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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26698/2020 del 24/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. È stata confermata la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare (sospensione di tre mesi). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 4.700 oltre esborsi e oneri) e verbalizzazione dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Procedimento disciplinare per il biennio 2015-2016 avviato dopo segnalazione dell'Agenzia delle Entrate: tardiva registrazione di numerosi atti e tardivo versamento delle imposte di registrazione e delle sanzioni, contestata come violazione dell'art.147, comma 1, lett. a) della Legge notarile (lesione del decoro e del prestigio). La Commissione Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) di Napoli inflisse la sospensione per tre mesi; il notaio impugnò chiedendo in cassazione la conversione della sospensione in sanzione pecuniaria per aver pagato imposte e sanzioni (sosteneva la cd. "integrale riparazione del danno" e il ravvedimento operoso) e invocando attenuanti generiche. La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che i pagamenti erano tardivi e non comprendevano gli interessi, il ravvedimento era strumentale/protattivo e la tardiva registrazione di per sé integra la lesione del decoro.

Norme richiamate

  • art. 147 Legge notarile

    La tardiva registrazione e il tardivo versamento delle imposte costituiscono, di per sé (se non giustificati da forza maggiore), violazione che lede il decoro e il prestigio della categoria; la responsabilità disciplina comprende anche le voci accessorie come sanzioni e interessi.

  • art. 144 Legge notarile

    La conversione della sanzione di sospensione in pecuniaria e la valutazione del ravvedimento operoso/attenuanti generiche richiedono un'effettiva e completa riparazione: il semplice pagamento tardivo, incompleto o effettuato in extremis può non essere ritenuto sufficiente. La concessione delle attenuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice disciplinare, che deve motivare la decisione.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Consente di rilevare e disporre l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato in sede di cassazione quando sussistono i presupposti previsti.

  • art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Menzionate come motivi di cassazione per omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme di diritto procedurale; la Corte ha ritenuto infondate le censure, avendo la Corte territoriale esaminato e motivato le ragioni per escludere la riparazione integrale e le attenuanti.

  • art. 24 Cost., artt. 112, 113, 101, 183 c.p.c., art. 2697 c.c. (richiamati dal ricorrente)

    Sono norme invocate dal ricorrente per censurare il processo e l'onere della prova; la Cassazione non ha ritenuto che fossero state violate nel modo prospettato, considerata la motivazione data dalla Corte d'Appello.

Massime di principio

  • La tardiva registrazione di atti e il ritardato versamento delle imposte possono integrare autonomamente una violazione disciplinare anche se le imposte e le sanzioni vengano poi pagate: il tempo e la completezza del pagamento (inclusi interessi) sono rilevanti.
  • Gli interessi e altre voci accessorie conseguenti al ritardo sono considerati parti della pendenza e dell'illecito; il loro mancato versamento può impedire di ritenere la riparazione "integrale".
  • Il ravvedimento operoso e la conversione della sanzione (art.144 LN) richiedono una riparazione tempestiva, completa e non meramente formale; pagamenti tardivi, in extremis o parziali possono essere qualificati come strumentali.
  • La concessione delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice disciplinare: in sede di legittimità si verifica la correttezza motivazionale, non una nuova valutazione di merito.
  • In presenza di giustificazioni (es. pignoramento/forza maggiore) è fondamentale provare tempestivamente e concretamente l'impossibilità ad adempiere e le iniziative adottate per superare l'ostacolo; la mera allegazione senza comprovazione può essere ritenuta insufficiente.
  • Per evitare sanzioni in ipotesi analoghe: pagare integralmente tasse, sanzioni e interessi non appena possibile, documentare ogni contatto con l'amministrazione finanziaria, risolvere tempestivamente eventuali vincoli (pignoramenti) e presentare la difesa disciplinare con prove oggettive della tempestività e della buona fede.

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