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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26697/2020 del 24/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dalla Commissione Regionale di Disciplina per aver annotato nel repertorio atti inter vivos ricevuti o autenticati prima della vidimazione del registro (violazione artt. 62 e 64 legge notarile). Per il ravvedimento operoso la sanzione della sospensione è stata sostituita con una pena pecuniaria di € 10.000. Pastore impugnava la decisione lamentando: difetti di motivazione sul calcolo della pena (obbligo di partire dal minimo edittale), doppia valutazione delle stesse circostanze e uso improprio di precedenti disciplinari, mancata considerazione del ravvedimento, e illegittima maggiorazione del contributo unificato (raddoppio) disposta dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi: ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Co.Re.Di. nella determinazione della sanzione (apprezzamento unitario della gravità, della personalità e dei precedenti disciplinari, e riconoscimento del ravvedimento con sostituzione della sospensione con pena pecuniaria). Ha invece accolto il quinto motivo: la maggiorazione/doppio del contributo unificato prevista dall'art. 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002 non è applicabile al reclamo avverso la decisione della Co.Re.Di.; la Corte ha cassato la statuizione che aveva imposto la maggiorazione e ha deciso la questione nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., compensando integralmente le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge notarile

    artt. 62, 64, 138, 144, 138-bis, 135 e ss.

    Gli articoli disciplinano le violazioni formali del repertorio e le sanzioni disciplinari; la Corte ha ritenuto legittimo sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria per il ravvedimento e l'adeguamento della pena alla personalità del notaio, consentendo la considerazione di pregresse contestazioni disciplinari ai fini della valutazione complessiva

  • Art. 11 Legge n. 689/1981

    Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche

    Autorizza il giudice/organismo a valutare la gravità, il ravvedimento e la personalità dell'agente nella determinazione della sanzione compresa nella forchetta edittale

  • Art. 133 Codice Penale

    Nell'esercizio del potere discrezionale ... il giudice deve tenere conto della gravità del reato ... e della capacità a delinquere del colpevole, desunta anche da precedenti e dalla condotta e vita antecedente, contemporanea o susseguente

    Conferma il principio che, nella determinazione della pena, è legittimo considerare la personalità e i precedenti del soggetto; tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice e non implica per sé un doppio computo

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione; ... il comma 1‑quater prevede un ulteriore importo quando l'impugnazione è respinta

    La Corte interpreta restrittivamente l'applicabilità delle maggiorazioni: la specifica maggiorazione prevista per alcuni reclami/impugnazioni non si applica al reclamo avverso decisione di organo disciplinare (procedimento non assimilabile all'appello civile), quindi non era dovuto il raddoppio qui impresso

  • Codice di procedura civile

    art. 384, secondo comma; art. 360 nn. 3 e 5 (motivi di cassazione)

    Art. 384(2) consente alla Cassazione di decidere la questione nel merito senza rinvio quando non è necessario ulteriore accertamento; gli artt. 360 nn. 3 e 5 sono stati richiamati come fondamento delle censure relative a violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • La determinazione della sanzione entro una 'forchetta' edittale è esercizio di discrezionalità del giudice/organo e non richiede sempre che si parta dal minimo; se si discosta dal minimo deve però risultare motivata con riferimento ai criteri rilevanti
  • Pregresse contestazioni disciplinari (anche se concluse con avvertimento o successive) possono essere considerate per valutare la personalità e l'attitudine del professionista ai fini della determinazione della sanzione, purché non si configuri un doppio computo della stessa circostanza
  • Il ravvedimento operoso e le iniziative volte ad attenuare le conseguenze della violazione costituiscono elementi mitiganti che possono giustificare misure sanzionatorie più miti (es. sostituzione della sospensione con pena pecuniaria)
  • Le maggiorazioni del contributo unificato previste per specifici gradi di impugnazione non sono automaticamente applicabili a procedimenti atipici o a reclami disciplinari; occorre verificare la natura giuridica dell'impugnazione prima di applicare aumenti
  • La Corte di legittimità può decidere direttamente questioni procedurali o di diritto marginali (art. 384 c.p.c.) se non richiedono ulteriori accertamenti di fatto

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