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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35534/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto previdenziale)

La controversia

La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'INPS al pagamento di somme complessivamente indicate in euro 40.007,00, di cui euro 36.845,00 per T.F.R. ed euro 3.161,00 per ultime tre mensilità, sulla base dell'ammissione di tali crediti allo stato passivo del fallimento della società ritenuta datrice di lavoro. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo non provata l'esistenza del rapporto di lavoro e non opponibile all'INPS l'ammissione al passivo, essendo essa fondata su un atto di conciliazione ritenuto erroneamente accertativo del rapporto. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 L. 297/1982, 1, comma 1, e 2 d.lgs. 80/1992, sostenendo che l'INPS non potesse contestare l'obbligo del Fondo di garanzia quanto all'esistenza del rapporto di lavoro e dunque al diritto al T.F.R. e alle ultime tre mensilità, già definitivamente accertati nello stato passivo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., lamentando che l'INPS, quale creditore concorrente, non avesse contestato l'ammissione di quei crediti allo stato passivo e, quindi, l'esistenza del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la transazione/conciliazione intervenuta tra lavoratrice e datore di lavoro, avente natura novativa, non rende opponibile all'INPS l'accertamento contenuto nello stato passivo quando l'ammissione del credito non si fondi su una pronuncia giudiziale che abbia accertato l'esistenza del rapporto di lavoro. L'eventuale credito verso il Fondo di garanzia presuppone l'autonomo accertamento dei requisiti della fattispecie previdenziale e non può derivare automaticamente da un accordo transattivo inter partes. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 297/1982

    richiamato quale base normativa del Fondo di garanzia, ma non nel senso di rendere automaticamente opponibile all'INPS l'accertamento derivante da conciliazione o ammissione al passivo

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 80/1992

    richiamato insieme alla disciplina del Fondo di garanzia come norma invocata dalla ricorrente

  • art. 2 d.lgs. 80/1992

    richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda verso l'INPS

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    invocati per sostenere la mancata contestazione dell'ammissione al passivo, ma ritenuti non decisivi perché l'ammissione non derivava da un accertamento giudiziale opponibile all'INPS

  • art. 96, ult. comma, l. fall.

    richiamato per affermare che i rimedi impugnatori relativi allo stato passivo restano confinati all'ambito concorsuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quanto alla trattazione camerale e alle memorie

Massime di principio

  • L'obbligazione del Fondo di garanzia INPS ha natura autonoma rispetto al rapporto di lavoro e alla relativa obbligazione retributiva; per ottenere la prestazione occorre verificare i presupposti propri della fattispecie previdenziale, non essendo sufficiente un assetto negoziale tra lavoratore e datore di lavoro.
  • Una conciliazione o transazione tra lavoratore e datore di lavoro che definisca le pendenze della cessazione del rapporto ha natura novativa e non costituisce, di per sé, un accertamento giudiziale dell'esistenza del rapporto opponibile all'INPS.
  • L'ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento è opponibile ai terzi solo se poggia su una pronuncia giudiziale che abbia accertato l'esistenza del rapporto da cui il credito deriva; in mancanza di tale presupposto, l'INPS può contestare i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia.
  • Le contestazioni dell'INPS possono investire gli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi dell'obbligo previdenziale e non sono precluse da questioni interne al rapporto di lavoro ove non vi sia un precedente accertamento giudiziale opponibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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