenti voci sulle garanzie difensive.
Aggiornamento delle informazioni sui diritti della difesa per 24 persone
Nella parte B dell’allegato I, alla rubrica sull’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sono sostituite le voci relative a 24 persone. Per ciascuna sono aggiornate le informazioni sulle indagini, sui processi, sulla presenza di avvocati, su eventuali processi in contumacia, su decisioni di primo grado o di appello e, in diversi casi, sulla circostanza che le autorità o i giudici abbiano rispettato i diritti di difesa nel procedimento su cui si fondava la designazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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