Cassazione Civile, Ordinanza n. 06666/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società che, dopo la notifica dell’istanza concorsuale, aveva deliberato la propria messa in liquidazione volontaria e continuato l’attività alberghiera. Il tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale; la corte d’appello, invece, aveva accolto il reclamo della società e revocato la procedura, ritenendo che, essendo intervenuta la liquidazione volontaria, l’insolvenza andasse valutata con criterio statico, cioè verificando solo se l’attivo patrimoniale fosse sufficiente a soddisfare integralmente i creditori. La corte territoriale aveva inoltre ritenuto legittima, in assenza di diverse determinazioni assembleari, la prosecuzione dell’attività da parte del liquidatore. La procedura concorsuale ha ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2487 e 2489 c.c. per avere la corte d’appello ammesso la prosecuzione dell’attività senza specifica autorizzazione assembleare; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla natura solo formale della liquidazione volontaria e sulla volontà della società di continuare l’attività; 3) violazione del c.c.i.i. e delle norme societarie per avere applicato il criterio statico anche a una liquidazione deliberata dopo la notifica dell’istanza concorsuale; 4) violazione dell’art. 2086, comma 2, c.c. e del c.c.i.i. per aver ritenuto sufficiente la sola messa in liquidazione volontaria quale strumento di gestione della crisi; 5) omesso esame della concreta liquidabilità dell’attivo in tempi ragionevoli, tenuto conto del pignoramento dell’immobile aziendale. Il ricorso incidentale della creditrice contestava, a sua volta, la motivazione della corte d’appello e l’omessa valutazione della concretezza e attualità degli attivi, sostenendo che il pignoramento e la procedura esecutiva impedivano una pronta liquidazione e rendevano il patrimonio inidoneo a soddisfare integralmente i creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi che censuravano la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso lo stato di insolvenza sulla base della sola eccedenza attivo/passivo. Ha però confermato che lo scioglimento e la liquidazione volontaria possono essere deliberati anche in pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e che, in difetto di diverse determinazioni dei soci, il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa. La decisione della corte territoriale è stata quindi cassata nei punti relativi al criterio di accertamento dell’insolvenza e alla valutazione dell’attivo, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. È stato inoltre affermato che, quando la società è in liquidazione, il giudice deve verificare se il patrimonio sociale consenta il soddisfacimento integrale dei creditori, ma tale verifica deve considerare anche la concreta possibilità e tempistica di realizzo dell’attivo; la mera capienza contabile non basta se la liquidazione è in concreto lenta o incerta.
Norme richiamate
art. 2487 c.c.
i soci possono stabilire gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, compreso l’esercizio provvisorio; in mancanza di diversa determinazione dei soci, tale potere non è escluso
art. 2489 c.c.
in assenza di diversa determinazione dei soci, il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ivi compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa
art. 2490 c.c.
la continuazione anche parziale dell’attività, quando prevista, deve emergere nella contabilità e nella relazione dei liquidatori, ma la norma non esclude che siano i liquidatori a indicarne ragioni e prospettive
art. 2484 c.c.
comma 1, n. 7-bis; comma 3
la liquidazione volontaria produce effetti dallo scioglimento/iscrizione nel registro delle imprese, con efficacia costitutiva dell’iscrizione
art. 2379 c.c.
la delibera di scioglimento potrebbe essere impugnata se nulla e strumentalmente abusiva, ma nel caso non risultava dedotto un vizio di nullità rilevabile
art. 2 c.c.i.i.
l’insolvenza va accertata considerando l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni; per la società in liquidazione il giudice deve verificare la sufficienza del patrimonio a soddisfare integralmente i creditori
art. 3 c.c.i.i.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la crisi va affrontata con strumenti tipici e non con la sola liquidazione volontaria
art. 40 c.c.i.i.
richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento di liquidazione giudiziale
art. 41 c.c.i.i.
richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento di liquidazione giudiziale
art. 87 c.c.i.i.
richiamato per evidenziare che gli strumenti di regolazione della crisi presuppongono un piano con costi, ricavi attesi e copertura finanziaria
art. 121 c.c.i.i.
richiamato come norma sull’accertamento dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale
art. 2086 c.c.
obbliga l’imprenditore ad attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale
art. 491 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo all’impossibilità di liquidare l’azienda per la pendenza dell’esecuzione immobiliare
art. 2913 c.c.
richiamato nel motivo relativo agli effetti del pignoramento sulla disponibilità dei beni
art. 1363 c.c.
invocato nel ricorso incidentale per la ricostruzione sistematica delle norme societarie e concorsuali
art. 2727 c.c.
invocato nel ricorso incidentale in relazione alle presunzioni
art. 2729 c.c.
invocato nel ricorso incidentale in relazione alle presunzioni
art. 132 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per motivazione apparente
art. 115 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per la valutazione delle prove
art. 111 Cost.
invocato nel ricorso incidentale per il difetto di motivazione
art. 360 c.p.c.
norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione
art. 5 l.fall.
richiamato in via comparativa per il concetto di insolvenza applicato alle imprese
artt. 214 ss. c.c.i.i.
richiamati per la liquidazione competitiva e la cessione d’azienda in sede concorsuale
artt. 163 ss. c.c.i.i.
richiamati per le azioni di inefficacia esercitabili nella procedura
art. 255 c.c.
richiamato tra le azioni risarcitorie recuperabili nella procedura
art. 2476 c.c.
richiamato tra le azioni risarcitorie recuperabili nella procedura
artt. 200 c.c.i.i.
richiamati per l’accertamento giudiziale dei crediti nella procedura
Massime di principio
- In caso di scioglimento di società di capitali, se i soci non hanno diversamente determinato i poteri del liquidatore, quest’ultimo può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa.
- Lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società possono essere validamente deliberati anche quando sia già pendente il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, producendo effetti dall’iscrizione nel registro delle imprese.
- Quando la società è in liquidazione, l’insolvenza va esclusa solo se il patrimonio consente l’integrale soddisfacimento dei creditori; tuttavia il giudice deve accertare in concreto anche la reale liquidabilità dell’attivo e i tempi di realizzo, perché una capienza solo contabile non basta.
- La difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può essere indice di un valore di realizzo inferiore a quello contabilizzato e quindi di un patrimonio non idoneo a soddisfare integralmente e tempestivamente la massa creditoria.
- Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione dello stato di insolvenza deve essere compiuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione sull’istanza, non a quello della sola presentazione originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →