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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24713/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava, oltre a IVA indebitamente detratta, anche un costo di euro 200.000 ai fini IRES e IRAP. Il rilievo oggetto del giudizio riguardava una complessa operazione immobiliare: la società contribuente aveva partecipato a una permuta con la Provincia di Mantova e, per l’acquisto di uno degli immobili coinvolti, la UST CISL di Mantova era intervenuta assumendo l’obbligo di acquistarlo, a condizione che la società contribuisse alle spese di ristrutturazione per euro 200.000. L’Agenzia riteneva che, in assenza di fatture e in base a una nota della società esecutrice dei lavori che parlava di versamento "a fondo perduto sull’acquisto dell’immobile", la somma dovesse essere riqualificata come elargizione liberale finanziaria, dunque non deducibile. La CTP annullava l’atto e la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata la ristrutturazione e la correlazione del costo all’attività della società. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva ritenuto deducibile la spesa solo perché la ristrutturazione era avvenuta, senza esaminare la corretta qualificazione fiscale del pagamento e senza considerare la nota che lo qualificava come contributo a fondo perduto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la nota della ditta esecutrice dei lavori, estranea agli accordi tra le parti della permuta, non era idonea a mutare il titolo del pagamento, che dagli accordi risultava dovuto quale contributo per le opere di ristrutturazione dell’immobile compravenduto. Ha quindi condiviso la qualificazione data dalla CTR: non elargizione liberale, ma costo inerente all’operazione immobiliare e all’attività d’impresa della contribuente. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dipende dall’inerenza del costo all’attività d’impresa; un esborso collegato a una complessa operazione immobiliare e alle opere di ristrutturazione dell’immobile non può essere escluso come elargizione liberale se il suo titolo emerge dagli accordi negoziali.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il tema dell’onere della prova per evidenziare che la contribuente aveva adeguatamente dimostrato la correlazione del costo all’attività svolta e che l’Ufficio non aveva fornito elementi idonei a sovvertire tale qualificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato esaminato come denuncia di violazione di legge, non come richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto specifico e autosufficiente perché consentiva alla Corte piena cognizione delle vicende di causa e delle questioni poste.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    La richiesta di sospensione per definizione agevolata è stata dichiarata improduttiva di effetti perché non seguita dall’adesione alla procedura.

  • legge n. 132 del 2018

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità fiscale, il costo va qualificato in base al suo effettivo titolo giuridico ed economico, desumibile dagli accordi negoziali e dal contesto dell’operazione, non da mere attestazioni unilaterali o comunicazioni di terzi estranei al rapporto principale.
  • Un costo è inerente quando è riferibile all’esercizio dell’attività imprenditoriale; non è necessario verificarne l’utilità concreta o l’opportunità economica, essendo sufficiente la sua correlazione con l’attività d’impresa.
  • La riqualificazione di un esborso come liberalità richiede elementi idonei a dimostrare l’assenza di collegamento con l’operazione economica e con l’attività d’impresa; in mancanza, il costo resta deducibile se risulta funzionale all’affare.
  • Quando i fatti costitutivi della spesa e del suo collegamento all’attività sono pacifici, la contestazione dell’Ufficio deve colpire specificamente la qualificazione giuridico-fiscale del costo, non potendo risolversi in una diversa lettura del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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