Cassazione Civile, Sentenza n. 26701/2020 del 24/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione n. 175/2013, con la quale la Provincia di Firenze aveva irrogato a Pieri una sanzione complessiva per la compilazione incompleta di 13 formulari di trasporto rifiuti (anno 2008). La questione principale era se l'indicazione fornita nei formulari (solo il Comune del produttore) fosse sufficiente oppure se fosse obbligatorio indicare l'indirizzo specifico/luogo di produzione (unità locale o impianto), come richiesto dalle norme primarie (art. 193 d.lgs. n. 152/2006) e dalle disposizioni di dettaglio del D.M. Ambiente n. 145/1998; si sollevava altresì il profilo della legittimità dell'eterointegrazione delle norme primarie con fonti secondarie alla luce dell'art. 1 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Città Metropolitana. Ha ritenuto corretto interpretare l'art. 193 d.lgs. n. 152/2006 nel senso che il formulario deve riportare non solo il nome ma anche l'indirizzo del produttore dei rifiuti; la mera indicazione del Comune non è sufficiente per la tracciabilità. Ha affermato la legittimità dell'eterointegrazione mediante il D.M. Ambiente n. 145/1998 (applicabile ratione temporis) che specifica il contenuto minimo del formulario, senza introdurre nuovi illeciti o sanzioni. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione di Pieri all'ordinanza-ingiunzione n. 175/2013. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Principio di legalità nelle sanzioni amministrative: non impedisce l'eterointegrazione tecnica delle norme primarie con disposizioni regolamentari per la specificazione dei dati richiesti, purché la norma primaria individui sufficientemente l'illecito e la sanzione.
d.lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 1
Stabilisce l'obbligo che il formulario di identificazione del rifiuto riporti almeno nome e indirizzo del produttore e del detentore; la menzione dell'"indirizzo" richiede l'indicazione del luogo specifico e non è soddisfatta dalla sola indicazione del Comune.
d.lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 6
Prevede che il modello e il contenuto del formulario siano disciplinati dal decreto del Ministro dell'Ambiente, legittimando quindi la specificazione tecnica dei dati da parte del D.M. 145/1998.
d.lgs. n. 152/2006, art. 195, comma 2, lett. i)
Richiamato nel ricorso in relazione alla configurazione delle violazioni sanzionabili; la Corte ha valutato la compatibilità delle specificazioni regolamentari con il quadro sanzionatorio primario.
d.lgs. n. 152/2006, art. 258, comma 4
Consente che le norme primarie siano integrate da disposizioni di rango subordinato per aspetti tecnici e di dettaglio, senza creare nuovi illeciti o sanzioni autonomi.
D.M. Ambiente n. 145/1998 (allegato C)
Contiene il modello e le modalità di compilazione del formulario; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo a tale decreto per esigere l'indicazione dell'indirizzo specifico del luogo di produzione (impianto o unità locale) come dato minimo necessario per la tracciabilità.
Massime di principio
- Quando una norma primaria richiede 'indirizzo' del produttore dei rifiuti, la sola indicazione del Comune non è sufficiente: va indicato l'indirizzo specifico o l'unità locale/impianto di produzione per garantire la tracciabilità.
- Le disposizioni regolamentari (decreti ministeriali) possono integrare tecnicamente le prescrizioni di legge ai fini della concreta applicazione (eterointegrazione), purché non introducano nuovi illeciti o aggravino la sanzione oltre quanto previsto dalla legge.
- In materia di formulari per il trasporto rifiuti, è obbligatorio compilare tutti i campi essenziali previsti dal modello regolamentare applicabile al momento dell'infrazione; omissioni di dati richiesti possono integrare violazioni sanzionabili.
- Il principio di legalità (L. 689/1981) non ostacola la necessità di dettagli tecnici prescritti da fonti subordinate se la norma primaria individua chiaramente l'ambito regolamentabile.
- Per evitare contestazioni e sanzioni, operatori e trasportatori devono conservare ed indicare informazioni puntuali sul luogo di produzione (es. indirizzo preciso del cantiere), specialmente per siti in aree rurali o priva di riferimento fisso.
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