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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26568/2020 del 23/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, con tre motivi, della sentenza di cort e d'appello che aveva respinto il reclamo contro il decreto di omologa del concordato preventivo della società resistente. Il ricorrente era promissario acquirente di un immobile con preliminare del 26/11/2011, aveva versato l'intero prezzo e ottenuto la consegna; la società concordataria aveva ottenuto autorizzazione allo scioglimento del preliminare e prevista restituzione del prezzo (credito ammesso per €405.000) soggetta a falcidia. Il ricorrente deduceva (i) errata identificazione e quantificazione dell’"indennizzo" ex art.169-bis legge fall.; (ii) illegittima collocazione del credito come chirografario e non prededucibile (con prospettata incostituzionalità della norma per violazione art.3 Cost.); (iii) impropria applicazione dell'art.169-bis al contratto che sarebbe stato già compiutamente eseguito da parte del promissario (violazione dell'obbligo di buona fede ex art.1375 c.c. e abuso dello strumento concordatario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo in parte, con i seguenti effetti: (i) primo motivo: inammissibile perché la quantificazione e il rango del credito indennitario vanno definitivamente accertati con rito di cognizione ordinaria e non mediante ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa; la Corte ribadisce che l'indennizzo previsto dall'art.169-bis costituisce un "credito anteriore al concordato" e che l'ammissione provvisoria dei crediti in sede concordataria ha natura strumentale ai fini del voto (art.176 l. fall.); (ii) secondo motivo: inammissibile per novità e infondato sul piano sostanziale: la Corte interpreta l'art.169-bis (nella versione vigente ratione temporis) nel senso che l'indennizzo ha natura concorsuale (chirografaria), salvo che si tratti di prestazioni eseguite dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art.161, cui è riservata la prededucibilità; (iii) terzo motivo: fondato: l'art.169-bis non si applica ai contratti a prestazioni corrispettive già compiutamente eseguiti da una delle parti alla data del deposito della domanda di concordato (va valutato il compimento delle prestazioni principali), e il Tribunale e la Corte d'appello devono verificare, anche nella prospettiva del possibile abuso dello strumento concordatario e della violazione della buona fede contrattuale, se l'autorizzazione allo scioglimento abbia arrecato un ingiusto pregiudizio al promissario. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata in parte e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame delle condizioni di ammissibilità del concordato, con particolare riguardo ai profili di abuso e buona fede nell'esecuzione del contratto e alla congruità dell'indennizzo nel piano concordatario.

Norme richiamate

  • art. 169-bis legge fallimentare (legge fall.)

    il credito in questione "è soddisfatto come credito anteriore al concordato"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'indennizzo spettante al terzo contraente per lo scioglimento del contratto ha natura concorsuale (quindi non prededucibile), salvo che si tratti di prestazioni eseguite dopo la pubblicazione della domanda ex art.161, che possono essere prededotte; l'entità ed il rango vanno definitivamente accertati con giudizio di cognizione ordinaria

  • art. 176 legge fall.

    l'ammissione provvisoria dei crediti avviene "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze"

    La Corte ribadisce che l'ammissione dei crediti in sede concordataria ha natura strumentale e non determina giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti, che vanno accertati ordinariamente

  • art. 161 legge fall.

    Rilevante per distinguere quali prestazioni eseguite dopo la pubblicazione della domanda possano dar luogo a crediti prededucibili; la pubblicazione del ricorso è il dies a quo per la prededucibilità di certe prestazioni

  • art. 183 legge fall.

    Norma che regola il reclamo avverso il decreto di omologa del concordato, procedimento nel quale è stata proposta l'impugnazione oggetto del giudizio di cassazione

  • art. 2932 cod. civ.

    Azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre promossa dal ricorrente per ottenere il trasferimento definitivo: prova della non compiuta soddisfazione delle ragioni del promissario e fattore valutato nella decisione

  • art. 1375 cod. civ.

    Richiamato per il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte richiama la necessità di valutare se il debitore abbia agito in violazione di tale dovere, anche ai fini di individuare un possibile abuso del concordato

  • art. 1223 cod. civ.

    Riferimento al principio risarcitorio dell'integrale ristoro del danno come parametro interpretativo dell'indennizzo

  • art. 72 legge fall.

    Usato come parametro interpretativo per la nozione di "contratti pendenti": la Corte applica la regola che i contratti pendenti sono quelli non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura della procedura

  • artt. 79 e 80 legge fall. (riferimenti comparativi)

    Richiamati a confronto per evidenziare ragioni di possibile diversa collocazione del credito in prededuzione in altre fattispecie fallimentari; la Corte distingue tali ipotesi dal concordato

  • art. 2775-bis c.c. (riferimento)

    Citato in comparazione in relazione a privilegi immobiliari riconosciuti in altre fattispecie; la Corte rileva che non è applicabile automaticamente al caso di specie

  • Direttiva (UE) 2019/1023

    La Corte osserva che la direttiva non prevede una disposizione analoga all'art.169-bis che consenta al debitore di sospendere o sciogliersi dai contratti, suggerendo un'interpretazione restrittiva delle "aperture" della normativa nazionale e richiamando l'obbligo di interpretazione conforme alle direttive

  • Costituzione (art. 3, art. 2, art. 24, art. 111)

    Richiami costituzionali impiegati per valutare questioni di parità di trattamento, dovere di solidarietà, diritto di agire in giudizio e ricorso per cassazione; la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente

Massime di principio

  • In sede di concordato preventivo, la quantificazione e il rango (prededucibile/concorsuale) del credito indennitario spettante al terzo contraente per lo scioglimento di un contratto vanno accertati con un giudizio di cognizione ordinaria; l'ammissione del credito in sede concordataria ha effetto solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze
  • L'indennizzo ai sensi dell'art.169-bis legge fall. ha natura concorsuale ("credito anteriore al concordato") e, in linea di principio, non è prededucibile; la prededucibilità è riservata alle prestazioni contrattuali eseguite legalmente e conformemente agli accordi dopo la pubblicazione della domanda ex art.161
  • L'art.169-bis opera solo con riguardo ai contratti "pendenti", intesi come contratti a prestazioni corrispettive non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data di deposito della domanda di concordato: se una parte ha già adempiuto la sua obbligazione principale, lo strumento non è applicabile
  • Il giudice chiamato ad esaminare l'ammissibilità del concordato (in sede di reclamo avverso l'omologa) deve controllare che la richiesta di scioglimento non sia frutto di un abuso dello strumento concordatario e che il debitore abbia agito secondo buona fede nell'esecuzione del contratto; se sussiste un ingiusto pregiudizio per l'altro contraente la concordato può essere riconsiderato
  • Il creditore che si ritenga pregiudicato può opporsi all'omologa del concordato ma non può limitarsi a impugnare soltanto la concessione dell'autorizzazione o la quantificazione dell'indennizzo: occorre agire nei rimedi e nei modi previsti dall'ordinamento, anche proponendo il giudizio ordinario per l'accertamento del credito

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