Cassazione Civile, Sentenza n. 26567/2020 del 23/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il curatore dell'eredità giacente ha chiesto l'estinzione della procedura di concordato preventivo e la consegna dei beni della massa attiva per poter redigere l'inventario, sostenendo che, essendo trascorso più di un anno dalla morte del debitore concordatario, il commissario giudiziale non potrebbe più liquidare i beni perché non sarebbe più possibile dichiarare il fallimento (sanzione prevista in caso di risoluzione/annullamento del concordato ex artt. 137-138 l.f.), con conseguente pregiudizio per l'eredità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato (rigetto dell'istanza di estinzione della procedura) non aveva carattere decisorio e definitivo tale da giustificare il ricorso per cassazione. Tuttavia, la Corte ha enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto che per i concordati preventivi di natura liquidatoria, in caso di morte del debitore, è applicabile in via analogica l'art. 12 della legge fallimentare: la procedura prosegue nei confronti degli eredi o, se previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente. Il Tribunale va quindi considerato legittimato a far proseguire la liquidazione fino a completa esecuzione del concordato.
Norme richiamate
art. 26 legge fallimentare
Norma richiamata come fondamento dell'istanza di reclamo proposta in sede concorsuale; disciplina i reclami contro provvedimenti del giudice delegato in materia di procedure concorsuali.
art. 11 legge fallimentare
Riferita al termine annuale dopo la morte per la declaratoria di fallimento: la Corte chiarisce che il termine va valutato in relazione alla data di ammissione alla procedura minore (concordato) e che l'asserita impossibilità di dichiarare il fallimento dopo un anno dalla morte non impedisce la prosecuzione della procedura concordataria.
artt. 137 e 138 legge fallimentare
Prevedono la risoluzione o l'annullamento del concordato e la conseguente declaratoria di fallimento: il ricorrente invocava queste sanzioni come motivo per bloccare la liquidazione, ma la Corte ritiene l'ipotesi meramente ipotetica e non ostativa alla prosecuzione della procedura.
art. 182 legge fallimentare (ante-riforma)
Disciplina del concordato con cessione dei beni: impone la nomina di liquidatori e regole di liquidazione; la Corte ritiene il concordato liquidatorio assimilabile al fallimento per alcuni aspetti organizzativi, giustificando l'applicazione analogica dell'art. 12.
art. 184 legge fallimentare
Stabilisce il vincolo dell'omologazione del concordato sui creditori anteriori; la Corte sottolinea che tale vincolo deve essere rispettato anche dal curatore dell'eredità giacente.
art. 12 legge fallimentare
Norma principale richiamata: prevede che, se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi o del curatore dell'eredità giacente. La Corte ne ammette l'applicazione analogica al concordato liquidatorio, sancendo la continuazione della procedura nei confronti degli eredi/curatore.
art. 528 codice civile
Richiamato per individuare il caso in cui opera il curatore dell'eredità giacente; la Corte stabilisce che, in tale ipotesi, la procedura concorsuale prosegue nei confronti del curatore.
art. 363 cod. proc. civ. (comma 3)
Consente alla Corte di cassazione, anche quando dichiara il ricorso inammissibile, di enunciare un principio di diritto; la Corte ha utilizzato questa disposizione per pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 12 l.f. ai concordati liquidatori.
art. 111 Cost.
Richiamato per i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: sono ricorribili soltanto provvedimenti giurisdizionali decisori e definitivi; i provvedimenti meramente ordinatori in fase di esecuzione del concordato sono in genere inammissibili.
d.l. 14 marzo 2005 n. 35 e legge di conversione n. 80/2005
Rilevanti per stabilire quali disposizioni della legge fallimentare si applicano ai concordati pendenti al 17 marzo 2005; la Corte individua l'ambito temporale di applicazione delle novelle.
d.lgs. 12 settembre 2007 n. 69
Modifica normativa richiamata per determinare che alcune norme si applicano solo alle procedure aperte dopo il 1° gennaio 2008; utile per definire l'assetto normativo del concordato in causa.
d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. legge 6 agosto 2015 n. 132
Richiamato in relazione alle modifiche successive all'assetto normativo del concordato, con indicazione dei limiti temporali di applicazione.
d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)
La Corte osserva che il nuovo Codice recepisce espressamente la regola secondo cui, in caso di morte del debitore nel corso della procedura di liquidazione concorsuale, la procedura prosegue nei confronti degli eredi o del curatore dell'eredità giacente (art. 35-36), confermando la soluzione interpretativa adottata.
Massime di principio
- Se il debitore ammesso a un concordato preventivo di natura liquidatoria muore, la procedura non si interrompe automaticamente: può proseguire nei confronti degli eredi o, se previsto, del curatore dell'eredità giacente (applicazione analogica art. 12 l.f.).
- La morte del debitore non impedisce di dichiarare il fallimento a seguito di risoluzione o annullamento del concordato: il termine annuale invocato non impedisce in generale l'azione concorrenziale, e la verifica del termine va valutata rispetto alla data di ammissione alla procedura.
- Gli atti del giudice delegato in fase di esecuzione del concordato sono spesso di natura ordinatoria e, se non decisori/definitivi o 'abnormi', non sono ricorribili in Cassazione per carenza dei requisiti di decisorietà e definitività; le contestazioni su diritti sostanziali vanno promosse nel giudizio ordinario competente.
- Il curatore dell'eredità giacente non può automaticamente ottenere la consegna dei beni della massa attiva esclusivamente per la sopravvenuta morte del debitore: il vincolo concordatario e le modalità di liquidazione stabilite dall'omologazione devono essere rispettati.
- In casi simili è essenziale distinguere il tipo di concordato (liquidatorio vs continuità aziendale): l'applicazione analogica dell'art. 12 l.f. è più solida per i concordati liquidatori; per i concordati con continuità aziendale occorrono valutazioni più articolate.
- Quando si intende opporsi alla prosecuzione della liquidazione o chiedere consegna di beni, occorre valutare alternativamente rimedi in sede civile ordinaria o impugnazioni specifiche (es. istanze di risoluzione/annullamento del concordato davanti al tribunale), tenendo conto dei termini e delle condizioni previste dalla legge.
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