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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/220

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/220 della Commissione, del 29 gennaio 2026, che stabilisce le procedure necessarie all’attuazione uniforme dello scambio di informazioni, della consultazione e del coordinamento della risposta in seno al comitato per la sicurezza sanitaria e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253

Normativa europea32026R0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa le procedure operative per applicare in modo uniforme, in seno al CSS, lo scambio di informazioni, la consultazione e il coordinamento della risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La disciplina si innesta sul regolamento (UE) 2022/2371 e utilizza il SARR come strumento principale per allarmi, richieste e condivisione delle informazioni. Sono inoltre regolati i tempi della consultazione, gli obblighi di informazione preventiva sulle misure di sanità pubblica, la comunicazione coordinata del rischio e il collegamento con i dispositivi IPCR.

Procedure uniformi per lo scambio di informazioni, la consultazione e il coordinamento della risposta nel comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e alla Commissione europea, nell’ambito del comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), quando vi sia una notifica di allarme nel sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2371, oppure una richiesta di consultazione e coordinamento da parte della Commissione o di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Riguarda lo scambio di informazioni, la consultazione sulle misure di sanità pubblica, la comunicazione del rischio e della crisi e il sostegno ai dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR). È rilevante anche per le situazioni di emergenza eccezionali relative a gravi minacce diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371. Non disciplina direttamente tutti gli aspetti sostanziali della gestione sanitaria, ma le procedure di coordinamento e informazione; inoltre modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 sopprimendone alcune disposizioni.

Procedure uniformi per lo scambio di informazioni, la consultazione e il coordinamento della risposta nel CSS

Il regolamento attua l’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2371 e definisce il quadro operativo per la gestione, in seno al comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Esso recepisce gli insegnamenti della pandemia di COVID-19, ponendo al centro il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) come canale principale per allarmi, richieste e scambio di informazioni, nonché come base per il coordinamento della risposta.

Ambito e logica dell’intervento

La disciplina si applica quando viene notificato un allarme nel SARR ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2371, oppure quando la Commissione o uno Stato membro chiedono il coordinamento della risposta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento. I considerando chiariscono che il coordinamento deve essere tempestivo, intersettoriale e coerente, anche in un’ottica "One Health", e che lo scambio di informazioni deve poter avvenire fino al livello di sicurezza "sensibili non classificate".

Richiesta di consultazione e ruolo del SARR

Dopo la notifica di un allarme, Stati membri e Commissione devono valutare senza indugio se sia necessario attivare consultazione e coordinamento nel CSS. La richiesta può essere presentata nel SARR, nel corso di una riunione del CSS o al segretariato del CSS e deve indicare i temi oggetto della consultazione. Il segretariato ha l’obbligo di informare tempestivamente il CSS della richiesta ricevuta.

Scambio di informazioni e canali di comunicazione

Il regolamento impone che le informazioni pertinenti siano condivise senza indugio tramite il SARR, anche mediante la funzione di "commento" collegata alla notifica di allarme. Gli Stati membri devono inoltre predisporre canali di comunicazione efficaci tra le autorità competenti del SARR e le altre autorità nazionali pertinenti, così da garantire una circolazione rapida e coordinata delle informazioni.

Consultazione, coordinamento e misure di sanità pubblica

Quando la Commissione riceve una richiesta di consultazione e coordinamento, deve convocare la consultazione del CSS, che dovrebbe svolgersi entro 48 ore, salvo adeguamento per urgenza o gravità della minaccia. In parallelo, gli Stati membri che intendano adottare o revocare misure di sanità pubblica devono informare e consultare gli altri Stati membri e la Commissione almeno 14 giorni prima, specificando natura, scopo ed entità delle misure. Se la misura è immediata per urgenza sanitaria, l’informazione va data entro 24 ore dall’adozione o revoca. Il CSS esamina le notifiche di allarme, le valutazioni del rischio e le altre informazioni disponibili, e gli Stati membri devono tenere conto dell’esito della consultazione nel definire le proprie misure.

Comunicazione del rischio e della crisi

Il regolamento attribuisce rilievo anche alla comunicazione verso pubblico e portatori di interessi. Gli Stati membri devono indicare destinatari, contenuto e canali delle proprie comunicazioni; se emerge la necessità di una comunicazione coordinata a livello UE, la Commissione assiste nella redazione di messaggi coerenti. L’obiettivo è evitare messaggi frammentati o incoerenti in situazioni di crisi sanitaria.

Coordinamento con gli IPCR

In caso di attivazione dei dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR), il segretariato del CSS deve coordinarsi con quello degli IPCR per garantire scambio tempestivo di informazioni, inclusi i contenuti relativi alle misure di risposta e ai pareri e orientamenti del CSS, e per favorire un’azione coerente ed efficiente, evitando duplicazioni.

Modifica della disciplina previgente e applicazione

Il regolamento interviene anche sulla decisione di esecuzione (UE) 2017/253, sopprimendone l’articolo 2 e gli articoli da 4 a 6. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce le procedure necessarie all’attuazione uniforme dello scambio di informazioni, della consultazione e del coordinamento in seno al CSS a seguito di una notifica di allarme ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2371 oppure di una richiesta della Commissione o di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.

Valutazione della necessità di consultazione e richiesta

L’articolo 2 prevede che, dopo la notifica di un allarme nel SARR, Stati membri e Commissione valutino senza indugio se sia necessaria una consultazione e un coordinamento della risposta nel CSS. Se tale necessità emerge, la richiesta va presentata senza indugio nel SARR, durante una riunione del CSS o al segretariato del CSS; la richiesta deve indicare i temi oggetto della consultazione e del coordinamento. Il segretariato informa senza indugio il CSS della richiesta ricevuta.

Scambio di informazioni tramite SARR e canali nazionali

L’articolo 3 stabilisce che, quando comunicano informazioni pertinenti o aggiornano una notifica di allarme, Stati membri o Commissione usano la funzione del SARR per pubblicare un "commento". Dopo una richiesta di consultazione e coordinamento, tutte le informazioni pertinenti disponibili devono essere trasmesse senza indugio tramite il SARR; lo scambio può avvenire anche in riunione CSS. Gli Stati membri devono inoltre predisporre canali di comunicazione efficaci tra le autorità competenti del SARR e le altre autorità pertinenti soggette alla loro giurisdizione, in linea con l’approccio "One Health".

Consultazione e coordinamento della risposta nel CSS

L’articolo 4 dispone che, ricevuta una richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2022/2371, la Commissione richieda una consultazione nel CSS, che in linea di principio deve svolgersi entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, salvo adattamento per urgenza o gravità. Gli Stati membri che intendano adottare o revocare misure di sanità pubblica devono informare, consultare e coordinarsi con gli altri Stati membri e con la Commissione almeno 14 giorni prima, indicando natura, scopo ed entità delle misure. Se l’azione è immediata per urgenza, l’informazione va trasmessa tempestivamente e comunque entro 24 ore dall’adozione o revoca. Il CSS esamina le informazioni disponibili, incluse notifiche di allarme, valutazioni del rischio e altre informazioni sulle misure, e gli Stati membri devono tenere conto dell’esito della consultazione e del coordinamento.

Comunicazione in merito al rischio e alla crisi

L’articolo 5 disciplina lo scambio di informazioni sulle misure di comunicazione: gli Stati membri devono specificare destinatari, contenuto e canali. Quando emerge la necessità di una comunicazione coordinata a livello UE a seguito di una richiesta di consultazione e coordinamento, la Commissione presta assistenza nella redazione dei messaggi di comunicazione.

Sostegno ai dispositivi integrati UE per la risposta politica alle crisi (IPCR)

L’articolo 6 prevede che, se gli IPCR sono attivati e viene presentata una richiesta di consultazione e coordinamento della risposta, il segretariato del CSS si coordini con il segretariato degli IPCR per garantire scambio tempestivo di informazioni, comprese quelle sulle misure di risposta e sui pareri e orientamenti del CSS, e per contribuire a un’azione coerente ed efficiente.

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/253

L’articolo 7 sopprime l’articolo 2 e gli articoli da 4 a 6 della decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesalute pubblicacoordinamento tra Stati membrigestione delle crisicomunicazione del rischiocooperazione istituzionale

Testo integrale

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