Regolamento (UE) 2026/215
Regolamento (UE) 2026/215 della Commissione, del 29 gennaio 2026, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimossistrobina, etefon e propamocarb in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per tre sostanze attive: dimossistrobina, etefon e propamocarb. Per la dimossistrobina, i residui sono in sostanza azzerati negli alimenti con spostamento dei limiti all’allegato V al livello di determinazione analitica; per etefon e propamocarb vengono rivisti diversi LMR alla luce dei pareri EFSA e delle valutazioni di rischio per i consumatori. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti già immessi sul mercato prima del 19 agosto 2026 e l’atto si applica dal 19 agosto 2026.
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di dimossistrobina, etefon e propamocarb in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di dimossistrobina, etefon e propamocarb nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda operatori del settore alimentare e dei mangimi, Stati membri e, per gli aspetti commerciali, anche i paesi terzi interessati dalle esportazioni verso l’Unione. Il regolamento contiene una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 19 agosto 2026, con eccezioni specifiche per etefon in o su mele e mirtilli e per propamocarb in o su lattughe.
Modifica dei livelli massimi di residui di dimossistrobina, etefon e propamocarb
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La revisione si fonda, secondo i considerando, sul venir meno dell’approvazione della dimossistrobina, sul rinnovo dell’approvazione dell’etefon con revisione della dose giornaliera ammissibile e sulla valutazione dell’EFSA relativa al propamocarb.
Ambito e finalità della revisione
La Commissione modifica gli allegati II e V per adeguare gli LMR al quadro scientifico e regolatorio aggiornato, tenendo conto dei pareri EFSA, dei limiti del Codex richiamati nei considerando e delle consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione e con i partner commerciali tramite l’OMC. L’obiettivo dichiarato è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori senza ostacolare indebitamente la commercializzazione dei prodotti.
Dimossistrobina
Poiché la sostanza attiva dimossistrobina non ha ottenuto il rinnovo dell’approvazione e non esistono LMR basati su CXL o tolleranze all’importazione, il regolamento sopprime i corrispondenti LMR dall’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. In parallelo, inserisce nell’allegato V i limiti al livello di determinazione analitica specifico per prodotto, con eliminazione delle note a piè di pagina che richiedevano dati di conferma.
Etefon
Per l’etefon, la revisione è più articolata. L’EFSA ha proposto la riduzione della DGA da 0,03 a 0,02 mg/kg peso corporeo/giorno e una nuova definizione del residuo per i cereali, che la Commissione recepisce. Il regolamento mantiene alcuni LMR, ne riduce altri e prevede riesami mirati per diverse matrici alimentari e di origine animale, in particolare per prodotti per i quali l’EFSA ha evidenziato lacune informative ma non rischi per i consumatori. Tra gli adeguamenti più rilevanti figurano la riduzione dell’LMR per mele e mirtilli e il mantenimento o l’aggiornamento di limiti per pere, uve, semi di cotone e varie derrate di origine animale.
Propamocarb
Per il propamocarb, sulla base del parere EFSA sul miele e della successiva dichiarazione relativa alle lattughe, il regolamento riduce l’LMR nella lattuga. L’allegato conserva altresì la struttura delle definizioni del residuo per le diverse matrici, distinguendo fra propamocarb e alcuni metaboliti specificati.
Disposizione transitoria e decorrenza
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria: il vecchio regime continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 19 agosto 2026, salvo eccezioni per etefon in o su mele e mirtilli e per propamocarb in o su lattughe. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e trova applicazione dal 19 agosto 2026, così da consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Per la dimossistrobina la colonna dell’allegato II è soppressa e viene aggiunta nell’allegato V una colonna con LMR fissati, in via generale, al limite inferiore di determinazione analitica per i prodotti interessati. Per etefon e propamocarb sono sostituite le colonne dell’allegato II con i nuovi valori e, per etefon, è introdotta una nuova definizione del residuo per i cereali.
Dimossistrobina: soppressione degli LMR in allegato II e introduzione in allegato V
Poiché l’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina non è stata rinnovata e non risultano CXL o domande di tolleranza all’importazione, gli LMR fissati in allegato II vengono soppressi. I residui per tutti i prodotti sono ricondotti al limite di determinazione specifico per prodotto nell’allegato V, con conseguente soppressione delle note a piè di pagina relative a dati di conferma.
Etefon: revisione dei limiti massimi di residui e nuova definizione del residuo per i cereali
A seguito del rinnovo dell’approvazione dell’etefon e della riduzione della DGA proposta dall’EFSA da 0,03 mg/kg a 0,02 mg/kg di peso corporeo al giorno, gli LMR sono riesaminati. La Commissione accetta la nuova definizione del residuo per i cereali: «somma di etefon, libero e coniugato, espressa come etefon». Alcuni LMR basati su CXL revocati sono mantenuti, ridotti o confermati a seconda del prodotto; sono in particolare ridotti gli LMR per mirtilli e mele, e mantenuti al livello attuale o a quello indicato dall’EFSA per altri prodotti.
Etefon: principali valori rivisti per prodotti vegetali e di origine animale
Tra le modifiche principali, l’LMR per ananas è ridotto a 1,5 mg/kg; per mirtilli è ridotto al limite di determinazione; per mele è ridotto a 0,7 mg/kg. Sono confermati o mantenuti, tra gli altri, i limiti per nocciole, ciliegie, fichi, olive da tavola, cachi, pomodori e olive da olio. Per pere, uve da tavola e da vino, semi di cotone, muscolo, grasso, fegato, rene e frattaglie di diverse specie terrestri, latte e uova di volatili, i limiti sono fissati al livello attuale o a quello indicato dall’EFSA, con riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Propamocarb: riduzione dell’LMR nella lattuga
In base al parere motivato dell’EFSA del 24 novembre 2023 e alla successiva dichiarazione del 26 maggio 2025, l’LMR del propamocarb nella lattuga viene ridotto. Restano fermi i riferimenti alla definizione del residuo, che per alcune matrici include i metaboliti N-ossido propamocarb o N-desmetil propamocarb.
Note a piè di pagina, definizioni del residuo e termini per informazioni integrative
L’allegato mantiene o modifica varie note a piè di pagina relative alla diversa definizione del residuo per etefon e propamocarb in specifiche combinazioni sostanza/prodotto. Per etefon, la Commissione tiene conto di eventuali informazioni sulla rilevanza dei coniugati in caso di intervallo pre-raccolta superiore a 12 giorni, se presentate entro il 30 gennaio 2028. Per alcune combinazioni relative a etefon e per talune matrici di propamocarb, la Commissione terrà conto di ulteriori informazioni se presentate entro il 22 marzo 2016, secondo quanto indicato nelle note tecniche riportate nell’allegato.
Disposizione transitoria per i prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 19 agosto 2026, salvo le eccezioni per etefon in o su mele e mirtilli e per propamocarb in o su lattughe. La finalità è consentire la commercializzazione e l’uso ordinari dei prodotti già presenti sul mercato, nel rispetto di un elevato livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 19 agosto 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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