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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29353/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica del classamento catastale di tre unità immobiliari, ricavate da una precedente unità immobiliare oggetto di dichiarazione Docfa per diversa distribuzione degli spazi interni e successivo frazionamento in più unità. La contribuente aveva dichiarato una classificazione in categoria D/8 per l’unità originaria, mentre l’Ufficio ha attribuito alle tre unità in contestazione la categoria A/10 con conseguente diversa rendita. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che l’avviso era insufficiente nella motivazione perché non esponeva le ragioni del diverso classamento e che la prova del procedimento comparativo era stata fornita solo in giudizio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non avrebbe chiarito perché gli atti fossero sufficientemente motivati e perché fosse corretta l’attribuzione della categoria e rendita; (3) violazione del r.d. n. 652 del 1939 e del d.P.R. n. 1142 del 1949, assumendo che le dichiarazioni erano state presentate solo per aggiornare la distribuzione interna degli spazi, senza opere edilizie sostanziali, e che le caratteristiche speciali dell’immobile sarebbero rimaste immutate, con consistenza superiore a quella tipica delle unità A/10.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che nell’ambito della procedura Docfa l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento può essere assolto con l’indicazione dei dati oggettivi rilevati dall’Ufficio e della categoria attribuita, poiché tali elementi consentono al contribuente di comprendere le ragioni della classificazione tramite confronto con la propria dichiarazione. Ha inoltre escluso la motivazione apparente della sentenza di merito, ritenendo chiara la ratio decidendi, basata sulle caratteristiche oggettive delle unità e sul procedimento di stima comparativa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di merito già coperto dalla doppia conforme, operazione non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    L’atto di classamento deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della classificazione; nella procedura Docfa la motivazione è sufficiente se contiene i dati oggettivi rilevati e la categoria attribuita, confrontabili con la dichiarazione del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito o aggirare i limiti alle doglianze motivazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la decisione non renda percepibile la ratio decidendi; qui la motivazione è stata ritenuta chiara e completa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede una motivazione idonea a rendere intellegibile la decisione; il requisito è stato ritenuto integrato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a definire il dovere di motivazione del provvedimento giudiziale, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve esporre la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la CTR è stata ritenuta conforme a tale requisito.

  • r.d. n. 652 del 1939

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riclassamento catastale, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette al merito.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’immutata natura delle unità immobiliari; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per i limiti del giudizio di legittimità.

  • d.m. n. 701 del 1994

    La procedura Docfa è qualificata come fortemente partecipativa; proprio per questo l’atto di classamento può essere motivato in forma sintetica mediante i dati oggettivi e la categoria assegnata.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    Nel regime di doppia conforme, è preclusa in cassazione la censura che miri sostanzialmente a rivalutare il fatto e la motivazione delle sentenze di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale formatosi all’esito di procedura Docfa, l’obbligo di motivazione dell’atto dell’Ufficio può essere soddisfatto mediante l’indicazione dei dati oggettivi accertati e della categoria attribuita, quando tali elementi consentano al contribuente il confronto con la propria dichiarazione e la comprensione delle ragioni del diverso classamento.
  • La motivazione sintetica dell’atto catastale è insufficiente solo se i fatti denunciati dal contribuente restano immutati e il diverso esito dipende da una valutazione non intelligibile; non è invece carente quando la diversa rendita derivi da una differente valutazione tecnica delle caratteristiche del bene.
  • La denuncia di motivazione apparente della sentenza è infondata se il giudice di merito richiama gli elementi fattuali decisivi e rende percepibile il percorso logico seguito per confermare il classamento attribuito.
  • In cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale inerisce al bene secondo una prospettiva reale, essendo ancorato alle caratteristiche oggettive che ne connotano la destinazione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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