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Sentenza

Sentenza n. 6730/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - della determinazione del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero ha nuovamente escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito; - del provvedimento di rigetto istanza di annullamento della determina n. -OMISSIS-; - ove necessario, della circolare del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui, all’art. 3, lett. a), prevede tra i requisiti di accesso «non essere stati condannati per delitti non colposi, […] ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - del decreto del 8.09.2009 del Ministero della difesa, art. 4, co. 1, lett. c), e co. 2;

Giustizia amministrativa202302173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova esclusione dalla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito e diniego dell’istanza di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già escluso nel 2015 dalla procedura concorsuale in ragione della pendenza di un procedimento penale, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento degli atti per mancata valutazione concreta della gravità dei fatti e della definitività dell’accertamento penale. In sede di riedizione del potere, il Ministero, con determinazione del 14 novembre 2022, lo escludeva nuovamente, richiamando la condanna pronunciata dal GIP, il successivo non luogo a procedere per prescrizione e la conferma della decisione da parte della Corte di cassazione, nonché un parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario. Il ricorrente impugnava la nuova esclusione, il diniego dell’autotutela, la circolare ministeriale nella parte relativa al requisito di non essere condannati o imputati per delitti non colposi e il decreto ministeriale del 8 settembre 2009. Con il primo motivo deduceva l’invalidità derivata degli atti per l’illegittimità della circolare già dichiarata dal Consiglio di Stato. Con il secondo lamentava la violazione degli artt. 635, comma 1, lett. g), e 704 del d.lgs. n. 66/2010 e l’irragionevole applicazione, alla procedura di passaggio al servizio permanente, della disciplina prevista per il reclutamento dall’esterno. Con il terzo deduceva eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e difetto di istruttoria, nonché violazione dei principi di proporzionalità e uguaglianza, contestando la pertinenza del parere consultivo richiamato, la mancata considerazione della rinuncia alla prescrizione e l’asserita inidoneità dei fatti a giustificare un congedo illimitato. Il Ministero chiedeva inoltre la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente fosse stato successivamente riammesso e ammesso a una diversa procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che gli atti successivi avevano effetti solo dal momento della loro adozione, riguardavano una rafferma relativa a un diverso periodo e comportavano l’ammissione a una procedura diversa, senza ripristinare integralmente la situazione giuridica esistente al momento degli atti impugnati. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha interpretato la precedente sentenza del Consiglio di Stato nel senso che essa non aveva eliminato in assoluto il requisito previsto dalla circolare, ma aveva escluso la decadenza automatica derivante dalla pendenza del procedimento penale, imponendo all’Amministrazione una valutazione concreta della situazione, della gravità dei fatti e della definitività dell’accertamento penale. Il Ministero ha rispettato tale vincolo conformativo, ricostruendo le fasi del procedimento penale e valutando la condotta dell’interessato, senza applicare automaticamente la causa di esclusione prevista per il reclutamento. Il giudice ha ritenuto non irragionevole la conclusione amministrativa secondo cui la gravità della condotta impediva il mantenimento del requisito fino all’approvazione della graduatoria. Non sono stati ravvisati manifesta illogicità né difetto di istruttoria; è stata ritenuta pertinente la menzione del parere del Consiglio di Stato, poiché riferito ai medesimi fatti. La rinuncia alla prescrizione non è stata valorizzata, essendo stata dichiarata inefficace dalla Corte d’appello e dalla Corte di cassazione. È stata infine considerata generica e non provata l’affermazione secondo cui i fatti non avrebbero potuto giustificare una sanzione disciplinare grave. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2010

    La causa di esclusione prevista per le procedure di reclutamento non può essere applicata automaticamente alla procedura di passaggio al servizio permanente; quest’ultima richiede una valutazione concreta delle circostanze del caso.

  • art. 704 d.lgs. n. 66/2010

    La disciplina dell’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente va distinta da quella del reclutamento dall’esterno e non consente una decadenza automatica per la sola pendenza di un procedimento penale.

  • paragrafo 3, sottoparagrafo a), settimo alinea, della circolare del Ministero della difesa del 4 marzo 2014

    non essere stati condannati per delitti non colposi, […] ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

    La previsione deve essere interpretata, conformemente alla precedente sentenza del Consiglio di Stato, nel senso che non consente l’esclusione automatica, ma impone una valutazione concreta della gravità dei fatti e della definitività dell’accertamento penale.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Il non luogo a procedere per prescrizione non è stato accompagnato da una formula liberatoria, non essendo state ritenute evidenti le condizioni per un proscioglimento nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di immissione di personale militare già appartenente all’amministrazione nel ruolo permanente, la pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente l’esclusione o la decadenza, dovendo l’amministrazione valutare concretamente la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento penale.
  • Quando il giudice annulla un’esclusione automatica e impone una valutazione concreta della vicenda penale, l’amministrazione può adottare un nuovo provvedimento sfavorevole se ricostruisce adeguatamente l’iter processuale e motiva in modo non irragionevole sulla gravità della condotta e sull’incidenza della stessa sul requisito richiesto.
  • La distinzione tra reclutamento dall’esterno e passaggio al servizio permanente impedisce di estendere automaticamente alla seconda procedura le cause di esclusione previste per la prima.
  • Un provvedimento amministrativo successivo soddisfa l’interesse del ricorrente e determina la sopravvenuta carenza di interesse soltanto se ripristina integralmente la situazione giuridica dedotta in giudizio; non è sufficiente l’ammissione a una diversa procedura o l’adozione di atti con effetti solo per il futuro.
  • Il richiamo, nella motivazione di un provvedimento, a un precedente parere amministrativo è legittimo quando tale parere riguarda i medesimi fatti oggetto della nuova valutazione e costituisce un elemento coerente dell’istruttoria, senza sostituire la valutazione concreta richiesta all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppelloInvalidità del provvedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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