Cassazione Civile, Sentenza n. 26697/2020 del 24/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dalla Commissione Regionale di Disciplina per aver annotato nel repertorio atti inter vivos ricevuti o autenticati prima della vidimazione del registro (violazione artt. 62 e 64 legge notarile). Per il ravvedimento operoso la sanzione della sospensione è stata sostituita con una pena pecuniaria di € 10.000. Pastore impugnava la decisione lamentando: difetti di motivazione sul calcolo della pena (obbligo di partire dal minimo edittale), doppia valutazione delle stesse circostanze e uso improprio di precedenti disciplinari, mancata considerazione del ravvedimento, e illegittima maggiorazione del contributo unificato (raddoppio) disposta dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi: ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Co.Re.Di. nella determinazione della sanzione (apprezzamento unitario della gravità, della personalità e dei precedenti disciplinari, e riconoscimento del ravvedimento con sostituzione della sospensione con pena pecuniaria). Ha invece accolto il quinto motivo: la maggiorazione/doppio del contributo unificato prevista dall'art. 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002 non è applicabile al reclamo avverso la decisione della Co.Re.Di.; la Corte ha cassato la statuizione che aveva imposto la maggiorazione e ha deciso la questione nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., compensando integralmente le spese di cassazione.
Norme richiamate
Legge notarile
artt. 62, 64, 138, 144, 138-bis, 135 e ss.
Gli articoli disciplinano le violazioni formali del repertorio e le sanzioni disciplinari; la Corte ha ritenuto legittimo sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria per il ravvedimento e l'adeguamento della pena alla personalità del notaio, consentendo la considerazione di pregresse contestazioni disciplinari ai fini della valutazione complessiva
Art. 11 Legge n. 689/1981
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche
Autorizza il giudice/organismo a valutare la gravità, il ravvedimento e la personalità dell'agente nella determinazione della sanzione compresa nella forchetta edittale
Art. 133 Codice Penale
Nell'esercizio del potere discrezionale ... il giudice deve tenere conto della gravità del reato ... e della capacità a delinquere del colpevole, desunta anche da precedenti e dalla condotta e vita antecedente, contemporanea o susseguente
Conferma il principio che, nella determinazione della pena, è legittimo considerare la personalità e i precedenti del soggetto; tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice e non implica per sé un doppio computo
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione; ... il comma 1‑quater prevede un ulteriore importo quando l'impugnazione è respinta
La Corte interpreta restrittivamente l'applicabilità delle maggiorazioni: la specifica maggiorazione prevista per alcuni reclami/impugnazioni non si applica al reclamo avverso decisione di organo disciplinare (procedimento non assimilabile all'appello civile), quindi non era dovuto il raddoppio qui impresso
Codice di procedura civile
art. 384, secondo comma; art. 360 nn. 3 e 5 (motivi di cassazione)
Art. 384(2) consente alla Cassazione di decidere la questione nel merito senza rinvio quando non è necessario ulteriore accertamento; gli artt. 360 nn. 3 e 5 sono stati richiamati come fondamento delle censure relative a violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- La determinazione della sanzione entro una 'forchetta' edittale è esercizio di discrezionalità del giudice/organo e non richiede sempre che si parta dal minimo; se si discosta dal minimo deve però risultare motivata con riferimento ai criteri rilevanti
- Pregresse contestazioni disciplinari (anche se concluse con avvertimento o successive) possono essere considerate per valutare la personalità e l'attitudine del professionista ai fini della determinazione della sanzione, purché non si configuri un doppio computo della stessa circostanza
- Il ravvedimento operoso e le iniziative volte ad attenuare le conseguenze della violazione costituiscono elementi mitiganti che possono giustificare misure sanzionatorie più miti (es. sostituzione della sospensione con pena pecuniaria)
- Le maggiorazioni del contributo unificato previste per specifici gradi di impugnazione non sono automaticamente applicabili a procedimenti atipici o a reclami disciplinari; occorre verificare la natura giuridica dell'impugnazione prima di applicare aumenti
- La Corte di legittimità può decidere direttamente questioni procedurali o di diritto marginali (art. 384 c.p.c.) se non richiedono ulteriori accertamenti di fatto
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