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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06666/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società che, dopo la notifica dell’istanza concorsuale, aveva deliberato la propria messa in liquidazione volontaria e continuato l’attività alberghiera. Il tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale; la corte d’appello, invece, aveva accolto il reclamo della società e revocato la procedura, ritenendo che, essendo intervenuta la liquidazione volontaria, l’insolvenza andasse valutata con criterio statico, cioè verificando solo se l’attivo patrimoniale fosse sufficiente a soddisfare integralmente i creditori. La corte territoriale aveva inoltre ritenuto legittima, in assenza di diverse determinazioni assembleari, la prosecuzione dell’attività da parte del liquidatore. La procedura concorsuale ha ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2487 e 2489 c.c. per avere la corte d’appello ammesso la prosecuzione dell’attività senza specifica autorizzazione assembleare; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla natura solo formale della liquidazione volontaria e sulla volontà della società di continuare l’attività; 3) violazione del c.c.i.i. e delle norme societarie per avere applicato il criterio statico anche a una liquidazione deliberata dopo la notifica dell’istanza concorsuale; 4) violazione dell’art. 2086, comma 2, c.c. e del c.c.i.i. per aver ritenuto sufficiente la sola messa in liquidazione volontaria quale strumento di gestione della crisi; 5) omesso esame della concreta liquidabilità dell’attivo in tempi ragionevoli, tenuto conto del pignoramento dell’immobile aziendale. Il ricorso incidentale della creditrice contestava, a sua volta, la motivazione della corte d’appello e l’omessa valutazione della concretezza e attualità degli attivi, sostenendo che il pignoramento e la procedura esecutiva impedivano una pronta liquidazione e rendevano il patrimonio inidoneo a soddisfare integralmente i creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi che censuravano la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso lo stato di insolvenza sulla base della sola eccedenza attivo/passivo. Ha però confermato che lo scioglimento e la liquidazione volontaria possono essere deliberati anche in pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e che, in difetto di diverse determinazioni dei soci, il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa. La decisione della corte territoriale è stata quindi cassata nei punti relativi al criterio di accertamento dell’insolvenza e alla valutazione dell’attivo, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. È stato inoltre affermato che, quando la società è in liquidazione, il giudice deve verificare se il patrimonio sociale consenta il soddisfacimento integrale dei creditori, ma tale verifica deve considerare anche la concreta possibilità e tempistica di realizzo dell’attivo; la mera capienza contabile non basta se la liquidazione è in concreto lenta o incerta.

Norme richiamate

  • art. 2487 c.c.

    i soci possono stabilire gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, compreso l’esercizio provvisorio; in mancanza di diversa determinazione dei soci, tale potere non è escluso

  • art. 2489 c.c.

    in assenza di diversa determinazione dei soci, il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ivi compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa

  • art. 2490 c.c.

    la continuazione anche parziale dell’attività, quando prevista, deve emergere nella contabilità e nella relazione dei liquidatori, ma la norma non esclude che siano i liquidatori a indicarne ragioni e prospettive

  • art. 2484 c.c.

    comma 1, n. 7-bis; comma 3

    la liquidazione volontaria produce effetti dallo scioglimento/iscrizione nel registro delle imprese, con efficacia costitutiva dell’iscrizione

  • art. 2379 c.c.

    la delibera di scioglimento potrebbe essere impugnata se nulla e strumentalmente abusiva, ma nel caso non risultava dedotto un vizio di nullità rilevabile

  • art. 2 c.c.i.i.

    l’insolvenza va accertata considerando l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni; per la società in liquidazione il giudice deve verificare la sufficienza del patrimonio a soddisfare integralmente i creditori

  • art. 3 c.c.i.i.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la crisi va affrontata con strumenti tipici e non con la sola liquidazione volontaria

  • art. 40 c.c.i.i.

    richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento di liquidazione giudiziale

  • art. 41 c.c.i.i.

    richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento di liquidazione giudiziale

  • art. 87 c.c.i.i.

    richiamato per evidenziare che gli strumenti di regolazione della crisi presuppongono un piano con costi, ricavi attesi e copertura finanziaria

  • art. 121 c.c.i.i.

    richiamato come norma sull’accertamento dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale

  • art. 2086 c.c.

    obbliga l’imprenditore ad attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale

  • art. 491 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all’impossibilità di liquidare l’azienda per la pendenza dell’esecuzione immobiliare

  • art. 2913 c.c.

    richiamato nel motivo relativo agli effetti del pignoramento sulla disponibilità dei beni

  • art. 1363 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale per la ricostruzione sistematica delle norme societarie e concorsuali

  • art. 2727 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in relazione alle presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in relazione alle presunzioni

  • art. 132 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per la valutazione delle prove

  • art. 111 Cost.

    invocato nel ricorso incidentale per il difetto di motivazione

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione

  • art. 5 l.fall.

    richiamato in via comparativa per il concetto di insolvenza applicato alle imprese

  • artt. 214 ss. c.c.i.i.

    richiamati per la liquidazione competitiva e la cessione d’azienda in sede concorsuale

  • artt. 163 ss. c.c.i.i.

    richiamati per le azioni di inefficacia esercitabili nella procedura

  • art. 255 c.c.

    richiamato tra le azioni risarcitorie recuperabili nella procedura

  • art. 2476 c.c.

    richiamato tra le azioni risarcitorie recuperabili nella procedura

  • artt. 200 c.c.i.i.

    richiamati per l’accertamento giudiziale dei crediti nella procedura

Massime di principio

  • In caso di scioglimento di società di capitali, se i soci non hanno diversamente determinato i poteri del liquidatore, quest’ultimo può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa.
  • Lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società possono essere validamente deliberati anche quando sia già pendente il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, producendo effetti dall’iscrizione nel registro delle imprese.
  • Quando la società è in liquidazione, l’insolvenza va esclusa solo se il patrimonio consente l’integrale soddisfacimento dei creditori; tuttavia il giudice deve accertare in concreto anche la reale liquidabilità dell’attivo e i tempi di realizzo, perché una capienza solo contabile non basta.
  • La difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può essere indice di un valore di realizzo inferiore a quello contabilizzato e quindi di un patrimonio non idoneo a soddisfare integralmente e tempestivamente la massa creditoria.
  • Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione dello stato di insolvenza deve essere compiuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione sull’istanza, non a quello della sola presentazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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